Cassazione Penale, Sentenza n. 18450/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Puglisi è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 per aver omesso, nella domanda all'INPS per il reddito di cittadinanza, di dichiarare una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., ottenendo indebitamente €68.176,34. In cassazione ha dedotto: (1) l'abrogazione dell'art. 7 operata dalla L. 197/2022 (art.1, comma 318) con efficacia dal 1/1/2024 e l'applicazione della lex mitior ex art. 2 cod. pen.; (2) l'insussistenza del dolo specifico perché il modulo sottoscritto non menzionava le condanne ostative e quindi poteva esservi ignoranza sulla rilevanza dei precedenti; (3) violazione del principio "al di là di ogni ragionevole dubbio"; (4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che al momento della decisione l'art. 7 d.l. 4/2019 era ancora operativo per i fatti commessi fino al 31/12/2023, in virtù dell'art. 13, comma 3, del d.l. 48/2023 (norma transitoria) che mantiene l'applicazione dell'art. 7 per i benefici già concessi. Di conseguenza la regola della retroattività della lex mitior (art. 2 cod. pen.) non operava. La Corte ha inoltre rigettato le doglianze sull'elemento soggettivo (ignorantia legis non assorbente per le autodichiarazioni richieste), sul criterio di giudizio della prova e sulla particolare tenuità (assenza di presupposti fattuali e importo ingente; recidiva). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali, nonché al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 D.L. 4/2019
Norma incriminatrice che sanziona le false indicazioni o omissioni nell'autodichiarazione finalizzata al reddito di cittadinanza; al momento dei fatti e fino al 31/12/2023 la norma era applicabile alle condotte contestate.
art. 1, comma 318, L. 197/2022
Ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019 con decorrenza 1/1/2024; da sola non ha avuto effetto liberatorio per le condotte anteriori alla decorrenza quando sussistono disposizioni transitorie successive.
art. 13, comma 3, D.L. 48/2023
«al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ... continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023»
Norma transitoria che mantiene l'operatività dell'art. 7 per i benefici già concessi prima della soppressione del reddito di cittadinanza, impedendo l'applicazione della lex mitior conseguente all'abrogazione.
art. 2, comma 2, cod. pen.
Principio della lex mitior (retroattività della norma più favorevole); la sua operatività può essere esclusa da una disposizione transitoria legittimamente posta dal legislatore, come ritenuto dalla giurisprudenza citata.
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione di tipo mafioso: la presenza di condanne per reati ostativi di tal natura esclude il diritto al beneficio e rileva ai fini della fattispecie prevista dall'art. 7 d.l. 4/2019.
art. 316-ter e art. 640-bis cod. pen.
Articoli richiamati in ricorso come possibili fattispecie alternative; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata rientrasse nella disciplina dell'art. 7 e, successivamente, nella disciplina transitoria del D.L. 48/2023 e dell'art. 8 relativo alle nuove fattispecie.
art. 47, comma 3, cod. pen.
Richiamato dalla difesa in tema di ignoranza scusabile; la Corte ha escluso l'applicabilità, ritenendo che l'ignoranza della legge penale relativamente alla normativa sul reddito di cittadinanza non sia inevitabile né scusabile.
art. 533 cod. proc. pen.
Principio che la colpevolezza debba risultare "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha precisato che tale principio è il criterio generale di valutazione della prova e non autorizza un riesame non consentito del merito in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; applicata qui con contestuale irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità fondata su profili di colpa.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma penale non produce automaticamente effetti liberatori se il legislatore ha previsto norme transitorie che mantengono l'applicazione della norma precedente per fatti anteriori a una certa data: verificare sempre la presenza di disposizioni transitorie.
- La regola della lex mitior (art. 2 cod. pen.) può essere esclusa da una norma transitoria espressa e legittima; occorre valutare la disciplina transitoria introdotta dalla normativa successiva.
- L'ignoranza o l'errore sulla legge penale (ignorantia legis) non è in genere scusabile quando la normativa è chiara e riguarda obblighi autodichiarativi (es. moduli per il reddito di cittadinanza); la mera incompletezza della modulistica non esclude il dolo richiesto dalla norma penale.
- La valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede presupposti fattuali oggettivi (entità del vantaggio, gravità della condotta, recidiva); importi ingenti e recidiva rendono improbabile l'applicazione della causa di non punibilità.
- In sede di cassazione il richiamo al principio probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio" è un criterio da applicare alla congruenza logica della motivazione: non giustifica un riesame libero del merito già valutato in modo non manifestamente illogico.
- L'utilizzo di modulistica esemplificativa o carente non prevale sul tenore delle norme sostanziali: le autodichiarazioni hanno valore penalmente rilevante e il dichiarante ha l'onere di conoscere i presupposti di diritto per l'accesso al beneficio.
- Ricorsi temerari o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare, oltre alle spese, sanzioni alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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