Sentenza n. 9038/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine di quattro mesi fissato dall’art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, inerente all’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione di medico, in possesso dell’odierna parte ricorrente, conseguito in Ecuador, presso l’Università “Universidad Católica de Cuenca” di Cuenca, Ecuador il 07/11/2022, denominato “Título de Médica”, presentata al fine di esercitare la professione di medico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. sul riconoscimento delle qualifiche professionali. nonché per la condanna ex art. 30 e 31 c.p.a. del Ministero della Salute ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a. da parte di codesto Ecc.mo Tribunale Adito; e per la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero della Salute sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo estero all'esercizio della professione di medico
Esito
Favorevole al ricorrente (medico richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, del titolo denominato "Título de Médica", conseguito presso un'università dell'Ecuador. Ha dedotto il mancato rispetto del termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 e ha chiesto la condanna del Ministero della Salute ad adottare un provvedimento espresso, eventualmente previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il Ministero della Salute aveva provveduto sull'istanza durante il giudizio, adottando il provvedimento invocato. L'adozione sopravvenuta dell'atto ha eliminato l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Il termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale è indicato dalla ricorrente come termine non rispettato dall'amministrazione; la sentenza non sviluppa ulteriori considerazioni interpretative.
art. 30 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione, ma non oggetto di autonoma applicazione nella decisione definita per cessazione della materia del contendere.
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione contro il silenzio e della richiesta di adozione di un provvedimento espresso; la sopravvenuta adozione del provvedimento ha escluso la necessità di una decisione ulteriore.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato per la richiesta di eventuale pronuncia sulla fondatezza della pretesa, non esaminata per effetto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto, facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, viene meno l'interesse alla decisione sull'azione e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adozione sopravvenuta del provvedimento richiesto non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, ove l'iniziativa processuale del ricorrente abbia determinato o comunque preceduto la definizione dell'inerzia amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1110/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1111/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1113/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1114/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1115/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →