Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1192/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza sindacale n. 21 del 2025 con cui è stato posto il divieto di accesso dei cani nei parchi pubblici del territorio comunale e l'obbligo dell'utilizzo di museruola nella conduzione dei cani di media e grossa taglia.

Giustizia amministrativa202501699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che vietava l'accesso dei cani ai parchi pubblici e alle aree verdi comunali e imponeva l'uso della museruola ai cani di media e grossa taglia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha impugnato in parte qua l'ordinanza sindacale n. 21 del 10 settembre 2025, contestando il divieto di condurre cani nei parchi pubblici e nelle aree verdi comunali e l'obbligo generalizzato di applicare la museruola ai cani di media e grossa taglia, con esclusione dei soli cani di piccola taglia. Ha dedotto: violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché gli obiettivi di igiene, decoro e sicurezza pubblica erano già perseguibili mediante gli obblighi di raccolta delle deiezioni, uso del guinzaglio e disponibilità della museruola, nonché mediante vigilanza e sanzioni; indeterminatezza della nozione di cane di piccola taglia, rimessa all'apprezzamento discrezionale degli agenti accertatori; errata interpretazione della disciplina ministeriale, che imporrebbe di portare con sé la museruola e di utilizzarla solo in caso di rischio o su richiesta dell'autorità, non di applicarla in via permanente; difetto di motivazione e violazione della proporzionalità per mancata esplicitazione dell'interesse pubblico specificamente perseguito. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha annullato in parte qua l'ordinanza. Ha ritenuto violati i principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, poiché il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica potevano essere tutelati attraverso gli obblighi già previsti dalla disciplina statale, ossia raccolta delle deiezioni, conduzione al guinzaglio e disponibilità della museruola, accompagnati da ordinari poteri di vigilanza, controllo e sanzione. Un divieto indiscriminato di accesso dei cani alle aree verdi costituiva quindi una misura più gravosa del necessario. Il Collegio ha inoltre ritenuto indeterminata la nozione di cani di piccola taglia, perché priva di un criterio tassativo e idonea a lasciare agli agenti una selezione arbitraria dei casi concreti. Ha infine rilevato il contrasto con l'ordinanza ministeriale vigente, che impone di portare con sé la museruola, non di applicarla costantemente in assenza di una situazione di rischio o di una richiesta dell'autorità. L'annullamento è stato disposto limitatamente al punto 1 degli obblighi, relativo all'uso della museruola per i cani di media e grossa taglia, e al punto 2 dei divieti, relativo all'accesso dei cani ai parchi pubblici; è stata fatta salva la riedizione del potere amministrativo. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    I poteri sindacali contingibili e urgenti devono essere esercitati entro il rigoroso perimetro applicativo previsto dalla legge e non possono giustificare misure restrittive quando le esigenze pubbliche siano fronteggiabili con gli strumenti ordinari.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il richiamo ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea rende immanente nell'ordinamento nazionale il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.

  • ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013

    La disciplina ministeriale impone di avere con sé la museruola, da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o degli animali o su richiesta dell'autorità competente, ma non impone la sua applicazione continua durante la circolazione del cane.

Massime di principio

  • Un'ordinanza sindacale non può imporre un divieto indiscriminato di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche quando le esigenze di igiene, decoro e sicurezza siano già adeguatamente tutelabili mediante gli obblighi ordinari di raccolta delle deiezioni, conduzione al guinzaglio, disponibilità della museruola e mediante vigilanza e sanzioni; la misura più gravosa viola i principi di adeguatezza e proporzionalità.
  • Il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di scegliere, tra misure ugualmente idonee al perseguimento dell'interesse pubblico, quella meno gravosa per i destinatari, evitando sacrifici non necessari.
  • Un precetto amministrativo che escluda dall'obbligo di museruola i soli cani di "piccola taglia" è illegittimo per indeterminatezza se non contiene criteri oggettivi e tassativi, poiché rimette agli agenti accertatori una valutazione arbitraria e compromette la prevedibilità dell'applicazione e delle sanzioni.
  • L'obbligo di portare con sé la museruola previsto dalla disciplina ministeriale non equivale all'obbligo di applicarla in modo permanente: l'uso è richiesto in presenza di un rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità competente, sicché una disciplina comunale più restrittiva deve essere specificamente giustificata e rispettare proporzionalità e ragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.