Cassazione Civile, Sentenza n. 9306/2021 del 07/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva rigettato il reclamo della lavoratrice contro la dichiarazione di legittimità del licenziamento disciplinare intimato da Poste Italiane il 31 agosto 2015. La controversia verteva sulla sussistenza di gravi fatti disciplinari (omissione di segnalazioni ai fini antiriciclaggio e indicazione di nominativo non corrispondente ai reali gestori di conti), ritenuti dalla Corte d'appello sufficienti a giustificare il licenziamento nonostante un precedente provvedimento del Tribunale che aveva invece ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva e aveva disposto un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 18, quinto comma, L. 300/1970.
La decisione
Le parti hanno conciliato la controversia in sede sindacale con verbale del 7 luglio 2020, con espressa rinuncia della ricorrente al ricorso per cassazione e con la compensazione integrale delle spese di lite. In udienza la Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensate le spese tra le parti. Inoltre la Corte ha affermato che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1‑quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 18, comma 5
Nel giudizio di merito era stata applicata per valutare l'illegittimità del licenziamento e quantificare l'indennità risarcitoria (nel caso di primo grado, 18 mensilità); nella sentenza di Cassazione viene richiamata come fattore contestuale alla controversia senza ulteriore trattazione a seguito della conciliazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
La Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dalla norma, confermando che la conciliazione e la cessazione della materia del contendere non implicano automaticamente l'applicazione del raddoppio.
codice penale, art. 416 (associazione a delinquere di tipo mafioso) e d.lgs. 231/2001, art. 55
Richiamate nella narrativa dei fatti quali reati o profili di responsabilità connessi alle condotte contestate alla lavoratrice; la Corte d'appello aveva ritenuto tali indagini/fatti di gravità tale da precludere la prosecuzione del rapporto di lavoro. In Cassazione, tali profili non sono stati ulteriormente valutati per effetto della conciliazione.
Massime di principio
- La conciliazione intervenuta tra le parti e la rinuncia al ricorso in Cassazione determinano la cessazione della materia del contendere: il giudice di legittimità dichiara estinto il processo senza pronunciarsi nel merito.
- Con la rinuncia al ricorso e la chiusura concordata si può ottenere la compensazione integrale delle spese di lite; le parti possono regolare anche il destino delle somme e delle obbligazioni processuali.
- La rinuncia al ricorso lascia ferma la statuizione di merito precedente (la sentenza di appello rimane efficace tra le parti), salvo quanto diversamente pattuito nella conciliazione.
- Le contestazioni di fatti connessi a procedimenti penali possono giustificare, in sede disciplinare, un licenziamento, ma se le parti conciliano tali profili non saranno più esaminati dalla Corte di Cassazione.
- Il raddoppio del contributo unificato (art.13, DPR 115/2002, comma 1‑quater) non opera automaticamente in caso di cessazione della materia del contendere: il suo esatto inquadramento dipende dai presupposti tassativamente previsti dalla norma e dalla fattispecie concreta.
- In casi simili è consigliabile formalizzare chiaramente in sede di conciliazione gli effetti sulla soccombenza, sulle spese e su eventuali rimborsi o restituzioni per evitare futuri contenziosi.
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