Ordinanza n. 157/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dal Questore di Mantova ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha prospettato un danno grave e irreparabile derivante dalle conseguenze che, a suo dire, sarebbero connesse alla qualificazione di pericolosità sociale: espulsione con foglio di via obbligatorio, limitazioni relative al possesso e all’utilizzo di determinati materiali, inclusi i fuochi d’artificio, e possibile applicazione della sorveglianza speciale. Ha inoltre richiamato la propria personalità giudiziaria incensurata. Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza e ha esaminato la domanda esclusivamente sotto il profilo cautelare del periculum in mora.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per difetto di un pericolo di danno grave e irreparabile. Il giudice ha rilevato che il ricorrente aveva prospettato conseguenze riferibili all’art. 2 d.lgs. 159/2011 e alle ulteriori misure previste dall’art. 3, ma che nel caso concreto era stato adottato un avviso orale ai sensi dell’art. 3 e non un foglio di via obbligatorio ex art. 2. Inoltre, nell’ambito dell’avviso orale, non erano stati disposti né i divieti previsti dal comma 4 né la sorveglianza speciale prevista dal comma 5. Non risultano quindi attuali le conseguenze poste a fondamento del periculum. Il ricorrente, soccombente nella fase cautelare, è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 159/2011
L’art. 2 D. Lgs. 159/11 prevede che il soggetto indicato pericoloso ai sensi del co. 1 possa essere espulso con foglio di via obbligatorio per il cittadino extracomunitario.
Il giudice ha distinto il foglio di via obbligatorio, riferito all’art. 2, dall’avviso orale effettivamente adottato nel caso concreto.
art. 3 d.lgs. 159/2011
L’art. 3 del medesimo decreto legislativo prevede che il soggetto dichiarato pericoloso e successivamente condannato possa subire delle limitazioni quali, peraltro, anche i banalissimi fuochi d’artificio, ovvero l’applicazione di una sorveglianza speciale.
L’avviso orale adottato ai sensi dell’art. 3 non comportava, nel caso esaminato, né i divieti del comma 4 né la sorveglianza speciale del comma 5; tali conseguenze non potevano pertanto fondare un pericolo attuale di danno grave e irreparabile.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata e respinta per difetto del periculum in mora, ossia del pericolo di danno grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il giudice ha disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, il pericolo di danno grave e irreparabile deve essere riferito agli effetti concretamente prodotti dall’atto impugnato e non a conseguenze meramente eventuali, riconducibili a provvedimenti o misure diverse da quella effettivamente adottata.
- L’impugnazione di un avviso orale adottato ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011 non può fondare il periculum in mora sulla sola prospettazione degli effetti propri del foglio di via obbligatorio previsto dall’art. 2 del medesimo decreto legislativo.
- In assenza dell’effettiva adozione dei divieti previsti dall’art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011 o della sorveglianza speciale prevista dal comma 5, tali misure non possono essere considerate come conseguenze attuali dell’avviso orale ai fini della sospensione cautelare.
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