Sentenza del 29/08/2019 n. 21806 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.R. aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2000-2004, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione. La CTP e la CTR avevano accolto la sua tesi, ritenendo che l'attività fosse svolta con mezzi minimi e presso lo studio paterno. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che il professionista utilizzasse stabilmente una struttura organizzata, collaborasse con altri avvocati e corrispondesse loro compensi, circostanze idonee a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP. P.R. ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando principalmente la specificità dell'appello dell'Agenzia e l'omessa valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale condizionato di P.R. Ha cassato la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà valutare concretamente se la collaborazione del padre e degli altri professionisti dello studio, nonché i compensi loro corrisposti, abbiano rafforzato l'attività del contribuente e contribuito alla produzione del reddito. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui oltre una soglia meramente esecutiva o di segreteria.
L'IRAP è dovuta dal professionista solo se l'attività è autonomamente organizzata. La presenza stabile di collaborazioni professionali e l'utilizzo di una struttura riferibile anche ad altri soggetti possono integrare tale requisito, salvo prova contraria del contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1
L'appello deve contenere motivi specifici di impugnazione.
L'appello non è inammissibile se i motivi, anche ricavabili dall'atto complessivamente considerato, consentono di comprendere le contestazioni rivolte alla sentenza di primo grado. L'inammissibilità ricorre solo quando sia oggettivamente impossibile individuare le ragioni dell'impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 342
L'atto di appello deve indicare in modo chiaro e specifico le parti della decisione impugnate e le modifiche richieste.
La Corte ha ritenuto sufficientemente specifiche le censure dell'Agenzia delle Entrate, escludendo l'inammissibilità dell'appello.
Codice di procedura civile, art. 360-bis, comma 1, n. 1
Il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento.
L'inammissibilità presuppone l'esistenza di una giurisprudenza di legittimità consolidata e contraria alla tesi del ricorrente; tale situazione non è stata ravvisata nel caso concreto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La Corte ha ritenuto decisiva e non adeguatamente esaminata la circostanza relativa ai compensi versati ad altri professionisti operanti presso lo studio paterno.
Codice di procedura civile, art. 378
Memorie illustrative depositate prima dell'udienza di discussione.
La memoria depositata da P.R. è stata considerata nell'ambito del giudizio di legittimità, senza tuttavia modificare l'esito della controversia.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
È stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, in conseguenza del rigetto del ricorso incidentale condizionato.
Massime di principio
- Per i professionisti, l'IRAP non dipende soltanto dall'iscrizione a un albo o dal livello dei compensi, ma dalla concreta esistenza di un'autonoma organizzazione riferibile al contribuente.
- L'utilizzo stabile di una struttura appartenente o riferibile a un familiare non esclude automaticamente l'autonoma organizzazione; occorre verificare se il professionista benefici di collaborazioni, competenze condivise, sostituzioni o personale che rafforzino la produzione del reddito.
- Il pagamento non occasionale di compensi ad altri professionisti, soprattutto se operanti nella stessa struttura o stabilmente collegati allo studio, è un elemento potenzialmente decisivo ai fini dell'assoggettamento a IRAP.
- Spetta al contribuente dimostrare che l'apporto degli altri professionisti o della struttura utilizzata è irrilevante rispetto alla produzione del proprio reddito e che l'attività deriva esclusivamente dalla propria professionalità.
- La disponibilità di pochi beni strumentali o l'assenza di locali intestati al professionista non è sufficiente, da sola, a escludere l'autonoma organizzazione se esistono collaborazioni professionali significative.
- In Cassazione non si rivalutano normalmente i fatti, ma si verifica se il giudice di merito abbia applicato correttamente i criteri giuridici e abbia esaminato gli elementi decisivi dedotti dalle parti.
- Un appello tributario è ammissibile quando, considerando l'atto nel suo complesso, siano comprensibili le parti della sentenza contestate e le ragioni della critica, anche se queste non sono formulate in modo perfetto.
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