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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 114 del 22/02/2024

Provvedimento del 22 febbraio 2024

Garante Privacy114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina un reclamo ex art. 77 GDPR volto alla rimozione/deindicizzazione di articoli di cronaca giudiziaria pubblicati da varie testate e reperibili tramite motori di ricerca. Per gli archivi online degli editori esclude la rimozione, ritenendo prevalente la finalità di archiviazione storico-documentaristica e infondata la richiesta. Nei confronti di Google LLC, invece, accoglie il reclamo limitatamente ad alcuni URL reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, ritenendo il diritto all’oblio prevalente rispetto all’interesse pubblico attuale alla loro indicizzazione. Per altri gestori di motori di ricerca e per gli editori che hanno già aderito alle richieste non adotta ulteriori misure.

Reclamo per diritto all’oblio contro editori e Google LLC per la deindicizzazione/rimozione di articoli giornalistici datati collegati al nominativo dell’interessato

Reclamo per diritto all’oblio su articoli giornalistici e risultati di ricerca

Il provvedimento riguarda un reclamo proposto contro diversi editori e gestori di motori di ricerca per la rimozione o deindicizzazione di articoli di cronaca giudiziaria riferiti all’interessato. Il Garante valuta sia la persistenza degli articoli negli archivi online delle testate, sia la loro reperibilità tramite motori di ricerca in associazione al nominativo dell’interessato.

Origine del procedimento e posizioni delle parti

Il reclamo è stato presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR e concerne articoli pubblicati da testate nazionali e indicizzati da Google, Bing e Yahoo. L’interessato ha sostenuto che la loro permanenza in rete, a distanza di molti anni dai fatti, gli arreca un pregiudizio, anche perché le informazioni non risultano aggiornate agli sviluppi successivi. Alcuni titolari avevano già fornito riscontro prima del reclamo, dichiarando di avere proceduto alla deindicizzazione o alla rimozione; altri hanno risposto nel corso del procedimento, mentre per il sito archivio.unita.news gli accertamenti non hanno consentito di identificare con certezza il titolare.

Trattamenti esaminati e riferimenti normativi

Il Garante richiama la disciplina dei trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, sottolineandone la liceità anche senza consenso, purché nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignità degli interessati e del principio di essenzialità dell’informazione. Vengono richiamati gli artt. 136 e ss. e 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché l’art. 6 delle Regole deontologiche. Quanto alla richiesta di rimozione dagli archivi, si evidenzia anche il raccordo tra la finalità giornalistica originaria e quella di archiviazione storico-documentaristica, considerata compatibile ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), GDPR e sottratta al diritto di cancellazione nei limiti dell’art. 17, par. 3, lett. d), GDPR.

Valutazione sulla rimozione dagli archivi delle testate

Il Garante ritiene infondata la richiesta di rimozione degli articoli dagli archivi dei quotidiani. Le notizie riguardano vicende giudiziarie che, al momento della pubblicazione, erano state diffuse nell’esercizio del diritto di cronaca; la conservazione negli archivi online è considerata funzionale alla ricostruzione storica degli eventi e particolarmente rilevante quando le vicende coinvolgono soggetti che hanno avuto un ruolo nella vita collettiva. In questa prospettiva, il diritto alla cancellazione non può prevalere sulla funzione documentaristica dell’archivio.

Deindicizzazione e riscontri dei diversi motori di ricerca

Per Gedi News Network S.p.A., Italia Oggi Editori Erinne S.r.l. e GMC Giuseppe Marra Communications S.p.A. il Garante prende atto dell’adesione alle richieste dell’interessato, in alcuni casi con rimozione integrale dei contenuti e con estensione della valutazione anche ad ulteriori URL emersi nel procedimento. Microsoft Corporation dichiara di avere già bloccato la maggior parte degli URL indicati e di poter intervenire anche su ulteriori riferimenti, salvo quelli che rinviano a homepage o pagine di ricerca interna prive del nominativo dell’interessato. Verizon Media Emea Limited esclude invece l’adozione di misure per gli URL che non risultano reperibili o che non contengono il nome dell’interessato. Per tali soggetti il Garante ritiene non necessario adottare ulteriori provvedimenti.

Competenza del Garante e valutazione sul motore di ricerca Google

Con riferimento a Google LLC, il Garante afferma la propria competenza in ragione del fatto che il trattamento è riconducibile al motore di ricerca Google, gestito da Google LLC e soggetto alle disposizioni del GDPR per effetto dell’attività svolta in ambito europeo. Viene inoltre chiarito che l’interpello preventivo era stato indirizzato a Google Ireland Limited, non alla società effettivamente competente a ricevere le istanze in materia di diritto all’oblio relative ai risultati di ricerca.

Diritto all’oblio e bilanciamento degli interessi

Ai fini dell’applicazione degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, il Garante richiama i criteri delle Linee guida del Gruppo Articolo 29 del 26 novembre 2014 e delle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Valuta che gli articoli contestati riguardano una vicenda risalente di molti anni, già definita anche sul piano giudiziario, e che i contenuti non risultano aggiornati rispetto agli sviluppi successivi. La mera associazione delle notizie datate al nominativo dell’interessato viene ritenuta idonea a determinare un pregiudizio non più giustificato da un interesse pubblico attuale. Il riconoscimento del diritto all’oblio viene però circoscritto alla disassociazione diretta tra gli articoli e il nome dell’interessato, senza precludere la conoscibilità della vicenda con altre chiavi di ricerca.

Dispositivo, termini e conseguenze

Il Garante dichiara infondato il reclamo nei confronti degli editori per la richiesta di rimozione degli articoli e prende atto delle misure adottate dagli altri soggetti coinvolti. Nei confronti di Google LLC dichiara invece fondato il reclamo e ingiunge, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, la rimozione degli URL dai risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento. Ordina inoltre l’annotazione della misura nel registro interno dell’Autorità ai sensi del regolamento del Garante n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, precisando tuttavia che tale annotazione non vale come precedente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in futuri procedimenti.

Adempimenti successivi e tutela giurisdizionale

Ai sensi dell’art. 157 del Codice, Google LLC deve comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento; il mancato riscontro è richiamato come sanzionabile ai sensi dell’art. 166 del Codice. Infine, il provvedimento indica la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, con i termini di trenta giorni o sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste dell’interessato

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un interessato nei confronti di diversi editori e gestori di motori di ricerca. L’interessato chiedeva la rimozione e/o deindicizzazione di articoli relativi a vicende giudiziarie risalenti nel tempo, ritenendo che la loro persistente reperibilità fosse ormai lesiva, anche per il mancato aggiornamento delle notizie.

Riscontri degli editori e dei motori di ricerca

Alcuni editori hanno dichiarato di avere già deindicizzato o rimosso i contenuti prima o durante il procedimento, adottando misure aggiuntive per limitarne l’accessibilità. Microsoft Corporation ha aderito solo per una parte degli URL, mentre Verizon Media Emea Limited ha escluso la possibilità di intervenire sugli URL indicati perché non rinvenibili in associazione al nome dell’interessato o perché non contenevano il suo nominativo. Per il sito archivio.unita.news gli accertamenti non hanno consentito di individuare con certezza il titolare effettivo.

Rimozione degli articoli dagli archivi online

Il Garante ha ritenuto infondata la richiesta di rimozione degli articoli dagli archivi dei quotidiani. Ha richiamato la liceità dei trattamenti giornalistici e la funzione storico-documentaristica dell’archivio, compatibile con la finalità originaria di cronaca ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), e dell’art. 17, par. 3, lett. d), GDPR, oltre agli artt. 136 e seguenti e 102, comma 2, lett. a), del Codice e al principio di essenzialità dell’informazione.

Deindicizzazione su Google e accoglimento parziale del reclamo

Con riferimento a Google LLC, il Garante ha riconosciuto la propria competenza ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR, nonostante il trattamento sia gestito per l’UE da Google LLC con sede negli Stati Uniti. Applicando i criteri sul diritto all’oblio elaborati dal Gruppo Articolo 29 e dall’EDPB, ha osservato che gli articoli riguardano fatti molto risalenti, non aggiornati e associati al nominativo dell’interessato in modo idoneo a produrre un pregiudizio non più giustificato da un interesse pubblico attuale. Ha quindi ordinato la rimozione dei risultati di ricerca per gli URL indicati, in associazione al nome dell’interessato.

Misure finali e adempimenti

Il Garante ha dichiarato infondato il reclamo verso gli editori che hanno trattato i dati per finalità giornalistiche e ha preso atto delle misure spontaneamente adottate dagli altri soggetti. Nei confronti di Google LLC ha ingiunto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, la deindicizzazione entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento e ha chiesto comunicazione delle iniziative intraprese entro trenta giorni ai sensi dell’art. 157 del Codice, avvertendo delle conseguenze sanzionatorie in caso di inottemperanza.

Come è indicizzato

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