Cassazione Civile, Sentenza n. 08354/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'omessa/insufficiente liquidazione delle spese processuali disposta con l'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Forlì nell'ambito di una controversia sulla presunta invalidità/inefficacia di un contratto di comodato. Dopo la dichiarazione di incompetenza il giudizio d'appello di Giovanni Zauli mirava a ottenere la rifusione/ liquidazione delle spese; contemporaneamente Carlo Zauli propose regolamento di competenza in Cassazione. La questione ha riguardato la corretta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di incompetenza e gli effetti della doppia impugnazione (regolamento di competenza e gravame ordinario) sulla trattazione e sulla decisione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Carlo Zauli, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato "nulla doversi provvedere", e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, perché provveda al regolamento delle spese del giudizio di impugnazione promosso da Giovanni Zauli nei confronti di Carlo Zauli. La Corte ha chiarito che: (i) l'appello ordinario contro la sola statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di incompetenza è originariamente ammissibile quando la censura provenga dalla parte che ha avuto ragione sulla questione di competenza; (ii) se avviene la doppia impugnazione (regolamento di competenza proposto dalla parte soccombente e appello ordinario proposto dalla parte vittoriosa sulla competenza), il giudice dell'appello ordinario deve sospendere il giudizio in attesa della decisione della Cassazione sul regolamento; (iii) in caso di accoglimento del regolamento, la cassazione travolge anche la statuizione sulle spese e l'impugnazione ordinaria perde l'oggetto; (iv) tuttavia, le spese del giudizio d'appello (ossia dell'impugnazione ordinaria) devono essere regolate dal giudice che chiude quel processo (ossia la Corte d'appello nel cui ambito si è svolto l'appello), in conformità all'art. 91 c.p.c., e non possono essere rimesse al giudice di primo grado che la Cassazione ha successivamente dichiarato competente.
Norme richiamate
art. 91 cod. proc. civ.
Il giudice che chiude il processo davanti a sè deve decidere sulle spese conformemente alla regola della soccombenza; applicato per affermare che il giudice d'appello che definisce l'appello deve provvedere sulle spese di quel grado (anche quando l'impugnazione sia divenuta priva di oggetto per intervenuta decisione sul regolamento).
art. 336 cod. proc. civ.
Effetti della cassazione per regolamento di competenza: la cassazione travolge sia la pronuncia sulla competenza sia la statuizione accessoria sulle spese; gli atti e le impugnazioni dipendenti dal provvedimento cassato sono anch'essi caducati.
art. 295 cod. proc. civ.
Consente la sospensione del giudizio ordinario d'impugnazione quando sussiste un giudizio pregiudicante (qui: il regolamento di competenza), principio applicato per sospendere l'appello ordinario in attesa della decisione della Cassazione sul regolamento.
art. 49, secondo comma, cod. proc. civ.
Norma richiamata nella ricostruzione della funzione del regolamento di competenza e dell'effetto di designazione del giudice competente da parte della Cassazione.
art. 42 cod. proc. civ.
Richiamata in relazione alla disciplina del regolamento necessario di competenza come mezzo di gravame.
art. 297 cod. proc. civ.
Prevede la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente dopo la cassazione della declaratoria di incompetenza; utile per spiegare chi dovrà decidere sulle spese delle fasi riassunte.
art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ.
Stabilisce che, se il giudizio non è riassunto, le spese restano a carico di chi le ha anticipate; richiamato a fini espositivi nella ricostruzione degli effetti della mancata riassunzione.
Cass. Sez. Un. n. 14205/2005
Principale precedente interpretativo: il regolamento di competenza, ove accolto, comporta la caducazione anche della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di incompetenza; ha inoltre superato il 'doppio binario' richiedendo che, salvo ipotesi specifiche, la Cassazione investita del regolamento abbia cognizione anche della pronuncia accessoria sulle spese.
Cass. n. 10636/2007 e Cass. n. 16552/2008
Giurisprudenza richiamata in tema di limiti e applicazione del principio delle Sezioni Unite circa la trattazione congiunta delle questioni di regolamento di competenza e delle statuizioni sulle spese.
Massime di principio
- Se una sentenza dichiarativa di incompetenza contiene anche una pronuncia sulle spese, la parte vittoriosa sulla competenza che censuri solo la statuizione sulle spese deve impugnare con il mezzo ordinario (es. appello) e non con il regolamento di competenza.
- Quando la parte soccombente sulla competenza propone regolamento di competenza e la controparte propone contemporaneamente un gravame ordinario contro la sola statuizione sulle spese, il giudice dell'impugnazione ordinaria deve sospendere il giudizio fino alla decisione della Cassazione sul regolamento (art. 295 c.p.c.).
- Se la Cassazione accoglie il regolamento, la cassazione travolge anche la statuizione sulle spese e l'impugnazione ordinaria perde l'oggetto; gli atti ed eventuali impugnazioni dipendenti dal provvedimento cassato sono caducati (art. 336 c.p.c.).
- Le spese del grado di impugnazione (cioè dell'appello) devono essere regolate dal giudice che definisce quel processo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; non possono essere rinviate al giudice di primo grado che la Cassazione ha poi dichiarato competente.
- Strategia pratica: se si vuole contestare solo la liquidazione o l'omessa liquidazione delle spese disposte da una sentenza di incompetenza, valutare se proporre l'appello ordinario (se non si vuol contestare la declaratoria di incompetenza) o, se si intende contestare anche la declaratoria, includere nelle censure sull'istanza di regolamento anche le questioni sulle spese.
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