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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10137/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia traeva origine da una domanda proposta in primo grado da un soggetto che assumeva di essere legittimario, il quale chiedeva l'accertamento di alcune donazioni indirette asseritamente poste in essere dai genitori in favore di altri familiari, ritenendole lesive della propria quota di legittima. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Avverso tale sentenza la parte soccombente aveva proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che ciò avveniva in forza di un accordo transattivo stragiudiziale sopravvenuto, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese. I controricorrenti hanno accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha rilevato la ritualità della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti, entrambe sottoscritte dai difensori muniti di poteri, e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata, comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia espressa in modo univoco e sottoscritta dal difensore munito di procura, produce l'estinzione del giudizio se accettata dalla controparte.
  • In presenza di rinuncia rituale e accettazione, la Corte non deve pronunciarsi sul merito della controversia né sulle spese, salvo diversa regolazione pattizia risultante dagli atti.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non si applica alla semplice rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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