Sentenza n. 254/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso difensivo agli atti del procedimento di verifica della legittimità e conformità urbanistica di opere edilizie, compresa la segnalazione di presunti abusi edilizi
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, destinataria della comunicazione di avvio di un procedimento comunale volto a verificare la legittimità e la conformità urbanistica di opere realizzate presso l'azienda agricola da essa gestita, nonché coinvolta in un connesso accertamento penale, aveva chiesto l'accesso difensivo agli atti del procedimento e, in particolare, alla segnalazione di presunte opere abusive pervenuta al Comune. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza motivando esclusivamente con l'opposizione dell'autore della segnalazione. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, sostenendo la sussistenza di una posizione differenziata e qualificata, di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti e della prevalenza dell'accesso funzionale alla cura e alla difesa di interessi giuridici. È emerso inoltre un assoluto deficit motivazionale del diniego, meramente adesivo all'opposizione del controinteressato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente, in quanto destinataria del procedimento di verifica edilizia e di un connesso accertamento penale, fosse titolare di una posizione differenziata e qualificata e di un interesse diretto, concreto e attuale all'acquisizione degli atti, funzionale all'esercizio delle proprie prerogative difensive. Tale interesse comprendeva anche la segnalazione che aveva determinato l'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e l'identità del segnalante, non essendo stata dimostrata una specifica esigenza di tutela della riservatezza idonea a prevalere sull'accesso. Il giudice ha inoltre rilevato che gli atti richiesti rientravano nella nozione di documento amministrativo e che non risultavano cause di esclusione ex art. 24 l. n. 241/1990, anche in ragione della funzione difensiva dell'accesso ai sensi del comma 7. Il diniego è stato annullato, con accertamento del diritto di accesso e ordine al Comune di consentirlo entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, contributo unificato e refusione.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. n. 241/1990
Il diritto di accesso documentale spetta a chi vanti una posizione differenziata e qualificata e un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti.
art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990
"documento amministrativo"
Le segnalazioni e gli altri atti formati o detenuti dall'amministrazione nell'ambito del procedimento di vigilanza edilizia rientrano nell'ampia nozione di documento amministrativo.
art. 24 l. n. 241/1990
L'accesso può essere escluso solo in presenza di una specifica causa normativa di esclusione, non ravvisata nel caso concreto.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
L'accesso funzionale alla cura o alla difesa di interessi giuridici gode di una tendenziale prevalenza rispetto alle esigenze di riservatezza, salva la dimostrazione di una particolare esigenza di tutela del controinteressato.
art. 116 c.p.a.
Nel giudizio sull'accesso, il soggetto autore della segnalazione la cui ostensione è controversa deve essere considerato controinteressato effettivo e il contraddittorio deve essere integrato nei suoi confronti.
Massime di principio
- Il destinatario della comunicazione di avvio di un procedimento di vigilanza edilizia riguardante opere a lui riferibili vanta una posizione differenziata e qualificata e un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti del procedimento, quando l'accesso sia funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici.
- L'accesso difensivo agli atti di un procedimento edilizio può comprendere la segnalazione o l'esposto che abbia sollecitato l'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché, in assenza di una specifica e dimostrata esigenza di riservatezza, l'identità del segnalante.
- La mera opposizione del controinteressato non giustifica il diniego di accesso: l'amministrazione deve effettuare una concreta ponderazione tra l'interesse ostensivo e le esigenze di riservatezza e deve motivare specificamente la prevalenza di queste ultime.
- Le segnalazioni e gli esposti detenuti dall'amministrazione e utilizzati nell'ambito di un procedimento di vigilanza costituiscono documenti amministrativi ostensibili, salvo che ricorra una specifica causa di esclusione prevista dalla legge.
- L'accesso funzionale alla cura e alla difesa di interessi giuridici tende a prevalere sulle esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, in mancanza di una concreta dimostrazione di particolari esigenze di tutela del controinteressato.
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