L.R. Sicilia 7/2017
Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la normativa siciliana sulla cessazione di giunte e consigli comunali, chiarendo che la cessazione del sindaco o di singoli amministratori fa cessare la giunta ma non il consiglio, e che la cessazione del consiglio comporta la nomina di un commissario fino al rinnovo naturale. Abroga inoltre una precedente norma del 2017 e fa decadere i provvedimenti adottati in base ad essa, incidendo sulle elezioni comunali fissate per l’11 giugno 2017.
Modifiche alla disciplina siciliana sulla cessazione degli organi comunali
Modifiche alla disciplina della cessazione degli organi comunali in Sicilia
La legge regionale interviene sulla normativa siciliana in materia di scioglimento e cessazione degli organi comunali, con effetti circoscritti al territorio della Regione Siciliana. La disciplina risultante riguarda soprattutto le ipotesi di cessazione della giunta, del consiglio comunale e le conseguenze sui procedimenti elettorali connessi.
Cessazione della giunta e permanenza in carica del consiglio
Viene riscritto il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. La nuova formulazione stabilisce che le dimissioni, la rimozione, la morte o l’impedimento permanente del soggetto interessato comportano la cessazione dalla carica della rispettiva giunta, ma non del consiglio comunale.
Il consiglio rimane quindi in carica fino a nuove elezioni, da effettuare nel primo turno elettorale utile.
Cessazione del consiglio comunale e nomina del commissario
Viene sostituito anche il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 35/1997. La cessazione del consiglio comunale, per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa, comporta la nomina di un commissario da parte dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, secondo le disposizioni richiamate dal comma 4.
Il commissario resta in carica fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
Abrogazione di una precedente disciplina del 2017 e effetti sui provvedimenti adottati
È abrogato l’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 6. In conseguenza di tale abrogazione, sono considerati decaduti i provvedimenti adottati sulla base di quell’articolo.
La legge dispone inoltre che l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica apporti le conseguenti modifiche al decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo dei comuni fissate per l’11 giugno 2017.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, avvenuta il 10 maggio 2017.
Testo integrale
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