Cassazione Penale, Sentenza n. 02709/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari applicati per il reato associativo (art. 416 c.p. commi 1 e 5) e reati tributari collegati. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 lett. c) c.p.p.: il Tribunale avrebbe motivato la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base della gravità e dell'abitualità delle condotte senza valutare il rischio concreto e attuale di reiterazione del reato, soprattutto alla luce della presunta cessazione dell'attività criminosa dell'interessato dal 2021, del suo allontanamento dal sodalizio capeggiato da Barbato, del trasferimento nel paese di origine, del sequestro di società e conti e della chiusura delle indagini, circostanze che avrebbero ridotto o annullato il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze e congrua la motivazione del Tribunale che aveva valutato la persistente gravosità indiziaria e la pericolosità da reiterazione sulla base di elementi fattuali: ruolo sistematico e continuativo del ricorrente (2019-2021) come organizzatore/amministratore di fatto di più società cartiere, modalità operative (provvigioni, trasferimento contante), dichiarazioni/intercettazioni che evidenziavano rapporti e dissidi con il capo del sodalizio (Barbato), la mancata collaborazione del ricorrente e precedenti per rapina. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa l'inidoneità di misure meno afflittive e ha considerato assorbita la questione del pericolo di inquinamento probatorio. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416, commi 1 e 5, cod. pen.
Norma che configura l'associazione per delinquere; utilizzata per contestare al ricorrente il ruolo di promotore/organizzatore di un'associazione finalizzata a frodi fiscali tramite società cartiere
art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen.
Prevede le esigenze cautelari (custodia, impedimento alla fuga, pericolo di reiterazione, ecc.). Il ricorso verteva in particolare sulla lett. c) (pericolo di reiterazione): la Corte ha ritenuto che il giudice a quo abbia adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione anche alla luce degli elementi fattuali portati in motivazione
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina la possibilità di applicare misure cautelari meno afflittive e impone al giudice di valutare l'adeguatezza di misure gradate. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia esaurientemente spiegato perché misure meno gravose sarebbero inidonee
art. 8 D.Lgs. 74/2000
Norma del codice penale tributario riferita ai reati tributari contestati (emissione di fatture per operazioni inesistenti). Utilizzata per delineare la pluralità dei reati contestati nei capi da 2 a 75
Sez. U., n. 16085 del 31/03/2011 (Khalil) e giurisprudenza di legittimità citata
Principio secondo cui i criteri di proporzionalità e adeguatezza impongono al giudice una costante verifica della perdurante idoneità della misura e l'obbligo di motivare perché misure meno afflittive non siano sufficienti; se la motivazione è congrua, diventa insindacabile in Cassazione
Massime di principio
- Il giudice deve sempre motivare in modo specifico e circostanziato perché ritiene inidonee misure cautelari meno afflittive: se lo fa correttamente, la Cassazione non riforma la decisione.
- La presenza di un ruolo organizzativo, la sistematicità delle condotte, elementi intercettati e la mancata collaborazione dell'indagato possono legittimare la valutazione di concretezza del pericolo di reiterazione anche quando sia trascorso del tempo dalla commissione dei fatti.
- Il semplice sequestro di beni o la chiusura delle indagini non eliminano automaticamente il pericolo di reiterazione o l'adeguatezza della misura, specie se sussistono elementi che indicano la capacità dell'indagato di mettere a frutto competenze criminali o usare terzi/familiari.
- Per impugnare con successo una misura cautelare per eccessiva gravosità o per assenza di pericolo concreto è utile dimostrare elementi concreti: interruzione verificabile dell'attività illecita, assenza di contatti con il sodalizio, stabile trasferimento in luogo non collegato all'attività, collaborazione con l'autorità giudiziaria o proposte di misure alternative dettagliate e adeguate (es. divieto di comunicazione con determinate persone, obblighi di presentazione, controllo elettronico).
- Pregressi reati e capacità tecnica acquisita nell'illecito costituiscono fattori che il giudice può valorizzare nel valutare il rischio di reiterazione.
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