Cassazione Civile, Sentenza n. 9307/2021 del 07/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il lavoratore Stefano Fagiolo contestava di essere stato illegittimamente collocato in "contratto di solidarietà" con riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione (provvedimento del 21 luglio 2009) e chiedeva la declaratoria di invalidità del contratto o, in subordine, la reintegrazione nell'orario contrattuale e il pagamento delle differenze retributive dall'avvenuta costituzione in mora (9 novembre 2009). Chiedeva inoltre il risarcimento del danno alla professionalità nella misura del 50% della retribuzione globale di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Telecom Italia, ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto illegittimo il contratto di solidarietà e ha rinviato la causa alla Corte d'appello per essere ri-decisa alla luce dei principi enunciati. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la stipula di un contratto di solidarietà "difensivo" anche se intervenuto nel corso di una procedura di mobilità già aperta, quando sussistono nuovi o aggravati problemi produttivi circoscritti (nel caso, alla funzione Directory Assistance) e quando l'ammissione all'integrazione salariale sia stata verificata dall'Amministrazione mediante il provvedimento ministeriale. La Corte ha precisato però che, durante la vigenza di un contratto di solidarietà, il datore non può procedere a licenziamento collettivo.
Norme richiamate
Decreto-legge 30 ottobre 1984 n.726, art.1 (conv. L. 863/1984)
Disciplina il contratto di solidarietà come strumento volto a ridurre l'orario di lavoro per evitare licenziamenti; il contratto collettivo aziendale che stabilisce la riduzione e l'eventuale intervento della CIG fanno parte di una fattispecie complessa; la Cassa integrazione e il provvedimento ministeriale di ammissione costituiscono controllo di congruità delle finalità.
Legge 7 agosto 1993 n.236, art.5
Estende l'ambito di applicazione del contratto di solidarietà anche ad imprese non rientranti nell'art.1, prevedendo un contributo (parziale integrazione) per un periodo massimo biennale in favore dei lavoratori coinvolti nella riduzione d'orario.
Legge 23 luglio 1991 n.223, artt.4 e 24
Regolano le procedure di mobilità e la dichiarazione di esubero; la Corte ha ritenuto che non sussista incompatibilità assoluta tra l'avvio di procedure di mobilità e la successiva stipula di un contratto di solidarietà difensivo quando quest'ultimo risponda a mutate esigenze produttive e sia ammesso dall'Amministrazione.
Codice Civile, artt.1362 e 1363
Richiamati dalla ricorrente in relazione all'interpretazione degli accordi collettivi; la Corte ha dato rilievo alla corretta interpretazione complessiva del contratto e al senso economico-sociale della norma che mira a preservare occupazione e continuità aziendale.
D.P.R. 23 maggio 2000 n.218, art.7
Riferimento alla necessità che il contratto di solidarietà sia stipulato con i sindacati comparativamente più rappresentativi, requisito rilevante per la validità e l'efficacia collettiva dell'accordo.
Massime di principio
- Un contratto di solidarietà "difensivo" può essere legittimamente stipulato anche nel corso di una procedura di mobilità già aperta, se risponde a mutate o sopravvenute esigenze produttive circoscritte e se l'Amministrazione ha ammesso i lavoratori all'integrazione salariale.
- L'ammissione alla CIG mediante provvedimento ministeriale costituisce un controllo di congruità e ha grande rilevanza probatoria: attesta la serietà e la rilevanza delle ragioni aziendali alla base della solidarietà.
- La stipula collettiva che riduce orario e retribuzione ha efficacia sui rapporti individuali coinvolti nella misura in cui sia conforme alla legge e segua l'intervento statale; la riduzione deve essere funzionale a evitare, anche solo parzialmente, esuberi.
- Durante la vigenza di un contratto di solidarietà difensivo il datore non può procedere a licenziamenti collettivi riconducibili alla stessa causa; l'ipotesi contraria (avvio di licenziamenti collettivi durante la solidarietà) è preclusa.
- Nelle controversie su compatibilità tra strumenti (solidarietà vs mobilità) il giudice valuta la specificità e temporalità delle esigenze produttive: non basta la mera concomitanza di procedure, occorre verificare l'effettiva utilità della riduzione d'orario per contrastare gli esuberi emergenti.
- Per difendersi in casi analoghi, il datore deve documentare in modo puntuale le sopravvenienze negative (ambito, intensità, temporalità) e ottenere il necessario provvedimento amministrativo di ammissione alla integrazione salariale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 7 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9304/2021 del 07/04/2021
- Sentenza lavoro · 7 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9305/2021 del 07/04/2021
- Sentenza lavoro · 7 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9306/2021 del 07/04/2021
- Sentenza lavoro · 7 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9309/2021 del 07/04/2021
- Sentenza lavoro · 7 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9311/2021 del 07/04/2021
- Sentenza lavoro · 7 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9313/2021 del 07/04/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →