Circolare INAIL n. 54 del 10 settembre 1986
Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale. Sanzioni amministrative. Decorrenza. Notificazione delle violazioni. Lettere di contestazione. Violazioni formali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla legge n. 689/1981, con particolare riguardo alla decorrenza della prescrizione per violazioni contributive e assicurative depenalizzate, alle modalità e ai termini di notificazione delle violazioni, alla redazione dei rapporti per violazioni formali e alla disciplina del modulo di dichiarazione delle retribuzioni. Vengono inoltre richiamati criteri operativi per l’individuazione della data di accertamento, per l’intestazione delle contestazioni e per la notifica all’estero, con rinvio alla normativa civilistica e alle convenzioni internazionali applicabili.
Legge 24 novembre 1981 n. 689: sanzioni amministrative, decorrenza, notificazione delle violazioni e violazioni formali
Legge n. 689/1981: chiarimenti su sanzioni amministrative, notifiche e violazioni formali
La circolare interviene per risolvere dubbi applicativi segnalati da alcune unità operative in ordine alla corretta applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle differenze interpretative rispetto ai locali Ispettorati del Lavoro. L’obiettivo è fornire precisazioni operative sui punti che avevano generato maggiori incertezze procedurali, con particolare attenzione alla decorrenza della prescrizione, alle modalità di notificazione, alla redazione dei rapporti e alla gestione delle violazioni formali.
Decorrenza della prescrizione per le violazioni sostanziali
Con riferimento alle violazioni sostanziali, dirette o indirette, previste dall’articolo 35, commi 2 e 3, della legge n. 689/1981, la circolare richiama l’orientamento della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione secondo cui, per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge e poi depenalizzate, si trattava di reati omissivi permanenti. La condotta antigiuridica del datore di lavoro permane fino a quando non cessa la sua volontà omissiva oppure fino a quando sopravviene l’impossibilità di continuare l’illecito.
La permanenza viene meno, ad esempio:
- con la presentazione, anche tardiva ma efficace, della denuncia dei lavori;
- con il pagamento, anche se oltre il termine, dei premi assicurativi;
- con la cessazione dell’attività assicurata.
Per tali fattispecie, il termine prescrizionale di 18 mesi previsto dall’articolo 157 c.p. decorre dal momento in cui cessa la permanenza, ai sensi dell’articolo 158 c.p. La circolare precisa inoltre che, se tale termine non risulta interamente decorso alla data di entrata in vigore della legge n. 689/1981, cioè il 29 maggio 1982, trova applicazione il termine prescrizionale di 5 anni previsto dall’articolo 28 della stessa legge.
Notificazione delle violazioni e contestazione immediata
L’articolo 14 della legge n. 689/1981 rende obbligatoria, quando possibile, la contestazione immediata degli estremi della violazione al datore di lavoro e alle persone obbligate in solido al pagamento delle somme dovute. Se la contestazione immediata non avviene, la violazione deve essere notificata entro termini perentori:
- entro 90 giorni, se gli interessati risiedono nel territorio della Repubblica;
- entro 360 giorni, se risiedono all’estero.
Il dies a quo è la data di accertamento della violazione. Per le violazioni rilevate d’ufficio, la circolare ribadisce che la data di accertamento non coincide con il timbro di arrivo apposto su un documento, ma con il giorno in cui il documento viene esaminato nel merito dal funzionario competente, secondo le normali procedure di lavoro. La notificazione può essere effettuata anche dal funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione.
Forma della contestazione e contenuto dei titoli di imputazione
La circolare precisa che le lettere di notificazione devono essere intestate alla persona fisica che riveste la qualità di titolare o legale rappresentante della ditta, riportando tutte le indicazioni anagrafiche utili all’identificazione del responsabile. Inoltre, i titoli di imputazione della violazione non devono essere espressi in codice, ma in forma chiara e leggibile, sia nella lettera di contestazione sia nel rapporto previsto dall’articolo 17 della legge.
Qualora siano sconosciuti residenza, dimora e domicilio del datore di lavoro e dei soggetti obbligati in solido, la notificazione va eseguita secondo le forme previste dall’articolo 143 c.p.c., nei termini sopra indicati, salvo quanto stabilito dall’articolo 14, comma 5, della legge n. 689/1981.
Notificazione all’estero: richiami al codice di procedura civile e alle convenzioni internazionali
Nel disciplinare le notifiche ai soggetti residenti all’estero, la circolare richiama la sentenza della Corte costituzionale 2 febbraio 1978, n. 10, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’ultimo comma dell’articolo 143 c.p.c. nella parte in cui non subordinava la notifica ai destinatari non residenti in Italia all’accertata impossibilità di ricorrere ai mezzi previsti dalle convenzioni internazionali e dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Viene inoltre ricordato che la legge 6 febbraio 1981, n. 42, ha ratificato ed eseguito la convenzione dell’Aja del 5 novembre 1965 sulla notificazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale. Pertanto, nelle fattispecie che rientrano in tale ambito, occorre tenere conto delle modifiche apportate al codice di procedura civile in materia di notificazione all’estero.
Rapporti per violazioni formali e rapporto con gli Ispettorati del Lavoro
Per le violazioni formali e per le richieste di chiarimento provenienti dagli Ispettorati del Lavoro, la circolare sottolinea l’esigenza di fornire tutte le informazioni necessarie affinché gli Ispettorati possano adottare ordinanze-ingiunzione o provvedimenti di archiviazione adeguatamente motivati. La completezza dei rapporti consente anche di evitare successive richieste istruttorie, a condizione che i documenti siano correttamente intestati, firmati e completi degli estremi previsti dalla legge.
Modulo di dichiarazione delle retribuzioni e assenza di sanzioni
In materia di dichiarazione delle retribuzioni, la circolare ribadisce che le istruzioni contenute nella lettera del 21 febbraio 1985, indirizzata ai Direttori di Ispettorato, integrano la circolare n. 7/1985 e si applicano non solo ai titolari artigiani o soci artigiani, ma alla generalità dei datori di lavoro. Resta fermo che, qualora venga utilizzato un modulo sostanzialmente identico nel contenuto a quello previsto, non può essere irrogata alcuna sanzione.
Disposizioni residue
Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla circolare, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni in materia.
Punti principali
Decorrenza e prescrizione per violazioni sostanziali
Per le violazioni sostanziali, dirette o indirette, di cui all’articolo 35, commi 2 e 3, della legge n. 689/1981, viene chiarito che le omissioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge e depenalizzate si configuravano, secondo la giurisprudenza di Cassazione, come reati omissivi permanenti. La permanenza cessa quando il soggetto interrompe volontariamente la condotta antigiuridica, ad esempio presentando la denuncia dei lavori o pagando i premi assicurativi, anche se tardivamente, oppure quando diventa impossibile proseguire l’illecito, come nel caso di cessazione dell’attività assicurata. Il termine prescrizionale di 18 mesi, previsto dall’articolo 157 c.p. per tali violazioni prima della legge n. 689/1981, decorre dalla cessazione della permanenza ai sensi dell’articolo 158 c.p. Se tale termine non è interamente trascorso al 29 maggio 1982, data di entrata in vigore della legge, si applica il termine quinquennale di cui all’articolo 28 della stessa legge.
Notificazione e contestazione delle violazioni
L’articolo 14 della legge n. 689/1981 impone, quando possibile, la contestazione immediata degli estremi della violazione al datore di lavoro e agli obbligati in solido. In mancanza di contestazione immediata, la violazione deve essere notificata entro 90 giorni ai residenti in Italia ed entro 360 giorni ai residenti all’estero, decorrenti dalla data di accertamento. La notificazione può essere eseguita dal funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. Per le violazioni rilevate d’ufficio, la data di accertamento non coincide con il timbro di arrivo di un documento, ma con il momento in cui il documento viene esaminato nel merito dal funzionario competente.
Contenuto e forma degli atti di notificazione
Le lettere di contestazione o notificazione devono essere intestate alla persona fisica, titolare o legale rappresentante della ditta, con tutte le indicazioni anagrafiche utili all’identificazione del responsabile. I titoli di imputazione della violazione devono essere indicati in chiaro e non in codice, sia nella lettera di notificazione sia nel rapporto previsto dall’articolo 17 della legge. Se risultano sconosciuti residenza, dimora e domicilio del datore di lavoro o degli obbligati in solido, la notificazione deve essere eseguita nelle forme dell’articolo 143 c.p.c., nei termini previsti, salvo quanto disposto dall’articolo 14, comma 5, della legge n. 689/1981.
Notifica all’estero e richiami giurisprudenziali
La circolare richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2 febbraio 1978, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’ultimo comma dell’articolo 143 c.p.c. nella parte in cui non subordinava l’operatività della notifica all’estero all’impossibilità di utilizzare le convenzioni internazionali e il D.P.R. n. 200/1967. Viene inoltre ricordata la legge n. 42/1981, con cui è stata ratificata ed eseguita la convenzione dell’Aja del 5 novembre 1965 sulla notificazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, da tenere presente nella trattazione dei casi applicabili.
Rapporto per violazioni formali e contraddittorio con gli Ispettorati
Per le violazioni formali e per le informazioni richieste dai locali Ispettorati del Lavoro, si afferma la necessità di fornire tutti i chiarimenti utili affinché gli Ispettorati possano adottare ordinanze-ingiunzione o provvedimenti di archiviazione adeguatamente motivati. La circolare osserva che ulteriori richieste istruttorie possono essere evitate se i rapporti sono correttamente intestati, firmati e completi degli elementi richiesti dalla legge.
Modulo di dichiarazione delle retribuzioni e assenza di sanzioni
In materia di modulo di dichiarazione delle retribuzioni, viene ribadito che le indicazioni contenute nella lettera del 21 febbraio 1985 ai Direttori di Ispettorato integrano la circolare n. 7/1985 e si applicano non solo ai titolari o soci artigiani, ma alla generalità dei datori di lavoro. Resta fermo che, qualora venga utilizzato un modulo sostanzialmente identico nel contenuto, non può essere applicata alcuna sanzione.
Persistenza delle disposizioni precedenti
Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati nella circolare restano applicabili le precedenti disposizioni in materia.
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