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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33602/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008, emessi nei confronti della società cedente di un'azienda e dei soci, con recupero a tassazione di maggiori redditi per plusvalenza da cessione d'azienda ex art. 86 t.u.i.r. L'Ufficio aveva ritenuto che, a seguito della definizione del valore dell'azienda ai fini dell'imposta di registro, il corrispettivo di cessione e quindi la plusvalenza imponibile dovessero essere rideterminati in misura maggiore rispetto a quanto dichiarato, imputando il maggior reddito per trasparenza ai soci ex art. 5 t.u.i.r. I contribuenti avevano contestato che il prezzo effettivamente percepito fosse inferiore, anche per il mancato pagamento integrale del corrispettivo da parte della cessionaria poi fallita, e avevano ottenuto inizialmente l'annullamento degli avvisi. In sede di rinvio, la Corte tributaria regionale ha ritenuto che la questione dell'assenza di passività residue fosse già stata ritualmente posta, ha determinato la plusvalenza in Euro 120.334,32 e ha compensato integralmente le spese. I contribuenti hanno quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) mancata sospensione necessaria del giudizio per pendenza di altra causa pregiudiziale su annualità precedenti; 2) inammissibilità, come questione nuova, della deduzione dell'Ufficio relativa al disconoscimento del costo d'acquisto / assenza di passività residue da ammortizzare; 3) mancato rilievo del giudicato interno sulla causa petendi, che sarebbe stata limitata al solo valore venale accertato ai fini del registro; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la CTR determinato la plusvalenza in misura superiore a quella richiesta dall'Agenzia nell'atto di appello (Euro 120.334,32 anziché Euro 96.208,60).

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo infondata la doglianza sulla sospensione perché l'art. 295 c.p.c. opera solo con giudizio pregiudicante pendente in primo grado e, nel caso concreto, poteva al più profilarsi una sospensione facoltativa; ha inoltre escluso la novità della questione sull'assenza di passività residue e il formarsi di un giudicato interno, perché tale profilo era già contenuto nell'avviso e già stato ritenuto ammissibile e fondato nell'ordinanza di rinvio. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che l'Ufficio, nell'atto di appello, aveva limitato espressamente la propria domanda alla rideterminazione della plusvalenza in Euro 96.208,60, sicché la CTR, liquidandola in Euro 120.334,32, ha pronunciato ultra petita. La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 t.u.i.r.

    richiamato quale norma di imputazione per trasparenza del maggior reddito dei soci derivante dal reddito della società di persone

  • art. 86 t.u.i.r.

    indicato quale base normativa della plusvalenza da cessione d'azienda

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria opera solo se il giudizio pregiudicante pende ancora in primo grado; altrimenti può rilevare solo una sospensione facoltativa

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    consente al giudice della causa dipendente di valutare se sospendere facoltativamente in presenza di una sentenza non ancora passata in giudicato

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992

    ritenuto sostanzialmente riproduttivo della disciplina della sospensione necessaria prevista dal codice di rito

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 546/1992

    invocato dai ricorrenti per sostenere l'inammissibilità della questione nuova, ma la doglianza è stata respinta

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio e alla dedotta novità della questione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per escludere la formazione di un giudicato interno sulla causa petendi

  • artt. 50 e 51 d.lgs. 546/1992

    richiamati dai ricorrenti nel censurare il mancato rilievo del giudicato interno e i limiti dell'appello nel processo tributario

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda di parte; la CTR ha violato tale principio rideterminando la plusvalenza oltre quanto richiesto nell'appello dell'Ufficio

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel primo motivo come parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel primo motivo in relazione ai requisiti dell'appello tributario

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel primo motivo in relazione alla decisione del giudice tributario

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per denunciare una motivazione apparente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle risultanze processuali

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione ai poteri decisori del giudice

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sospensione necessaria per pregiudizialità non opera automaticamente quando il giudizio pregiudicante non penda più in primo grado; in tale situazione il giudice può al più valutare una sospensione facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La questione dell'oggetto dell'accertamento va desunta dal contenuto complessivo dell'atto impositivo: se l'Ufficio ha già contestato anche un diverso profilo fattuale o contabile, non può qualificarsi come "nuova" la relativa deduzione difensiva nel corso del giudizio o in sede di rinvio.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai limiti segnati dalla cassazione e dalle domande effettivamente formulate nel gravame: non può ritenere formato un giudicato interno su una causa petendi che la precedente pronuncia di legittimità ha già considerato parte del thema decidendum.
  • Vige nel processo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice d'appello non può attribuire all'Amministrazione una pretesa maggiore di quella espressamente coltivata nell'atto di appello, pena la pronuncia ultra petita.
  • In tema di plusvalenza da cessione d'azienda, la rideterminazione del valore e della plusvalenza deve restare entro i limiti della pretesa impositiva effettivamente dedotta nell'atto dell'Ufficio e delle contestazioni specificamente mosse dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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