Ordinanza n. 3240/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma – Sportello unico per l’Immigrazione in data 26 novembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente dopo l'adozione del nuovo provvedimento di rigetto in sede di riesame. La pronuncia riguarda la sola domanda cautelare e non decide nel merito l'impugnazione del diniego originario né il nuovo provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, seguito da un nuovo diniego adottato in sede di riesame
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 26 novembre 2025 con cui lo Sportello unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Roma aveva rigettato la domanda di nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La domanda cautelare era stata inizialmente accolta ai fini del riesame con ordinanza del 12 gennaio 2026. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato, il 10 aprile 2026, un nuovo provvedimento di rigetto all'esito del riesame. Alla camera di consiglio dell'8 giugno 2026 la difesa della ricorrente ha dichiarato, in relazione all'adozione del nuovo provvedimento, la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda cautelare originariamente proposta. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; nel caso concreto, la relativa istanza è stata dichiarata priva di interesse sopravvenuto.
Massime di principio
- L'adozione, nel corso del giudizio, di un nuovo provvedimento amministrativo in sede di riesame può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda cautelare proposta contro il provvedimento originario, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla misura richiesta.
- La dichiarazione della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare consente al giudice di dichiarare improcedibile la relativa istanza, senza definire il merito dell'impugnazione del provvedimento originario o del nuovo atto amministrativo.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse limitata alla fase cautelare, le spese della fase possono essere compensate.
Come è indicizzato
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