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Legge

L.R. Sicilia 1/2017

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla

Normativa regionaleL.R. Sicilia 1/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sicilia n. 1/2017 riorganizza l’UREGA e aggiorna le regole sulle commissioni di gara per appalti, concessioni e finanza di progetto, coordinandole col d.lgs. 50/2016. Prevede anche termini per l’istituzione dell’albo dei tecnici e per l’adozione delle delibere attuative. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina UREGA e alle commissioni di gara in Sicilia

Modifiche alla disciplina UREGA e alle commissioni di gara in Sicilia

La legge interviene sulla legge regionale n. 12/2011 e sulla legge regionale n. 8/2016 per adeguare la disciplina dell’UREGA e delle commissioni di gara al decreto legislativo n. 50/2016. La normativa si applica esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento aggiorna le regole per:

  • commissioni aggiudicatrici negli appalti di servizi, forniture e lavori;
  • funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA);
  • procedure di finanza di progetto e contratti di concessione di lavori pubblici;
  • composizione, sorteggio, compensi e durata degli incarichi nelle commissioni di gara.

L’obiettivo è coordinare la disciplina regionale con quella statale in materia di contratti pubblici, mantenendo un’organizzazione territoriale dell’UREGA articolata per sezioni.

UREGA: struttura, competenze e articolazione territoriale

L’UREGA è istituito come struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Si articola in:

  • una sezione centrale con sede a Palermo;
  • sezioni territoriali nei comuni capoluogo delle Città metropolitane o dei liberi Consorzi comunali.

Le competenze sono ripartite così:

  • la sezione centrale espleta gare d’appalto e di concessione per lavori e opere di interesse di un territorio riferibile a due o più Città metropolitane o liberi Consorzi comunali, quando l’importo a base d’asta supera la soglia richiamata dall’art. 95, comma 4, lett. a), del d.lgs. 50/2016, e svolge anche funzioni di coordinamento;
  • le sezioni territoriali espletano gare e concessioni per lavori e opere di area vasta, intercomunale e comunale sopra la stessa soglia;
  • le stazioni appaltanti possono comunque avvalersi dell’UREGA con richiesta motivata, indipendentemente dall’importo.

Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e di funzionamento dell’Ufficio.

Commissioni di gara delle sezioni territoriali

Presso ciascuna sezione territoriale opera una commissione di gara composta da tre membri, con eventuale supplente per il componente indicato dall’ente appaltante. I componenti sono scelti tra:

  • un dirigente dell’Amministrazione regionale o statale, anche in quiescenza, esperto in materie giuridiche, oppure, previa istituzione di apposito albo, un soggetto esterno con specifiche e documentate competenze, scelto tra magistrati in quiescenza delle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti e dirigenti amministrativi degli enti locali;
  • un dirigente tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
  • un dirigente o funzionario dell’ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato dall’ente al momento della richiesta.

In caso di indifferibile necessità e urgenza, il presidente della sezione territoriale può costituire una seconda commissione di gara; in tal caso sono previste due composizioni alternative, con diversa presidenza e con un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa in ciascuna commissione. Per la partecipazione alla seconda commissione non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Le commissioni della sezione centrale sono composte dai presidenti delle sezioni territoriali interessate, in numero di almeno tre componenti, compreso il presidente di turno; se il presidente di turno è anche presidente della sezione territorialmente interessata, la presidenza passa ad altro presidente secondo l’ordine previsto dal regolamento regionale del 2005.

Le commissioni delle sezioni e i relativi componenti sono istituiti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente.

Segreterie tecnico-amministrative, personale e durata degli incarichi

Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, retto da un dirigente regionale che funge anche da componente supplente della commissione di gara in caso di sostituzione dei componenti giuridico-tecnici.

La dotazione complessiva delle segreterie non può superare 30 unità; di queste, al massimo 10 possono essere in comando da amministrazioni comunali, di area vasta o da enti territoriali interessati.

I dirigenti preposti alle segreterie e il personale da assegnare sono nominati con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico.

Componenti delle sezioni e funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni; alla prima nomina il termine può essere prorogato di ulteriori due anni. Il rinnovo deve essere disposto almeno sei mesi prima della scadenza naturale. Il componente che accumula tre assenze continuative è dichiarato decaduto e sostituito. L’incarico non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente, salvo la disciplina della prima nomina.

All’atto dell’accettazione, i componenti devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge n. 97/2001.

Attività istruttoria, termini e controlli preliminari

Il procedimento istruttorio propedeutico alla gara deve essere concluso dalle sezioni territoriali competenti o dalla sezione centrale entro 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, che può essere inoltrata solo dopo il completamento di tutti gli adempimenti amministrativi di competenza della stazione appaltante.

Eventuali integrazioni o correzioni del bando e del disciplinare devono essere trasmesse entro 5 giorni dalla richiesta. Il superamento ingiustificato del termine di 30 giorni comporta l’attivazione dei procedimenti disciplinari.

Per tutte le procedure di gara, anche quelle aggiudicate con offerta economicamente più vantaggiosa, il controllo dei termini di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni, del possesso dei requisiti generali e speciali, con eventuale soccorso istruttorio, è svolto dalla commissione di gara, ferme restando le verifiche della stazione appaltante previste dall’art. 81 del d.lgs. 50/2016.

Le gare di lavori da aggiudicare con il criterio del minor prezzo sono svolte dalle commissioni di gara costituite ai sensi delle regole sulle sezioni territoriali e sulle eventuali seconde commissioni.

Commissioni giudicatrici per offerta economicamente più vantaggiosa

Quando la gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica è affidata a una commissione giudicatrice di tre componenti, con un supplente sorteggiato per ciascun titolare, utilizzabile solo in caso di impedimento permanente comprovato.

La commissione è composta da:

  • un presidente sorteggiato fra gli iscritti all’albo istituito presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità; nell’albo sono iscritti d’ufficio i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, i dirigenti tecnici delle sezioni territoriali UREGA e, previa verifica del curriculum, i dirigenti tecnici degli uffici del genio civile, dei servizi territoriali della protezione civile e i dirigenti tecnici regionali che lo richiedano;
  • un secondo componente sorteggiato fra tecnici esterni esperti nello specifico settore dell’appalto, attingendo dall’albo previsto dalla disciplina regionale;
  • un terzo componente nominato dalla stazione appaltante entro lo stesso termine del sorteggio.

Il sorteggio pubblico è effettuato dal presidente di turno della sezione centrale entro 7 giorni lavorativi, comprensivi dei tempi di pubblicità, dalla scadenza delle offerte. La procedura vale anche in caso di sostituzione di un componente per qualsiasi causa, con decorrenza dal momento della comunicazione della causa sostitutiva. Il sorteggio avviene tra soggetti non già impegnati in due commissioni.

I componenti e i loro curricula devono essere pubblicati sui siti istituzionali della stazione appaltante, dell’UREGA competente e del Dipartimento regionale tecnico.

In casi eccezionali, per motivata complessità dell’appalto, la commissione può essere integrata da altri due componenti: uno sorteggiato tra i tecnici esterni iscritti all’albo e uno nominato dalla stazione appaltante.

All’accettazione dell’incarico, ciascun componente dichiara l’assenza di cause di incompatibilità e astensione previste dal d.lgs. 50/2016. La commissione si insedia subito dopo la conclusione delle attività istruttorie preliminari. Al termine dei lavori trasmette alla commissione di gara un verbale con l’esito della valutazione tecnica ed economica.

Compensi, riduzioni e spese

Per i componenti tecnici esterni della commissione giudicatrice il compenso è rapportato al numero di concorrenti ammessi e non al numero delle sedute:

  • 3.000 euro se i concorrenti sono fino a 5 e le operazioni si concludono entro 15 giorni lavorativi;
  • 6.000 euro se i concorrenti sono da 6 a 10 e le operazioni si concludono entro 30 giorni lavorativi;
  • 10.000 euro se i concorrenti sono oltre 10 e le operazioni si concludono entro 45 giorni lavorativi.

Gli stessi compensi spettano ai presidenti sorteggiati tra i dirigenti tecnici iscritti all’albo; non spettano invece ai presidenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7 e ai dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali UREGA.

Se i termini sono superati per indisponibilità del componente tecnico esterno, il compenso è ridotto:

  • del 30% se il ritardo non supera il doppio del termine assegnato;
  • del 50% se il ritardo supera il doppio del termine.

Nella seconda ipotesi il componente tecnico esterno è sospeso dall’albo per 12 mesi. Le medesime riduzioni si applicano ai presidenti che abbiano titolo al compenso, se il ritardo dipende dalla loro indisponibilità, ferma restando l’azione disciplinare.

Le spese di insediamento del presidente e dei componenti tecnici esterni sono a carico delle somme a disposizione nel quadro economico dell’appalto. Per i componenti regionali, l’eventuale indennità è regolata secondo le disposizioni richiamate dalla legge; per i componenti esterni di nomina regionale spetta l’indennità annua lorda di funzione prevista dalla disciplina regolamentare vigente.

Procedure di gara sopra soglia e disciplina transitoria

Per appalti e concessioni di lavori di importo pari o superiore alle soglie dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, la formazione e composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA è disciplinata dal d.lgs. 50/2016 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Tuttavia, fino alla concreta attivazione dell’albo previsto dall’art. 78 del d.lgs. 50/2016, per tali procedure continua ad applicarsi la disciplina contenuta nel presente articolo regionale.

Esito della gara, proposta di aggiudicazione e riparto di competenze

La commissione di gara presso l’UREGA adotta la proposta di aggiudicazione e la trasmette alla stazione appaltante. Restano in capo alla stazione appaltante:

  • l’adozione del provvedimento di aggiudicazione;
  • le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

Le procedure di gara devono svolgersi senza soluzione di continuità, salvo le interruzioni previste dal regolamento regionale del 2005.

Mobilità interna tra sezioni e monitoraggio semestrale

Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione territoriale, può disporre che l’espletamento di una gara di competenza di quella sezione sia affidato a un’altra sezione territoriale. La facoltà deve essere esercitata prima dell’inizio della procedura e resa pubblica sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Con cadenza semestrale, ciascuna sezione territoriale trasmette al Dipartimento regionale tecnico, tramite la sezione centrale, una tabella riepilogativa delle procedure richieste, avviate e concluse, con indicazione dei tempi impiegati. Le tabelle sono pubblicate sui siti istituzionali dell’UREGA, del Dipartimento regionale tecnico e dell’Assessorato regionale competente.

Termini attuativi e albo dei tecnici

Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere istituito, con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, l’albo dei dirigenti tecnici di cui alla disciplina regionale, e devono essere definite le modalità di iscrizione per i dirigenti tecnici regionali che ne facciano richiesta.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore deve essere adottata la delibera della Giunta regionale prevista per definire le modalità di organizzazione interna e di funzionamento dell’UREGA.

Modifica alla legge regionale n. 8/2016

La disciplina richiamata dalla legge regionale n. 8/2016 stabilisce che le disposizioni dell’art. 8 della legge regionale n. 12/2011, relative all’affidamento di appalti di servizi o forniture, si applicano fino alla concreta attivazione dell’albo previsto dall’art. 78 del d.lgs. 50/2016.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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