Cassazione Penale, Sentenza n. 14557/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnano il decreto del 6.11.2025 che conferma la confisca patrimoniale di quote immobiliari formalmente intestate a Mirella Guzzo, ritenuta intestataria fittizia. Pupa ha dedotto: 1) mancato accertamento dell'attualità della pericolosità sociale e motivazione apparente; 2) violazione del giudicato patrimoniale e del principio 'ne bis in idem' per presunto frazionamento formale del compendio; 3) insussistenza della disponibilità indiretta dei beni, uso illegittimo di presunzioni e inversione dell'onere della prova rispetto al terzo; 4) difetto di nesso causale tra attività illecite e beni confiscati. Guzzo ha dedotto: 1) violazione dell'art. 26 d.lgs. 159/2011 e motivazione apparente sulla sua posizione e mancato accertamento della sua autonomia patrimoniale; 2) violazione del diritto di proprietà e difetto di proporzionalità della misura, assenza di collegamento diretto tra beni e attività illecita, e violazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Per Pupa la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per piu' profili: la confisca riguarda quote diverse da quelle gia' definitivamente confiscate nell'altro procedimento; la pericolosita' del proposto puo' essere valutata con riferimento all'epoca degli acquisti (art. 18 c.1 codice antimafia) e tale pericolosita' risultava adeguatamente accertata nei precedenti e nel provvedimento impugnato; il ricorrente non ha interesse proprio a censurare la sola fittizietà dell'intestazione (mancanza di interesse) se non allega acquisto lecito a suo nome; le censure sono generiche e non confrontano efficacemente la motivazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che non sussiste il 'ne bis in idem' perché i provvedimenti riguardano quote diverse e non erano gia' sottoposte a vaglio giudiziale nel primo procedimento. Per la ricorrente Guzzo la Corte ha richiamato il principio consolidato delle Sezioni Unite (Putignano): il terzo che si dichiara intestatario effettivo può contestare la fittizietà solo per dimostrare la propria titolarità effettiva; non puo' invece, in via diretta, contestare i presupposti applicativi della misura relativi al proposto; inoltre l'onere di prova primario sulla fittizietà spetta all'accusa (criteri di gravità, precisione e concordanza) mentre il terzo ha un onere di allegazione concreto. Nel caso di specie le deduzioni di Guzzo sono apparse generiche e prive di un confronto puntuale con la motivazione impugnata. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia)
La Corte ha richiamato diverse previsioni: art. 1 (definizione di pericolosità e finalità), art. 18 co.1 (possibilita' di valutare la pericolosita' con riferimento all'epoca dell'acquisto), art. 20 e 23 (sequestro, intervento del terzo), art. 26 (presunzioni relative di fittizietà). L'interpretazione operata conferma che per le misure patrimoniali la pericolosità puo' essere accertata alla data dell'acquisto e che le presunzioni previste sono relative; resta comunque in capo all'accusa l'onere di provare la disponibilità effettiva del bene con elementi di gravità, precisione e concordanza
art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione EDU
La Corte applica il principio secondo cui la confisca di prevenzione deve rispettare la proporzionalità e un giusto bilanciamento tra interesse pubblico e diritti di proprieta'. Tuttavia, richiamando la funzione 'ripristinatoria' della confisca, la Corte ribadisce che una volta accertata la fittizietà l'ablazione puo' essere giustificata senza differenziazioni a favore del terzo intestatario fittizio
art. 611 cod. proc. pen. (procedimento per cassazione)
I ricorsi sono stati trattati ai sensi dell'art. 611 c.p.p., come modificato; la Corte ricorda i limiti procedurali e le modalita' del giudizio di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilita' i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali; la Corte ha applicato l'art. 616 per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
art. 10 d.lgs. n. 159/2011
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione e' limitato alla sola violazione di legge; cio' restringe l'ambito di critica in cassazione
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Putignano)
La Corte ha fatto ampio richiamo ai principi di sistema stabiliti dalle Sezioni Unite: il terzo intestatario fittizio e' legittimato a intervenire per dimostrare la propria titolarita' effettiva; l'onere probatorio primario della fittizieta' grava sull'accusa con criteri di gravita', precisione e concordanza; il terzo ha un onere di allegazione concreto e deve indicare elementi diretti a provare la titolarita' non fittizia
Massime di principio
- La pericolosità ai fini della confisca patrimoniale puo' essere valutata con riferimento all'epoca dell'acquisto dei beni; non e' necessario che sia attuale al momento dell'adozione della misura patrimoniale
- Il terzo formalmente intestatario che dichiara la fittizietà dell'intestazione ha titolo a partecipare al procedimento solo per dimostrare la sua effettiva titolarità; non puo' validamente contestare i presupposti di pericolosità che riguardano il proposto
- L'onere di provare la fittizietà dell'intestazione e la disponibilità effettiva dei beni grava inizialmente sull'accusa e deve essere fondato su elementi caratterizzati da gravità, precisione e concordanza; il terzo deve allegare fatti specifici e prove dirette della propria titolarità
- La confisca di prevenzione ha natura 'ripristinatoria' e mira a rimuovere profitti di sospetta origine illecita; una volta accertata la fittizietà, il valore della tutela del terzo formale è limitato rispetto all'obiettivo di evitare l'arricchimento ingiustificato
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione e' limitato alla verifica di violazioni di legge (art. 10 d.lgs. 159/2011); censure generiche o non confrontate con la motivazione di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili
- Il principio del 'ne bis in idem' non opera quando i provvedimenti riguardano quote o beni diversi e non erano oggetto di precedente vaglio giudiziale: l'identità dell'oggetto materiale e del procedimento e' requisito essenziale
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