Cassazione Civile, Sentenza n. 08478/2026 del 04/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tema centrale: contestazione sull'estensione del pignoramento presso terzi e sugli effetti di un decreto del giudice dell'esecuzione del 18 dicembre 2013, connesso a pignoramento notificato il 7 dicembre 2012 da ACEA verso Milano 90 S.r.l. presso la Camera dei deputati. Il terzo (Camera) aveva dichiarato una quantità di credito esistente e dovuta e poi, dopo un decreto che "accoglie l'istanza così come precisata nelle sue richieste", la procedura si è conclusa con assegnazione di somme ad ACEA (ordinanza ex art. 553 c.p.c., assegnazione di euro 6.445.687,75). La Camera ha opposto che somme eccedenti quelle dovute alla data di notifica (circa euro 70.131,68) erano state svincolate per effetto del provvedimento del 18 dicembre 2013 e che, avendo pagato alla debitrice, il pagamento avrebbe avuto effetto liberatorio (art. 2917 c.c.). In cassazione si è discusso se quel decreto del giudice dell'esecuzione avesse contenuto dispositivi idonei a ridurre il pignoramento o a legittimare il pagamento del terzo come liberatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Camera dei deputati. Motivo: il decreto del 18 dicembre 2013 è risultato privo di efficacia dispositiva o precettiva (un "non provvedimento"), pertanto non ha autorizzato il terzo a svincolare o a pagare somme eccedenti l'importo custodiale previsto ex lege. La Corte ha affermato che l'obbligo di custodia del terzo, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., rimane pari all'importo del credito precettato aumentato della metà e che qualsiasi modifica di tale obbligo richiede un provvedimento giudiziale chiaro e dispositiv o; ne consegue che il pagamento eseguito dal terzo non ha avuto efficacia liberatoria. Il ricorso è dunque rigettato; la Camera è condannata alle spese di cassazione (liquidate in euro 35.000 oltre accessori). Inoltre non è stato applicato l'obbligo di versamento del contributo unificato per l'Avvocatura dello Stato in quanto le amministrazioni pubbliche sono esentate tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 543 cod. proc. civ.
Disciplina l'atto di pignoramento presso terzi e l'intimazione al terzo di non disporre delle somme o delle cose dovute "senza ordine del giudice"; pone il terzo come destinatario dell'ordine giudiziale
art. 546 cod. proc. civ.
Stabilisce l'obbligo di custodia del terzo pignorato e la misura automatica di tale obbligo (pari all'importo del credito precettato aumentato della metà, nella versione normativa applicabile al caso); disposizione inderogabile che definisce l'oggetto del pignoramento presso terzi
art. 547 cod. proc. civ.
Regola la dichiarazione di quantità del terzo pignorato e la possibilità di integrazione/aggiornamento delle sopravvenienze; nel caso è riferimento alla dichiarazione utilizzata per individuare le somme esistenti e dovute
art. 496 cod. proc. civ.
Istituto della riduzione del pignoramento: la Corte ricorda che la riduzione richiede un provvedimento giudiziale idoneo e non può essere ritenuta realizzata da formule ambigue del giudice
art. 553 cod. proc. civ.
Consente l'ordinanza di assegnazione al termine della procedura espropriativa; nel caso l'assegnazione è stata pronunciata con conseg uenze economiche e ha determinato la controversia sulle somme
art. 2917 cod. civ.
Regola l'inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal terzo in violazione dell'obbligo di custodia: la Corte ha ritenuto che, in mancanza di un provvedimento chiaro che autorizzi lo svincolo, l'atto del terzo non produca effetti liberatori nei confronti del creditore pignorante
art. 1189 cod. civ.
Richiama il principio della buona fede soggettiva nel credito di ricevere: la Corte ha escluso che l'ambiguo decreto potesse creare uno stato di buona fede giustificante il pagamento liberatorio del terzo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte ha ritenuto inapplicabile la condanna al versamento per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, che sono esentate mediante prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi l'obbligo di custodia del terzo è disciplinato automaticamente dall'art. 546 c.p.c. (importo precettato aumentato della metà): solo un provvedimento giudiziale chiaro e dispositivo può modificarne la misura o disporre lo svincolo.
- Una formula interlocutoria o ambigua del giudice (es. "accoglie l'istanza così come precisata nelle sue richieste") non ha efficacia dispositiva: non autorizza il terzo a pagare liberando la propria posizione né produce di per sé riduzione del pignoramento.
- Perché il pagamento effettuato dal terzo sia liberatorio nei confronti del creditore pignorante è necessario che sussista un ordine giudiziale espresso che autorizzi lo svincolo o che il terzo provi, con elementi precisi, la propria buona fede fondata su un provvedimento chiaro.
- La riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. e qualsiasi modifica dell'obbligo custodiale richiedono un provvedimento del giudice dell'esecuzione con contenuto precettivo/dispositivo esplicito; la tecnica decisionale conta tanto quanto il contenuto sostanziale.
- Il terzo pignorato ha interesse e legittimazione a impugnare provvedimenti dell'esecuzione che influenzano la sua posizione (es. ordinanze di assegnazione o decreti ambigui), in quanto dalla corretta qualificazione dei provvedimenti dipendono obblighi di custodia e rischio di responsabilità.
- Le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato sono, di regola, esonerate dal versamento del contributo unificato mediante il meccanismo della prenotazione a debito; pertanto non può essere loro imposto materialmente il pagamento del contributo in sede di cassazione.
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