Cassazione Civile, Sentenza n. 30943/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva riconosciuto a Lidia Musumeci il diritto alla retribuzione corrispondente a quella del dirigente per il periodo 1.7.2007-8.2.2008, per le funzioni svolte come Direttore Aeroportuale (affidamento temporaneo della posizione dirigenziale), e le aveva riconosciuto un'indennità di trasferimento ridotta a due mensilità. L'ENAC deduceva tre motivi di cassazione: violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n.165/2001 (sostenendo che la Corte territoriale avrebbe sbagliato nel ritenere illegittimo l'affidamento per carenza del requisito dell'imprevedibilità della vacanza), vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. per contraddittorietà rispetto alle risultanze documentali, e una diversa censura interpretativa dell'art. 52 in relazione all'avvio delle procedure concorsuali per la copertura del posto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ENAC. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Corte territoriale ha correttamente valutato la legittimità dell'incarico alla luce dell'art. 52 d.lgs. n.165/2001 richiamando i limiti di durata e il requisito del tempestivo avvio delle procedure concorsuali. I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti inammissibili: la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato che l'ENAC non aveva fornito prove documentali dell'avvio tempestivo di procedure selettive idonee a coprire la vacanza, e l'affidamento successivo ad interim del posto costituiva elemento probatorio rilevante. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e l'ENAC condannata alle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi e euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e altri accessori), con specifica annotazione circa l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
La Corte interpreta l'art. 52 come norma che subordina l'affidamento di funzioni dirigenziali in reggenza a limiti temporali e al tempestivo avvio delle procedure concorsuali per la copertura della vacanza; la reggenza è da considerarsi istituto eccezionale e non può proseguire oltre i limiti previsti se non sono avviate procedure selettive idonee
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione alla nullità per contraddittorietà della motivazione; la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non contraddittoria rispetto alle risultanze documentali
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176
Richiamato esclusivamente in ordine al deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; non incide sul merito della controversia
d.P.R. n. 115 del 2002
Richiama l'obbligo di considerare l'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente secondo la disciplina sul contributo unificato
CCNL per il personale dirigenziale dell'ENAC
Il contratto collettivo è richiamato quale parametro per il calcolo della retribuzione e dell'indennità; la Corte ha fatto riferimento al trattamento economico previsto per la qualifica superiore e al calcolo dell'indennità di trasferimento sulla base dello stipendio di funzionario
Massime di principio
- L'affidamento di funzioni dirigenziali in reggenza è un istituto eccezionale: deve rispettare i limiti temporali previsti e richiede il tempestivo avvio di procedure per la copertura del posto; la protrazione dell'affidamento oltre termini senza prove dell'avvio di selezioni può legittimare il diritto del funzionario ad ottenere la retribuzione della qualifica superiore
- La prova dell'avvio di procedure concorsuali grava sull'ente: occorrono elementi documentali idonei a dimostrare che le procedure sono state avviate tempestivamente e siano riferibili al posto vacante; attestazioni meramente fattuali o nomine successive ad interim non sostituiscono la documentazione richiesta
- La motivazione della sentenza deve essere valutata nella sua complessità: censure di contraddittorietà richiedono dimostrare vizi logici o giuridici concreti; argomentazioni circostanziali elaborate dal giudice del merito hanno valore purché coerenti e fondate su adeguata istruttoria
- L'indennità di trasferimento è riconosciuta secondo le regole contrattuali e normative applicabili e la sua misura dipende dalla documentazione sui carichi di famiglia; in mancanza di prova dei carichi extra, l'indennità può essere ridotta e quantificata con riferimento allo stipendio base della qualifica di appartenenza
- In contenziosi analoghi, l'ente pubblico deve curare la conservazione e la produzione di atti probatori relativi all'avvio delle procedure concorsuali e alla natura dell'affidamento (interinale o definitivo) per evitare conseguenze economiche a favore del funzionario che ha svolto le funzioni dirigenziali
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