Messaggio numero 2126 del 04-02-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe parti del CCNL degli operai agricoli tradizionali e florovivaisti hanno sottoscritto un avviso comune del 14 gennaio 2013 che chiarisce in via autentica le norme su orario di lavoro e retribuzione. In conseguenza di tale interpretazione, viene prorogato di 60 giorni dal 5 febbraio 2013 il termine per presentare eccezioni documentate; le sedi devono poi annullare o rettificare gli atti di accertamento già emessi, previa rinuncia ai ricorsi, e sospendere ulteriori notifiche fino a nuove istruzioni.
Proroga dei termini per eccezioni e rettifiche sugli atti di accertamento relativi alle retribuzioni contrattuali nel settore agricolo
Interpretazione autentica delle norme contrattuali e proroga dei termini
Il documento comunica che, con riferimento al messaggio n. 17901 del 5 novembre 2012, le parti firmatarie del CCNL degli operai agricoli tradizionali e florovivaisti hanno sottoscritto in data 14 gennaio 2013 un allegato avviso comune. Tale avviso contiene un’interpretazione autentica delle norme contrattuali relative all’orario di lavoro e alla retribuzione spettante ai lavoratori nelle ipotesi espressamente previste.
L’interpretazione fornita assume rilievo anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 01, commi 4 e 5, della Legge 11 marzo 2006, n. 81, con particolare riguardo:
- alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;
- al valore di riferimento per le prestazioni temporanee;
- agli eventuali effetti sulla posizione assicurativa per le prestazioni non temporanee.
Termine per ulteriori eccezioni da parte delle aziende
Alla luce della nuova interpretazione contrattuale, il termine previsto al punto 3) del messaggio n. 17901 viene prorogato di ulteriori 60 giorni a decorrere dal 5 febbraio 2013.
La proroga è finalizzata a consentire alle aziende interessate di presentare eventuali ulteriori eccezioni, che devono essere:
- debitamente documentate;
- adeguatamente giustificate;
- coerenti con la nuova interpretazione delle norme contrattuali.
Attività delle sedi e gestione degli accertamenti
Le sedi, sulla base della documentazione prodotta, dovranno procedere all’annullamento e/o alla rettifica degli atti di accertamento già emessi.
Tale attività è subordinata alla rinuncia da parte dell’interessato agli eventuali ricorsi già presentati.
Inoltre, le sedi devono sospendere la notifica di ulteriori atti di accertamento per i periodi non ancora scaduti, fino a nuove disposizioni che saranno impartite con apposito messaggio per proseguire l’operazione di confronto delle retribuzioni contrattuali.
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