Sentenza n. 878/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro del 17 gennaio 2020, n. 55
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il pagamento di € 85.921,65, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, nonché delle spese della procedura. Il decreto non è stato opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato all’amministrazione il 21 luglio 2023. Nonostante ciò, il creditore ha dedotto la mancata integrale esecuzione del titolo e ha chiesto che fosse ordinato all’azienda sanitaria il pagamento delle somme dovute. L’amministrazione, non costituitasi, non ha dimostrato di avere adempiuto, neppure parzialmente, al titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 112 ss. c.p.a. Il decreto ingiuntivo era ormai inoppugnabile e imponeva all’amministrazione l’integrale adempimento della pretesa creditoria; l’Azienda Sanitaria non ha fornito prova dell’avvenuto pagamento, il cui onere gravava su di essa. Il giudice ha dichiarato l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di eseguire integralmente il decreto entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del suo ufficio, incaricandolo di provvedere entro i successivi 90 giorni decorrenti dall’istanza del ricorrente. Il compenso del Commissario, da liquidarsi con separato decreto, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. L’Azienda Sanitaria è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione integrale di un titolo giurisdizionale definitivo rimasto ineseguito dall’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica dell’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’esecuzione del titolo, compresa la nomina di un Commissario ad acta.
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Gli interessi moratori dovuti in forza del decreto ingiuntivo devono essere corrisposti secondo il tasso previsto dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dalla scadenza di ciascuna fattura fino al soddisfo.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando un titolo giurisdizionale definitivo, anche costituito da un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, imponga un obbligo di pagamento a una pubblica amministrazione e questa non vi abbia integralmente adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un obbligo pecuniario, spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento del titolo; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per dare integrale esecuzione al titolo e ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
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