Sentenza del 04/01/2022 n. 6 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per maggior imponibile IRPEF relativo all'anno 2006 (dividendi non dichiarati) connesso a somme retrocesse da Woodrow Mckinney & C. LLC su conto cifrato di Lugano intestato a Z.; quest'ultimo aveva presentato una dichiarazione riservata ai fini dello scudo fiscale (emersione) il 02/02/2010 ma era stato sottoposto a perquisizione penale e notifiche (decreto di perquisizione e informazione di garanzia) in data anteriore (05/11/2009). Questioni principali: opponibilità dello scudo fiscale in presenza di precedente conoscenza/attività investigativa (formale conoscenza) e prova della riconducibilità del conto e degli importi al ricorrente; contestazione della corretta quantificazione della base imponibile (intero importo versato vs. somma effettivamente retrocessa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini dell'opponibilità dello scudo fiscale, rileva la "formale conoscenza" di accessi, ispezioni, verifiche o dell'avvio di procedimento penale prima della presentazione della dichiarazione riservata; la perquisizione e le notifiche antecedenti alla dichiarazione hanno dunque impedito l'operatività dello scudo fiscale nel caso concreto. Inoltre la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'Ufficio dimostrava la disponibilità delle somme in capo al ricorrente e che il contribuente non ha fornito prova contraria. Le doglianze circa carenza di motivazione, extrapetizione e errata valutazione della prova sono state dichiarate inammissibili o non fondate, trattandosi in definitiva di valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13-bis (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102)
art. 13-bis, commi rilevanti in tema di dichiarazione riservata e opponibilità dello scudo
Stabilisce che la dichiarazione riservata estingue sanzioni e inibisce poteri di accertamento per imponibili oggetto di sanatoria, ma non produce effetti se, alla data della dichiarazione, gli interessati hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'avvio di procedimento penale a loro carico. La Corte interpreta 'formale conoscenza' in senso ampio, comprensivo delle perquisizioni e di altri atti tipici del procedimento penale.
D.L. 25 settembre 2001, n. 350, art. 14
art. 14, comma 7 (disciplina richiamata in ordine all'opponibilità delle operazioni di emersione)
Disciplina originaria della 'emersione' e condono atipico; contiene il criterio che esclude gli effetti dell'emersione quando vi sia stata formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'avvio di procedimento penale. Funge da parametro interpretativo per l'art. 13-bis del D.L. 78/2009.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis
art. 41-bis (utilizzo di atti e informazioni anche da indagini penali ai fini tributari)
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare elementi provenienti da indagini penali ai fini dell'accertamento tributario; la Corte lo richiama per dire che perquisizioni penali sono fonte utilizzabile e possono determinare la formale conoscenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
art. 36 (motivazione della sentenza di merito)
Richiami relativi ai requisiti di motivazione della sentenza e limiti del sindacato di legittimità; la Corte osserva che la CTR ha fornito motivazione sufficiente e che le critiche vertono su apprezzamenti di merito non sindacabili in Cassazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
art. 42 (requisiti della motivazione dell'avviso di accertamento)
Secondo la Corte l'avviso di accertamento, pur richiamando altro atto non allegato, ha riportato elementi essenziali che consentivano di conoscere le ragioni dell'atto, non sussistendo carenza di motivazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56
art. 56 (onere probatorio e documentazione IVA)
Richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene comunque che l'Ufficio abbia fornito documentazione sufficiente a dimostrare la disponibilità delle somme e che il contribuente non abbia disconosciuto efficacemente tale prova.
Codice Civile, artt. 2727-2729 e 2697
artt. 2727-2729 e 2697 c.c. (onere della prova, prova presuntiva)
Il ricorrente invocava principi sulla prova e sulle presunzioni; la Corte ricorda che l'apprezzamento delle prove presuntive è rimesso al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizi di diritto evidenti.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (statuto del contribuente)
art. 7 (diritto alla difesa e garanzie procedimentali)
Richiamata in funzione di garanzie procedimentali del contribuente; la Corte non ha ritenuto violati tali principi alla luce degli atti processuali e delle notifiche eseguite.
Massime di principio
- La nozione di "formale conoscenza" ai fini dell'esclusione degli effetti dello scudo fiscale va intesa in senso ampio: non richiede necessariamente la notifica formale di un avviso fiscale, ma può derivare da atti processuali o investigativi (accessi, ispezioni, perquisizioni, informazione di garanzia) che coinvolgono direttamente il soggetto.
- Una perquisizione penale o atti tipici del procedimento penale antecedenti alla dichiarazione riservata possono rendere inopponibile lo scudo fiscale anche se non è stato notificato un atto fiscale formale.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare elementi acquisiti da indagini penali ai fini tributari (ai sensi del DPR 600/1973), e tali elementi possono costituire base per l'accertamento.
- In caso di contestazione di somme riconducibili a conti esteri, l'onere di provare l'assenza di disponibilità o la non riconducibilità grava sul contribuente; la valutazione delle prove presuntive è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo errori di diritto o palese incoerenza.
- Chi intende avvalersi dello scudo fiscale deve agire 'spontaneamente' prima di essere venuto a conoscenza di indagini o attività di accertamento; la tempestività e l'assenza di coinvolgimento in indagini sono elementi decisivi per l'efficacia della dichiarazione riservata.
- Le doglianze sulla motivazione della sentenza che si risolvono in critiche alla valutazione delle prove di merito sono spesso inammissibili in Cassazione; bisogna puntare a vizi giuridici o violazioni procedurali specifiche per ottenere sindacato di legittimità.
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