Sentenza n. 11379/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento prot. NO: -OMISSIS- emesso il 26.08.2024, con cui il Consolato Generale d’Italia di Canton (Cina) ha respinto la richiesta di visto per studio/tirocinio presentata in data 11.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per studio/tirocinio emesso dal Consolato Generale d’Italia di Canton
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego consolare del visto per studio/tirocinio. Il TAR ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per difetto di rituale procura alle liti. La procura, rilasciata all’estero, recava un’autentica proveniente da un Ufficio Notarile della Città di Yong’an, autorità non riconosciuta come idonea dalla legge italiana, e non conteneva elementi sufficienti a dimostrare l’accertamento dell’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. L’attestazione del difensore riguardava soltanto la conformità della copia informatica all’originale cartaceo e non autenticava la sottoscrizione. Ne derivava la nullità insanabile della procura, l’inesistenza della rappresentanza processuale e, conseguentemente, la mancata valida sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore munito di procura speciale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito del diniego del visto. Ha applicato l’art. 12 della legge n. 218/1995, ritenendo che la procura utilizzata in un giudizio svolto in Italia sia disciplinata dalla legge processuale italiana; gli artt. 40, comma 1, lettera g), e 44, comma 1, lettera a), c.p.a.; nonché l’art. 83 c.p.c. e l’art. 2703 c.c. Il giudice ha ritenuto indispensabile che l’autenticazione della procura documenti l’identificazione del sottoscrittore e la firma apposta in presenza del pubblico ufficiale. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante l’art. 182 c.p.c., richiamando il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025, secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La procura utilizzata in un giudizio svolto in Italia, anche se rilasciata all’estero, è soggetta alla legge processuale italiana.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
La mancanza di una valida sottoscrizione del ricorso, derivante dall’inesistenza della rappresentanza processuale, determina la nullità e l’inammissibilità dell’atto introduttivo.
art. 35, comma 1, c.p.a.
L’inammissibilità del ricorso per difetto di valida instaurazione del giudizio può essere rilevata d’ufficio.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme previste dalla legge, con autenticazione della sottoscrizione da parte di un soggetto abilitato; l’attestazione di conformità della copia all’originale non equivale all’autenticazione della firma.
art. 2703 c.c.
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L’autenticazione richiede sia l’accertamento dell’identità del sottoscrittore sia l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disposizione non è applicabile al processo amministrativo come principio generale e non consente di sanare la procura inizialmente nulla o inesistente.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha dato alle parti rituale avviso della possibile definizione del giudizio per la rilevata causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti rilasciata all’estero deve rispettare i requisiti formali richiesti dalla legge italiana, inclusa un’autenticazione dalla quale risultino l’identificazione del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
- L’attestazione del difensore relativa alla conformità della copia informatica della procura all’originale cartaceo non sostituisce l’autenticazione della sottoscrizione e non dimostra l’esistenza di una valida procura speciale.
- La mancanza di una valida procura impedisce di riferire al ricorrente l’attività processuale svolta dal difensore; ne consegue il difetto di valida sottoscrizione del ricorso e l’inammissibilità del giudizio.
- L’art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente la sanatoria di una procura inizialmente nulla o inesistente, anche in ragione dei termini decadenziali propri del processo amministrativo.
- Il difetto di valida procura e la conseguente invalidità della sottoscrizione del ricorso possono essere rilevati d’ufficio dal giudice amministrativo.
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