Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 300 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Avviso di accertamento - Notizia di reato presentata oltre il termine ordinario di notifica dell'avviso di accertamento - Raddoppio dei termini per la notificazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui erano stati recuperati a tassazione ricavi non contabilizzati, pari complessivamente a circa 341.550 euro, derivanti da bonifici esteri. Ha eccepito preliminarmente la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento: il termine ordinario sarebbe scaduto il 31 dicembre 2011, mentre l'avviso è stato notificato il 19 dicembre 2014. L'Ufficio invocava il raddoppio dei termini per l'esistenza di violazioni penalmente rilevanti, sostenendo che non fosse necessario che la denuncia fosse presentata entro il termine ordinario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole al contribuente. Ha ritenuto che, per i periodi d'imposta anteriori al 2016, il raddoppio dei termini non potesse operare se la denuncia penale era stata presentata o trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario di accertamento. Poiché, nel caso concreto, la denuncia era intervenuta oltre il 31 dicembre 2011, l'avviso notificato nel 2014 era decaduto. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.500 euro oltre CPA e IVA.

Norme richiamate

  • Art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, versione vigente ratione temporis

    Gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

    Per l'anno d'imposta 2006, il termine ordinario di notifica scadeva il 31 dicembre 2011. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, salvo un valido raddoppio dei termini.

  • Art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Disciplina i termini per l'accertamento IVA e il relativo raddoppio in presenza di violazioni penalmente rilevanti.

    La disciplina del raddoppio dei termini IVA deve essere coordinata con il requisito temporale della presentazione della denuncia penale entro la scadenza ordinaria.

  • Art. 331 cod. proc. pen.

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

    La possibile integrazione di un reato tributario può imporre la denuncia, ma, secondo la decisione, la denuncia deve essere presentata entro il termine ordinario affinché possa legittimare il raddoppio dei termini.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

    Il raddoppio può riguardare le violazioni tributarie che comportano obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto, purché sia rispettato il termine temporale stabilito dalla disciplina transitoria.

  • Art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128

    La disciplina transitoria faceva salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del decreto.

    La Commissione ha ritenuto implicitamente abrogato il comma 3 dell'articolo, poiché incompatibile con la successiva disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015, che richiede la denuncia entro la scadenza ordinaria anche per gli avvisi già notificati.

  • Art. 1, commi 131 e 132, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Il raddoppio non opera qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento.

    Per i periodi d'imposta anteriori al 2016 restano applicabili i precedenti termini ordinari e il raddoppio, ma soltanto se la denuncia penale è tempestiva, cioè presentata prima della scadenza ordinaria.

  • Art. 92 cod. proc. civ.

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

    L'Agenzia delle Entrate, risultata soccombente, è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori al 2016, il raddoppio dei termini non può essere utilizzato soltanto perché l'Amministrazione ravvisa astrattamente una possibile violazione penale: è necessario che la denuncia sia presentata o trasmessa prima della scadenza del termine ordinario.
  • La verifica della tempestività deve essere effettuata confrontando la data di scadenza ordinaria dell'accertamento con la data effettiva di presentazione o trasmissione della denuncia penale.
  • Se l'avviso è notificato oltre il termine ordinario e la denuncia penale è tardiva, l'atto è soggetto a decadenza, anche quando la denuncia riguarda una fattispecie astrattamente riconducibile ai reati tributari.
  • L'esito del procedimento penale non coincide necessariamente con quello tributario: assoluzione o condanna penale possono essere valutate nel giudizio tributario, ma il giudice tributario procede secondo le proprie regole probatorie.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata in base al periodo d'imposta e alle norme transitorie vigenti al momento della notifica dell'avviso; le modifiche successive non possono essere applicate in modo disgiunto dalle relative disposizioni transitorie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.