Ordinanza n. 680/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento. n. -OMISSIS-, di revoca della carta di soggiorno rilasciata al ricorrente e di diniego di un permesso di soggiorno ad altro titolo, emesso in data 30/5/23 dal Questore di -OMISSIS- nonché di ogni altro atto concesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della carta di soggiorno e diniego del rilascio di un permesso di soggiorno ordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore che ha revocato la carta di soggiorno e negato il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato, tra l'altro, sull'asserita produzione di falsa documentazione lavorativa e reddituale e sull'esistenza di un precedente penale riferito alla fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Dal testo non risultano ulteriori motivi di ricorso specificamente articolati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, a un sommario esame, il fumus boni iuris e ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla parte del provvedimento relativa al diniego di rilascio del permesso di soggiorno ordinario. Il giudice ha rilevato che l'Amministrazione non aveva documentato né comprovato, neppure in giudizio, la contestata produzione di falsa documentazione lavorativa o reddituale. Ha inoltre ritenuto che il precedente penale riferito alla fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non fosse ostativo alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale. L'efficacia del provvedimento è stata pertanto sospesa nei limiti indicati; la trattazione del merito è stata fissata per il 6 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta nei limiti ritenuti giustificati dal sommario esame del ricorso.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Il precedente penale riferito alla fattispecie attenuata non è stato ritenuto ostativo alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione della falsità di documentazione lavorativa o reddituale non può sorreggere il diniego di soggiorno quando l'Amministrazione non abbia documentato né comprovato la falsità, neppure nel corso del giudizio.
- Il precedente penale riferito alla fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, secondo la valutazione sommaria resa in sede cautelare, non è di per sé ostativo alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
- La sospensione cautelare può essere disposta limitatamente alla parte del provvedimento amministrativo per la quale risultino sussistenti, allo stato degli atti, il fumus boni iuris e le ragioni poste a fondamento della misura.
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