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Sentenza

Sentenza del 13/07/2015 n. 6377 - Comm. Trib. Prov. Milano

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - Violazioni dichiarative - Infedele dichiarazione del sostituto d'imposta e violazione dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte - Irrogazione della sanzione per mancato versamento di somme - Assorbimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’applicabilità della sanzione per omesso versamento prevista dall’art. 13 del d.lgs. 471/1997 quando il sostituto d’imposta non abbia né effettuato né dichiarato le ritenute alla fonte. È stato stabilito che tale condotta integra una violazione dichiarativa di infedele dichiarazione, prevista dall’art. 14 del d.lgs. 471/1997, e non un autonomo omesso versamento di somme risultanti dalla dichiarazione.

La decisione

La sanzione per omesso versamento è stata ritenuta non applicabile autonomamente, poiché la violazione dichiarativa assorbe quella relativa al mancato versamento. L’omesso versamento costituisce infatti un illecito riferito alla fase della riscossione e presuppone somme correttamente risultanti dalla dichiarazione; quando invece le ritenute non sono state né operate né dichiarate, la violazione è già integralmente sanzionata come infedele dichiarazione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 471/1997.

Norme richiamate

  • Art. 13 del d.lgs. 471/1997

    Sanzione per omesso versamento di somme

    La disposizione riguarda il mancato versamento di somme che risultano dalla dichiarazione e opera nella fase della riscossione. Non si applica autonomamente quando le ritenute non siano state previamente effettuate e dichiarate.

  • Art. 14 del d.lgs. 471/1997

    Violazioni dell'obbligo di esecuzione delle ritenute alla fonte e infedele dichiarazione del sostituto d'imposta

    La violazione per infedele dichiarazione è fattispecie assorbente rispetto all’omesso versamento quando il sostituto non abbia né operato né indicato le ritenute, poiché comprende già il disvalore della condotta omissiva.

Massime di principio

  • La sanzione per omesso versamento presuppone che l’obbligazione sia stata correttamente dichiarata e che il mancato adempimento riguardi soltanto il successivo pagamento.
  • Quando un sostituto d’imposta non effettua e non dichiara le ritenute, la condotta deve essere normalmente ricondotta alla violazione dichiarativa, che assorbe l’omesso versamento per evitare una duplicazione sanzionatoria.
  • Per stabilire quale sanzione applicare occorre distinguere tra violazioni della fase dichiarativa e violazioni della fase di riscossione.
  • La medesima omissione non dovrebbe essere sanzionata due volte quando la violazione più ampia include già tutti gli elementi dell’illecito apparentemente concorrente.

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