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Sentenza

Sentenza n. 9038/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine di quattro mesi fissato dall’art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, inerente all’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione di medico, in possesso dell’odierna parte ricorrente, conseguito in Ecuador, presso l’Università “Universidad Católica de Cuenca” di Cuenca, Ecuador il 07/11/2022, denominato “Título de Médica”, presentata al fine di esercitare la professione di medico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. sul riconoscimento delle qualifiche professionali. nonché per la condanna ex art. 30 e 31 c.p.a. del Ministero della Salute ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a. da parte di codesto Ecc.mo Tribunale Adito; e per la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente.

Giustizia amministrativa202601180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero della Salute sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo estero all'esercizio della professione di medico

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (medico richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, del titolo denominato "Título de Médica", conseguito presso un'università dell'Ecuador. Ha dedotto il mancato rispetto del termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 e ha chiesto la condanna del Ministero della Salute ad adottare un provvedimento espresso, eventualmente previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il Ministero della Salute aveva provveduto sull'istanza durante il giudizio, adottando il provvedimento invocato. L'adozione sopravvenuta dell'atto ha eliminato l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Il termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale è indicato dalla ricorrente come termine non rispettato dall'amministrazione; la sentenza non sviluppa ulteriori considerazioni interpretative.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione, ma non oggetto di autonoma applicazione nella decisione definita per cessazione della materia del contendere.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione contro il silenzio e della richiesta di adozione di un provvedimento espresso; la sopravvenuta adozione del provvedimento ha escluso la necessità di una decisione ulteriore.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per la richiesta di eventuale pronuncia sulla fondatezza della pretesa, non esaminata per effetto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto, facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, viene meno l'interesse alla decisione sull'azione e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adozione sopravvenuta del provvedimento richiesto non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, ove l'iniziativa processuale del ricorrente abbia determinato o comunque preceduto la definizione dell'inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEsami di abilitazioneTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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