Cassazione Civile, Ordinanza n. 15289/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un contratto di appalto stipulato per il servizio di ristorazione scolastica. Dopo un episodio verificatosi presso una scuola primaria, con segnalazioni di disturbi gastrointestinali da parte di personale e alunni e successivi rilievi sanitari e microbiologici sui pasti conservati, il Comune ha adottato una determina di risoluzione del contratto in autotutela, richiamando una clausola del capitolato speciale che consentiva la risoluzione in presenza anche di un solo episodio di tossinfezione alimentare riconducibile ai pasti forniti. La società appaltatrice ha convenuto il Comune chiedendo, da un lato, la risoluzione del contratto per inadempimento del committente e il risarcimento dei danni, dall'altro l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento risolutorio adottato dall'ente. Il Tribunale ha rigettato entrambe le domande; la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame sulla domanda di risoluzione per inadempimento del Comune, ritenendo non specificamente censurata la ratio della sentenza di primo grado, e ha comunque rigettato l'impugnazione sulla legittimità della risoluzione di diritto, ritenendo provato, secondo il criterio del più probabile che non, che l'episodio fosse una tossinfezione alimentare causata dai pasti forniti. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1453 e 1456 c.c., degli artt. 20 e 30 del capitolato, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 61 c.p.c. e delle norme sul giudicato e sull'acquiescenza, sostenendo che l'appello era stato erroneamente ritenuto inammissibile e che le doglianze sulla violazione di buona fede e correttezza implicavano comunque la contestazione dell'inadempimento del Comune; 2) violazione di norme sostanziali e processuali sul nesso causale e sulla prova, lamentando che la Corte territoriale avesse applicato automaticamente il criterio del più probabile che non senza considerare l'equivalenza probabilistica tra tossinfezione e intossicazione alimentare; 3) e 4) omesso esame di fatti decisivi e ulteriore violazione delle norme sul nesso causale, deducendo che non sarebbero state adeguatamente valutate le circostanze tecniche, tra cui l'idoneità della conservazione dei campioni; 5) violazione delle norme sulla prova e sulla consulenza tecnica d'ufficio, nonché omesso esame di fatti decisivi, per il mancato accoglimento delle richieste istruttorie e per l'asserita mancata considerazione di consulenze tecniche di parte e dell'archiviazione del procedimento penale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità rispetto alla sentenza di primo grado; ha inoltre escluso ogni contraddittorietà tra la declaratoria di inammissibilità e la successiva valutazione dei fatti compiuta dalla Corte territoriale sulla diversa domanda di illegittimità della risoluzione di diritto. Ha dichiarato inammissibili anche gli altri motivi, osservando che, in presenza di doppia conforme, era precluso il sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito; che le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo giudizio sul fatto e sul nesso causale; che la scelta di disporre o meno una consulenza tecnica era rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; e che l'archiviazione penale non era decisiva, data la diversa regola causale applicabile nel processo civile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1453 c.c.
richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento, ma le censure non sono state ritenute idonee a scalfire la ratio della decisione di merito
art. 1456 c.c.
richiamato in relazione alla clausola risolutiva espressa prevista nel capitolato speciale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi sono inammissibili
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte considera le censure sostanzialmente dirette a rivalutare il merito
art. 61 c.p.c.
richiamato con riferimento alla consulenza tecnica; la Corte ribadisce che la nomina del consulente è rimessa al giudice di merito
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia, ma senza incidere sulla dichiarazione di inammissibilità
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte evidenzia che la critica mira a una nuova valutazione del merito
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare il convincimento del giudice di merito sulle risultanze probatorie
art. 1175 c.c.
richiamato nel quadro dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto
art. 1176 c.c.
richiamato in relazione alla diligenza nell'adempimento
art. 1218 c.c.
richiamato come norma generale sulla responsabilità da inadempimento
art. 1375 c.c.
richiamato in relazione all'esecuzione del contratto secondo buona fede
art. 20 capitolato speciale d'appalto
richiamato come clausola sulle sanzioni per inosservanza degli obblighi contrattuali
art. 30 capitolato speciale d'appalto
richiamato come clausola sulla risoluzione del contratto, anche in presenza di un solo episodio di tossinfezione alimentare riconducibile ai pasti forniti
art. 40 c.p.
richiamato dalle parti in tema di nesso causale
art. 41 c.p.
richiamato dalle parti in tema di nesso causale
art. 42 c.p.
richiamato dalle parti in tema di nesso causale
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per affermare la preclusione del sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme, nei limiti previsti dalla norma ratione temporis
art. 360 c.p.c.
richiamato quale base formale dei motivi di ricorso per cassazione
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato per sottolineare l'onere di specifica indicazione e raccordo tra atti e sentenze nelle censure di legittimità
art. 191 c.p.c.
richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non evidenzi in modo puntuale l'errore attribuito alla decisione di appello.
- Quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla base di argomentazioni autonome e convergenti, opera la preclusione della doppia conforme e il controllo di cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito o sulla ricostruzione del fatto.
- La censura che contesti la valutazione del nesso causale o la preferenza accordata dal giudice a un certo quadro probatorio è inammissibile se, sotto la veste di violazione di legge o vizio processuale, mira in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove.
- La scelta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata ammissione è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito e nel rispetto delle preclusioni processuali applicabili.
- Nel processo civile la valutazione del nesso causale segue il criterio del più probabile che non, che è distinto dallo standard probatorio penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio; un'eventuale archiviazione penale non è di per sé decisiva nel giudizio civile.
- L'invocazione di clausole contrattuali o capitolari deve essere tradotta in una critica specifica della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare in astratto una diversa qualificazione del fatto se non si attacca la motivazione concreta posta a base della decisione.
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