Cassazione Civile, Sentenza n. 21349/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Barcellona P.G. che aveva dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. presentato dalla Mora. La ricorrente contestava la prosecuzione della esecuzione immobiliare sostenendo che l'intervento di Prelios Credit Servicing S.p.A., in qualità di mandataria di Astore SPV S.r.l., era privo di legittimazione e di procura speciale ad litem (difetto di poteri dell'avv. Ludini), con la conseguente assenza di un creditore legittimato all'udienza del 14/06/2018. Da ciò la ricorrente deduceva l'estinzione della procedura esecutiva per inattività della parte e censurava la Corte d'appello per omesso esame di fatti e documenti decisivi e per violazione di norme processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetti formali e di chiarezza dell'atto introduttivo (violazione art. 366 c.p.c. e mancata specificazione delle censure), nonché per generica e incomprensibile esposizione delle doglianze. Sostanzialmente ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'asserita mancanza di legittimazione di chi chiedeva la prosecuzione non rientrava nelle ipotesi di estinzione tipica previste dall'art. 631 c.p.c. (che richiede assenza a due udienze consecutive), ma descriveva una situazione di improseguibilità o di vizio da impugnare con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Inoltre, la Corte ha ritenuto che le motivazioni della Corte d'appello fossero intellegibili e adeguate al minimo costituzionale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di giudizio (compensi Euro 21.000,00, esborsi Euro 200,00, oltre oneri), con obbligo di eventuale versamento ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 630 c.p.c.
Il reclamo ex art. 630 c.p.c. tutela l'estinzione tipica della procedura esecutiva; la Corte ha ritenuto che il vizio dedotto dalla ricorrente (mancata legittimazione della mandataria) non costituisce una delle ipotesi tipiche di estinzione previste da tale norma, per cui il rimedio era inidoneo.
art. 631 c.p.c.
La Corte ha richiamato l'art. 631 c.p.c. per spiegare che l'effetto estintivo richiede la mancata comparizione del creditore in due udienze consecutive; la mancata presenza a una sola udienza non determina automaticamente estinzione.
art. 617 c.p.c.
La Corte ha indicato che i vizi relativi alla legittimazione ad agire nel processo esecutivo sono rimediabili con l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c., non con il reclamo ex art. 630 c.p.c.
art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4 e 5)
Norme invocate dalla ricorrente come criterio di censura in Cassazione (vizi di diritto, omesso esame di atti e fatti decisivi); la Corte ha ritenuto le censure generiche, non adeguatamente specificate, e quindi inammissibili.
art. 366 c.p.c.
La Corte ha rilevato la violazione degli obblighi di chiarezza e sinteticità dell'atto introduttivo di cui all'art. 366 c.p.c., essendo il ricorso confuso, con omissioni e rinvii tali da renderne incomprensibile il contenuto.
art. 121 c.p.c.
Richiamato come principio di chiarezza e sinteticità rafforzato nella redazione degli atti di impugnazione; la Corte ha ritenuto il ricorso non conforme.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente in caso di necessità, conformemente alle norme sul contributo unificato.
art. 82 e 83 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla presunta necessità di procura speciale ad litem; la sentenza di merito ha valutato che l'eventuale mancanza di procura attiene alla legittimazione e non all'estinzione tipica, dunque incide sul proseguimento del processo non sulla fattispecie di cui all'art. 631.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiesto dalla ricorrente per dimostrare il passaggio in giudicato di una pronuncia pretesa favorevole; la Corte ha osservato l'omessa fornizione di una chiara attestazione del giudicato.
art. 111 Costituzione
Citando principi di ragionevolezza e giusto processo, la ricorrente invocava la violazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura costituzionale, per carenza di specificità delle censure.
art. 324 c.p.c. e art. 132 c.p.c.
Norme menzionate dalla ricorrente tra le violazioni dedotte; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non dimostrate nel ricorso di cassazione.
Massime di principio
- La contestazione della legittimazione di chi interviene nella procedura esecutiva incide sulla prosecuzione dell'esecuzione (improseguibilità) e va in genere contestata con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; non sempre configura una estinzione tipica ai sensi dell'art. 631 c.p.c.
- L'estinzione 'tipica' della procedura per inattività richiede le condizioni codificate (es. mancata comparizione a due udienze consecutive): una sola assenza o la presenza di un intervenuto la cui legittimazione è contestata non determinano automaticamente estinzione.
- In Cassazione le censure devono essere chiare, specifiche e collegate a precisi errori di diritto o di fatto; atti confusi, con pluralità di doglianze non ordinate e senza puntuale riferimento alla decisione impugnata, sono inammissibili (art. 366 e 360 c.p.c.).
- Se si sostiene l'invalidità di procure o poteri dell'avvocato della controparte, è essenziale produrre e documentare tempestivamente il titolo rilevante (procura, atti) e proporre il rimedio processuale adeguato nel grado opportuno, evidenziando il contenuto del provvedimento eventualmente già passato in giudicato.
- Prima di chiedere l'estinzione della procedura per inattività, valutare se la situazione non sia invece una mera carenza di condizioni formali che consente la continuazione previo chiarimento o la proposizione di opposizione agli atti esecutivi; la scelta del rimedio processuale corretto è determinante per l'ammissibilità dell'impugnazione.
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