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Sentenza

Sentenza del 30/10/2015 n. 22226 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio sostenendo che i contribuenti non potessero beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da C.T. e C.M. in una controversia analoga. Secondo l’Agenzia, questi ultimi non erano coobbligati solidali con i contribuenti ai fini dell’imposta di registro, poiché erano intervenuti volontariamente nel giudizio civile facendo valere crediti autonomi e non collegati alle domande riconvenzionali degli altri soggetti. L’Agenzia ha quindi contestato l’applicazione dell’art. 1306, comma 2, c.c., e dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, poiché la questione relativa all’assenza di un rapporto sostanziale tra le parti e alla conseguente insussistenza della solidarietà tributaria era stata proposta per la prima volta in Cassazione. Tale questione avrebbe dovuto essere dedotta nei precedenti gradi di merito. È stato quindi mantenuto l’esito favorevole ai contribuenti derivante dall’applicazione del giudicato esterno e dell’art. 1306, comma 2, c.c. Il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti è stato dichiarato assorbito. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1

    Sono obbligate al pagamento dell’imposta di registro tutte le parti in causa, senza che si possa in alcun modo distinguere tra parti vittoriose e soccombenti.

    La norma prevede, in linea generale, la responsabilità solidale delle parti processuali per l’imposta di registro dovuta sulla sentenza. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito la corretta estensione di tale solidarietà, poiché la censura dell’Agenzia era nuova e quindi inammissibile.

  • Art. 1306, comma 2, c.c.

    Il condebitore solidale può invocare la sentenza favorevole ottenuta da un altro coobbligato, salvo che la decisione si fondi su ragioni personali. La CTR aveva applicato tale effetto favorevole ai contribuenti, e tale statuizione è rimasta ferma per l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. La Corte ha precisato che la mancata trascrizione integrale della sentenza richiamata non determina automaticamente l’inammissibilità se il documento è puntualmente indicato e prodotto.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo dell’Agenzia, però, è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non trattata nei gradi di merito.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72; R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 43

    Le agenzie fiscali possono essere rappresentate e difese in giudizio dall’Avvocatura dello Stato senza necessità di una procura speciale o di un mandato alle liti. Le relative questioni organizzative interne non incidono sulla validità degli atti processuali.

  • L. n. 53 del 1994, art. 3, comma 3; L. n. 69 del 2009, art. 55

    Nel caso di notificazione eseguita dall’Avvocatura dello Stato tramite servizio postale, la notifica si perfeziona per il notificante con la spedizione del plico, purché siano rispettate le formalità previste.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto o che non siano state sottoposte ai giudici di merito; tali questioni sono dichiarate inammissibili.
  • Chi intende contestare l’esistenza della solidarietà tributaria tra più parti di uno stesso processo deve formulare la contestazione tempestivamente nei gradi di merito, non attendere il giudizio di legittimità.
  • Un giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può produrre effetti favorevoli anche verso gli altri coobbligati, quando ricorrono i presupposti dell’art. 1306, comma 2, c.c. e la decisione non dipende da ragioni esclusivamente personali.
  • La mera partecipazione allo stesso giudizio non risolve sempre, sul piano sostanziale, la questione della solidarietà; tuttavia, se l’amministrazione non contesta tempestivamente tale profilo, non può normalmente recuperare la questione per la prima volta in Cassazione.
  • Le eccezioni relative alla rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate da parte dell’Avvocatura dello Stato, in assenza di vizi concreti dell’atto, non comportano di regola l’inammissibilità del ricorso.

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