Cassazione Civile, Sentenza n. 9309/2021 del 07/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di un superiore inquadramento (qualifica di "quadro, 8^ categoria" / "Segretario Superiore di I° classe" poi confluito in profilo "Professional" livello B - Quadri) in relazione all'incarico assunto nel gennaio 2002, quale "responsabile d'immobile" dei Ferrotel di Puglia e Basilicata, sostenendo di aver svolto mansioni con elevato contenuto di autonomia, coordinamento e responsabilità tali da giustificare il salto di inquadramento rispetto al profilo cui era assegnato (Area IV / livello D - Tecnici specializzati). In appello la Corte d'Appello di Bari ha ritenuto che le mansioni effettivamente svolte non fossero comparabili con le declaratorie dell'Area Quadri, riformando la sentenza di primo grado e rigettando la domanda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la censura prospettata si risolvesse in una mera rivalutazione del materiale probatorio (testimonianze e risultanze istruttorie) senza rilevare alcuna carenza nell'iter logico-argomentativo della Corte territoriale. Non essendovi un vizio di diritto o un omesso esame di un fatto decisivo configurabile, il ricorso è stato respinto come inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori), con nota sui presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, co. 1 quater; comma 1 bis richiamato
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 del d.P.R. n.115/2002
CCNL per le attività ferroviarie
Le declaratorie contrattuali del CCNL del 16.4.2003 sono state utilizzate dalla Corte territoriale per confrontare i contenuti professionali effettivamente svolti dal ricorrente con le figure contrattuali (Area Quadri vs Area IV / profili tecnici) e per escludere la comparabilità che giustificasse un diverso inquadramento
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la semplice rivalutazione del materiale probatorio: un ricorso fondato solo sul diverso apprezzamento delle prove è inammissibile.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione in materia di inquadramento professionale è necessario inferire un vizio di diritto o di motivazione (es. omissione o contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti dimostrabile) e non solo contestare la valutazione di merito.
- In controversie di inquadramento conviene documentare in modo oggettivo e dettagliato le mansioni e l'autonomia (ordini scritti, organigrammi, attribuzioni formali, deleghe, documenti che dimostrino coordinamento o responsabilità economiche), oltre a dichiarazioni testimoniali concordanti e precise.
- Se si contesta la motivazione della corte territoriale, il ricorso in Cassazione deve indicare chiaramente quale fatto decisivo sarebbe stato omesso o quale passaggio logico è contraddittorio, facendo emergere un profilo di illegittimità rilevante in diritto.
- Valutare il rischio economico: l'inammissibilità comporta condanna alle spese e possibile obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo; pertanto ponderare l'opportunità di proporre ricorso alla Corte di Cassazione dopo attenta verifica dei profili di diritto effettivamente denunciabili.
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