Cassazione Civile, Sentenza n. 30716/2025 del 21/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva respinto l'appello del Fallimento Rima s.r.l. e dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum di Umberto Falconi (ex legale rappresentante della fallita), ritenendo che la questione civile relativa al mancato pagamento di €93.230,00 sia diversa dalla fattispecie penale di bancarotta fraudolenta (sottrazione/distruzione delle scritture contabili) per cui Falconi era indagato. Falconi deduceva che esiste una correlazione di dipendenza tra la vicenda civile e quella penale e che, in ogni caso, l'intervento andava considerato come adesivo dipendente; denunciava inoltre carenza/aporia della motivazione sulla inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che: 1) se l'intervento fosse qualificato come adesivo dipendente, l'interveniente non ha autonoma legittimazione all'impugnazione se la parte adiuvata (la curatela fallimentare) non ha impugnato la decisione; 2) se invece si considerasse l'intervento come adesivo autonomo, i motivi prospettati attengono a valutazioni di merito (la sussistenza della correlazione tra fatto civile e reato di bancarotta) non sindacabili in cassazione e la motivazione della corte territoriale non è affetta da vizio tale da renderla nulla o apparente. È stata inoltre disposta la pronuncia sulla sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato (raddoppio). Non sono state imposte spese in mancanza di difese degli intimati.
Norme richiamate
art. 43 legge fallimentare (l.fall.)
Regola la partecipazione del fallito al giudizio: il fallito può intervenire soltanto per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico; la Corte ha applicato tale limite per escludere l'ammissibilità dell'intervento.
art. 216 legge fallimentare (l.fall.)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla condizione obiettiva di punibilità; la Corte ha ritenuto che il nesso invocato tra danno patrimoniale e fallimento non fosse sufficiente a stabilire la dipendenza richiesta dall'art. 43.
art. 24 Costituzione
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto che la decisione violasse i parametri costituzionali invocati.
art. 132 n.4 c.p.c.
Contestata quale violata per presunta motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse sufficiente e non affetta da nullità.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1 - quater (introdotto dall'art.1, comma 17 della L. n. 228/2012)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Legge n. 228/2012
Ha introdotto la previsione del comma richiamato dell'art. 13 DPR 115/2002; richiamata dalla Corte per la determinazione del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'intervento adesivo dipendente non conferisce all'interveniente un'autonoma legittimazione a proporre impugnazione quando la parte principale (adiuvata) non abbia impugnato: in tal caso il gravame dell'interveniente è inammissibile.
- L'art. 43 l.fall. consente l'intervento del fallito solo per questioni che possano influire su un'imputazione di bancarotta a suo carico; la semplice connessione economica tra una perdita e il fallimento non è automaticamente sufficiente a dimostrare la dipendenza richiesta.
- Le questioni che riguardano la valutazione fattuale della sussistenza del nesso tra vicenda civile e fattispecie penale sono tipicamente di merito e, quindi, difficilmente sindacabili in sede di cassazione quando si tratti di apprezzamenti concreti della corte territoriale.
- La motivazione della decisione di merito deve essere comprensibile e coerente: la Cassazione sindaca la presenza di un vizio di motivazione solo se emergono elementi di manifesta illogicità, contraddittorietà o aporia; motivazioni generiche ma comprensibili non comportano annullamento.
- In sede di impugnazione è utile valutare preliminarmente la qualificazione dell'intervento (autonomo o dipendente), perché da questa qualificazione derivano conseguenze processuali decisive, tra cui la legittimazione ad impugnare.
- Occorre tenere presente l'onere processuale relativo al contributo unificato: ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono determinare l'applicazione del raddoppio del contributo a carico del ricorrente.
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