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Sentenza

Sentenza n. 71/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammonimento orale del Questore di Trento e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico del Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento orale adottato dalla Questura ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, come applicabile anche all’ammonimento per violenza domestica previsto dall’art. 3 del d.l. n. 93/2013, nonché il rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto, nei confronti del rigetto gerarchico, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’autorità non avrebbe esaminato sei specifiche doglianze. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 1199/1971, l’insussistenza dei presupposti di fatto dell’ammonimento, il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei fatti, la violazione del contraddittorio e del principio di proporzionalità. Il ricorrente ha contestato anche l’utilizzabilità di documenti e fatti successivi all’adozione degli atti e ha sostenuto che la difesa erariale avesse integrato postumamente la motivazione. L’ammonimento era stato richiesto dalla controinteressata, che aveva rappresentato condotte persecutorie; l’amministrazione aveva valorizzato episodi documentati, testimonianze, messaggistica, documentazione medica attestante uno stato d’ansia, il mutamento delle abitudini di vita e l’interruzione dei contatti con il ricorrente.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso. Ha qualificato l’ammonimento questorile come misura di prevenzione con funzione cautelare e dissuasiva, adottabile sulla base di un giudizio prognostico ex ante e di elementi indiziari, senza necessità di acquisire prove idonee a sostenere un giudizio penale né di verificare la piena integrazione del delitto di atti persecutori. Ha ritenuto legittima la scelta del Questore di modulare discrezionalmente l’istruttoria e di non procedere necessariamente a ulteriori indagini o all’audizione preventiva del destinatario, in ragione dell’esigenza di interrompere tempestivamente le condotte. Il primo e il secondo motivo sono stati respinti perché il provvedimento di ammonimento richiamava gli episodi documentati, le testimonianze e la messaggistica, mentre il rigetto gerarchico dava conto dell’esame della documentazione e delle deduzioni della Questura, richiamate come motivazione per relationem. Non è stata ravvisata un’inammissibile integrazione postuma della motivazione: gli elementi istruttori erano già presenti nel procedimento e consentivano di ricostruire le ragioni della decisione. Il Tribunale ha inoltre escluso una lesione del contraddittorio, poiché le dichiarazioni asseritamente non comunicate erano comunque note al ricorrente, che le aveva già richiamate nel ricorso gerarchico. Quanto ai fatti successivi, il giudice ha precisato che non possono essere utilizzati per valutare la legittimità originaria degli atti; ha tuttavia rilevato che alcuni elementi, tra cui il licenziamento, risultavano già esistenti al momento dell’ammonimento. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati respinti: la Questura aveva valutato complessivamente e ragionevolmente la documentazione, compresi i certificati medici e gli elementi riferiti dalla controinteressata, senza manifesta insussistenza dei presupposti, travisamento, irragionevolezza o sproporzione. Il sindacato giurisdizionale, trattandosi di potere ampiamente discrezionale e preventivo, resta limitato a tali vizi manifesti. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero dell’Interno e della controinteressata, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna parte.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38

    Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.

    La disposizione fonda una misura preventiva e dissuasiva, adottabile sulla base di una valutazione prognostica e indiziaria; attribuisce al Questore ampia discrezionalità nella scelta se svolgere ulteriori indagini e nelle modalità e tempistica dell’istruttoria.

  • art. 3, commi 1 e 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119

    Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati [...] nell’ambito di violenza domestica, il questore [...] può procedere [...] all’ammonimento dell’autore del fatto.

    Estende il meccanismo dell’ammonimento alle condotte riconducibili alla violenza domestica, anche in assenza di querela, applicando in quanto compatibili le regole dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009.

  • art. 5 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il motivo di violazione della norma è stato respinto, poiché il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico aveva esaminato la documentazione e le deduzioni dell’interessato, motivando anche per relationem mediante il richiamo alle controdeduzioni della Questura.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Secondo il principio richiamato dal giudice, l’ammonimento questorile, per le esigenze di celerità e di immediata prevenzione, non necessita della comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009 e applicabile ai casi di violenza domestica ha natura preventiva, cautelare e dissuasiva: non mira ad accertare una responsabilità penale né richiede la prova degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori, essendo sufficiente una valutazione prognostica della probabilità che condotte moleste o minacciose possano reiterarsi o degenerare in condotte penalmente rilevanti.
  • L’ammonimento può essere adottato sulla base di elementi indiziari e di una istruttoria sommaria, senza la necessità di acquisire prove dotate dello standard probatorio proprio del processo penale; il Questore può ritenere sufficienti gli elementi già disponibili e non è tenuto a svolgere ulteriori indagini o ad acquisire preventivamente le dichiarazioni del destinatario, quando ciò sia coerente con l’esigenza di tempestiva prevenzione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione questorile è limitato alla verifica della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, della manifesta irragionevolezza, del travisamento macroscopico o della sproporzione; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza nella ponderazione prognostica del rischio.
  • La motivazione del rigetto di un ricorso gerarchico può essere resa anche per relationem mediante il richiamo espresso agli atti istruttori e alle controdeduzioni dell’organo emanante, quando tali atti siano già acquisiti al procedimento e contengano elementi sufficienti e univoci per ricostruire le ragioni della decisione.
  • Gli elementi sopravvenuti all’adozione del provvedimento non possono essere utilizzati per verificarne la legittimità originaria; possono invece essere considerati gli elementi già esistenti al momento dell’adozione, anche se la loro rilevanza o qualificazione è stata successivamente oggetto di ulteriori provvedimenti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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