Cassazione Penale, Sentenza n. 01615/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza territoriale relativo alla richiesta di sequestro preventivo nel procedimento a carico di Bottiglieri Claudio e altri (Procura europea presso l'ufficio di Torino). Il contrasto verteva su quale giudice fosse competente per il reato più grave, l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il GIP di Biella aveva ritenuto che la sfera di operatività e la prima manifestazione esterna dell'associazione fossero riconducibili a Biella (o, in subordine, a Torino, sede della Procura europea delegata), anche perché il reato di falso in bilancio di Eurocommerciale era stato approvato a Biella; il GIP di Milano sosteneva invece che CONFEDES non avesse una sede operativa a Milano, che i sodali operavano su tutto il territorio nazionale e che non risultava custodita a Milano la documentazione probatoria, perciò riteneva più corretta l'individuazione della competenza in favore del giudice di Biella o di Torino. Entrambi i giudici concordavano sulla connessione soggettiva e probatoria dei reati (richiamo all'art. 16 c.p.p.) e sul ruolo centrale dell'associazione non riconosciuta CONFEDES nel presunto schema truffaldino.
La decisione
Il conflitto è stato ritenuto ammissibile e risolto assegnando la competenza territoriale al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella. La decisione si fonda sul principio che, trattandosi di reato associativo (reato permanente) connesso ai reati fine, quando non è possibile individuare con certezza il luogo di costituzione o la sede operativa del sodalizio, la competenza territoriale si determina, ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.p., con riferimento al luogo in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività dell'associazione o, più concretamente, al luogo di consumazione del primo reato-fine collegato. Nel caso specifico la prima manifestazione esterna dell'operatività dell'associazione è stata individuata nel reato indicato al capo 2), consumato in Biella; essendo altresì riconosciuta la connessione fra i reati (art. 16 c.p.p.), il criterio applicabile conduce alla competenza del GIP di Biella.
Norme richiamate
art. 30 cod. proc. pen.
Disciplina l'istituto del conflitto di attribuzione tra giudici; richiamato come norma di riferimento per la sollevazione del conflitto.
art. 32 cod. proc. pen.
Stabilisce l'autorità che decide il conflitto; utilizzato per emettere la decisione risolutiva.
art. 28 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla situazione di stasi processuale derivante dal rifiuto dei due giudici a conoscere della stessa richiesta; giustifica l'ammissibilità del conflitto.
art. 16 cod. proc. pen.
Regola la connessione dei reati; entrambi i giudici hanno ritenuto applicabile tale criterio, il che consente di fondare la competenza sul reato più grave o sul primo reato-fine.
art. 8, comma 3 cod. proc. pen.
Per i delitti associativi (reato permanente) individua il luogo di competenza nel luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa; applicato per stabilire che, in assenza di sede certa, si guarda al luogo dei primi segni di operatività.
art. 9 cod. proc. pen.
Criteri suppletivi di competenza territoriale (residenza/dimora/domicilio); rimarcato come criterio secondario da usare solo se non applicabili art. 8 e art. 16.
art. 416 cod. pen.
Delitto di associazione per delinquere; individuato come il reato più grave e centrale ai fini della determinazione della competenza territoriale.
Massime di principio
- Quando è contestato un reato associativo (art. 416 c.p.) e non è possibile individuare con certezza la sede o il luogo di costituzione del sodalizio, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si sono manifestati per la prima volta i segni dell'operatività dell'associazione (art. 8, comma 3, c.p.p.).
- Se i reati contestati sono connessi soggettivamente e probatoriamente (art. 16 c.p.p.), per stabilire la competenza territoriale si può fare riferimento al reato più grave o al primo reato-fine concretamente consumato.
- In assenza di elementi certi sulla genesi del sodalizio, il luogo del primo reato-fine collegato assume valore decisivo: la mera presenza di una sede 'fiscale' o presso lo studio di un professionista non è di per sé determinante se non supportata da elementi che attestino l'effettiva operatività lì svolta.
- I criteri residui di competenza (art. 9 c.p.p. o luogo della prima iscrizione della notitia criminis) vanno applicati solo se non è possibile ricorrere ai criteri relativi all'associazione e alla connessione dei reati.
- Fatti come riunioni dei sodali in località diverse o la diffusione delle attività su tutto il territorio nazionale non escludono l'applicazione del criterio del luogo della prima manifestazione esterna dell'operatività quando emergano elementi che individuano chiaramente il primo reato-fine in un determinato circondario.
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