Sentenza del 13/07/2015 n. 6377 - Comm. Trib. Prov. Milano
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - Violazioni dichiarative - Infedele dichiarazione del sostituto d'imposta e violazione dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte - Irrogazione della sanzione per mancato versamento di somme - Assorbimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicabilità della sanzione per omesso versamento prevista dall’art. 13 del d.lgs. 471/1997 quando il sostituto d’imposta non abbia né effettuato né dichiarato le ritenute alla fonte. È stato stabilito che tale condotta integra una violazione dichiarativa di infedele dichiarazione, prevista dall’art. 14 del d.lgs. 471/1997, e non un autonomo omesso versamento di somme risultanti dalla dichiarazione.
La decisione
La sanzione per omesso versamento è stata ritenuta non applicabile autonomamente, poiché la violazione dichiarativa assorbe quella relativa al mancato versamento. L’omesso versamento costituisce infatti un illecito riferito alla fase della riscossione e presuppone somme correttamente risultanti dalla dichiarazione; quando invece le ritenute non sono state né operate né dichiarate, la violazione è già integralmente sanzionata come infedele dichiarazione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 471/1997.
Norme richiamate
Art. 13 del d.lgs. 471/1997
Sanzione per omesso versamento di somme
La disposizione riguarda il mancato versamento di somme che risultano dalla dichiarazione e opera nella fase della riscossione. Non si applica autonomamente quando le ritenute non siano state previamente effettuate e dichiarate.
Art. 14 del d.lgs. 471/1997
Violazioni dell'obbligo di esecuzione delle ritenute alla fonte e infedele dichiarazione del sostituto d'imposta
La violazione per infedele dichiarazione è fattispecie assorbente rispetto all’omesso versamento quando il sostituto non abbia né operato né indicato le ritenute, poiché comprende già il disvalore della condotta omissiva.
Massime di principio
- La sanzione per omesso versamento presuppone che l’obbligazione sia stata correttamente dichiarata e che il mancato adempimento riguardi soltanto il successivo pagamento.
- Quando un sostituto d’imposta non effettua e non dichiara le ritenute, la condotta deve essere normalmente ricondotta alla violazione dichiarativa, che assorbe l’omesso versamento per evitare una duplicazione sanzionatoria.
- Per stabilire quale sanzione applicare occorre distinguere tra violazioni della fase dichiarativa e violazioni della fase di riscossione.
- La medesima omissione non dovrebbe essere sanzionata due volte quando la violazione più ampia include già tutti gli elementi dell’illecito apparentemente concorrente.
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