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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17790/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari a suo carico lamentando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 416 c.p.) perché, secondo la difesa, non sussisterebbe l'affectio societatis né la sua appartenenza al sodalizio: rapporti esclusivi solo con Gresta, mancanza di conversazioni intercorse con gli altri indagati, un'unica consegna contestata (capo n) ), e la documentazione prodotta (pagamenti, fatture, decreto ingiuntivo) proverebbe l'assenza di fraude; 2) vizio di motivazione in ordine all'attualità e alla proporzionalità delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.): mancata considerazione del «tempo silente», assenza di elementi che attestino il concreto pericolo di reiterazione e mancata valutazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel provvedimento la Corte ha richiamato e valutato unitariamente la motivazione del GIP e del Tribunale del riesame, ritenendo che sussistano gravi indizi di colpevolezza basati su: documentazione contabile e fiscale (fatture, e‑DAS), immagini di videosorveglianza, dati GPS delle autocisterne, sequestri preventivi e intercettazioni. In particolare è stata ritenuta fondata la ricostruzione di forniture fittizie di "gasolio uso agricolo" (e la conseguente triangolazione con società cartiere) e il ruolo strategico del La Quatra quale fornitore apparente che ha emesso fatture e documenti di trasporto per partite poi reindirizzate a destinatari non documentati. La Corte ha inoltre respinto le censure sull'attualità e proporzionalità delle esigenze cautelari, richiamando la giurisprudenza che consente di desumere il pericolo di reiterazione dalle modalità e dalla professionalità del sistema fraudolento anche a distanza temporale e ritenendo adeguata la misura cautelare applicata dal GIP.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione a delinquere: la Corte valuta se, sul piano indiziario, sussista la partecipazione stabile al sodalizio; qui è stata ritenuta raggiunta almeno la soglia degli "indizi gravi" per il ruolo indiziariamente strategico dell'imputato

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola la motivazione del provvedimento cautelare; la Corte sottolinea che il requisito della gravità indiziaria per le misure cautelari è diverso e più elastico rispetto al giudizio di merito

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Prevede le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione): la Corte ha ritenuto che il pericolo di reiterazione possa essere desunto dalle modalità e dalla professionalità della condotta, anche se risalente nel tempo

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione e la graduazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto proporzionata la misura applicata (arresti domiciliari con divieto di comunicare con estranei) rispetto alla esigenza cautelare accertata

  • art. 40 d.lgs. 504/1995

    punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (non inferiore in ogni caso a 7.746 euro), chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici ...; c) destina ad usi, soggetti ad imposta od a maggiore imposta, prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate ...

    Norma centrale contestata: la Corte richiama la natura del reato (anche permanente) e la sufficienza, ai fini dell'integrazione, del mero sfruttamento di meccanismi che sottraggano il prodotto all'accisa; è stata applicata per qualificare le condotte di destinazione illecita del gasolio agevolato

  • art. 49 d.lgs. 504/1995

    i prodotti sottoposti ad accisa ... trasportati senza la specifica documentazione prevista ... si presumono di illecita provenienza

    La Corte richiama la presunzione di illiceità per prodotti senza e‑DAS regolari: le anomalie negli e‑DAS e la mancata tracciabilità hanno costituito elemento indiziario rilevante

  • art. 2 d.lgs. 504/1995

    Richiama il momento in cui nasce l'obbligazione tributaria e l'esigibilità dell'accisa (immissione in consumo): utile per definire la rilevanza temporale delle condotte indagate

  • d.P.R. n. 633/1972 (norme IVA)

    Richiamata per evidenziare la diversa disciplina IVA e l'agevolazione applicabile al carburante per uso agricolo rispetto all'autotrazione, elemento centrale nella motivazione della frode fiscale

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento alla fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte segnala i limiti di contestazione quando la banca dati non consente l'identificazione della natura della merce

  • art. 382 cod. proc. pen.

    Richiamato per la nozione di reato permanente e durata della flagranza in tale contesto; utile per argomentare la configurazione del reato di sottrazione all'accisa

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato nel confronto tra standard probatori: la Corte ricorda che per le misure cautelari non si richiede la precisione e concordanza degli indizi necessarie per la decisione di merito

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure cautelari il requisito della "gravità indiziaria" è più flessibile che in sede di giudizio di merito: bastano elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità (documenti, intercettazioni, dati GPS, videosorveglianza, sequestri).
  • Anomalie nella documentazione di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (e‑DAS mancanti, alterati o non coerenti) e la presenza di fatture/invoice fittizie costituiscono elementi indiziari rilevanti per frodi sulle accise e sull'IVA.
  • Il coinvolgimento in uno o pochi reati-fine, se la condotta appare funzionale e strategica nel sistema illecito, può essere valutato come indicativa della partecipazione all'associazione o del ruolo essenziale nell'organizzazione.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione non richiede necessariamente l'indicazione di occasioni imminenti di recidiva: può desumersi da modalità operative, professionalità, ampiezza dei guadagni e persistente rapporto economico con il 'sistema' criminoso, specie in assenza di segni di resipiscenza.
  • Documenti di natura civilistica o finanziaria prodotti a discarico (bonifici, decreti ingiuntivi, fatture) non escludono automaticamente i reati contestati: il giudice verifica la coerenza materiale (dati GPS, videosorveglianza, riscontri operativi) tra documentazione e fatti concreti.
  • Le motivazioni di GIP e Tribunale del riesame possono essere lette unitariamente e integrarsi reciprocamente: in sede di impugnazione in Cassazione va valutata la congruità complessiva e non solo passaggi isolati della motivazione.
  • Quanto alla proporzionalità delle misure, il giudice deve considerare misure meno afflittive ma può ritenere proporzionata la restrizione se utile a interrompere i legami con il tessuto criminale e a impedire nuove triangolazioni fraudolente.

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