Cassazione Civile, Ordinanza n. 10203/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del professionista nei limiti indicati in motivazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista che aveva apposto il visto di conformità su dichiarazioni Modello 730/2015 relative all’anno d’imposta 2014 fu raggiunto da una pretesa iscritta a ruolo dalla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, a seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito, perché il visto era stato ritenuto infedele. La cartella di pagamento fu impugnata davanti ai giudici tributari, sostenendo, da un lato, che dopo la modifica dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997 introdotta nel 2019 dovesse applicarsi la disciplina più favorevole e quindi il professionista potesse essere tenuto solo al 30% della maggiore imposta riscontrata, e non all’intero importo di imposta, sanzione e interessi; dall’altro, che la competenza a contestare e irrogare la sanzione spettasse alla direzione regionale dell’Agenzia competente per il domicilio fiscale del trasgressore, inteso come il professionista che aveva apposto il visto, e non all’ufficio che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo. Con il terzo motivo si contestava anche la statuizione sulle spese, deducendo la novità della questione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la responsabilità per visto infedele ha anche funzione punitiva e la competenza all’iscrizione a ruolo appartiene in via funzionale alla direzione regionale dell’Agenzia individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; ha quindi accolto il ricorso introduttivo del professionista nei termini indicati, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la recente formazione dell’orientamento.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. n. 241/1997
comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2
La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva; la competenza all’iscrizione a ruolo spetta in via funzionale alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non è derogabile.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
È la base del controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito, all’esito del quale è stata effettuata la contestazione poi iscritta a ruolo.
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Regola le modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi richiamate per la fattispecie del visto di conformità infedele.
d.m. Finanze 12 luglio 1999
È richiamato come conferma sistematica dell’accentramento su base regionale delle competenze relative all’assistenza fiscale e alla vigilanza sui soggetti abilitati.
art. 12 preleggi c.c.
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo per sostenere l’applicazione della legge più favorevole.
art. 3 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato per il principio del favor rei in materia sanzionatoria amministrativa.
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicazione della disciplina più favorevole in materia punitiva.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla misura della pretesa e sulla legalità della sanzione.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la condanna alle spese in ragione della novità della questione.
art. 384 c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- La competenza a contestare e iscrivere a ruolo le sanzioni relative a un visto di conformità infedele è funzionalmente attribuita alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; l’atto adottato da un ufficio diverso è illegittimo.
- La disciplina dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997, nella parte relativa al visto infedele, ha anche natura punitiva; ciò rafforza la lettura della norma in termini di competenza funzionale e di attribuzione non derogabile all’organo regionale competente.
- Quando il vizio dedotto riguarda esclusivamente la corretta individuazione dell’ufficio competente e la questione è definita dalla giurisprudenza consolidata, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito senza rinvio se non servono ulteriori accertamenti di fatto.
- L’assorbimento dei motivi ulteriori opera quando l’accoglimento di un primo motivo è idoneo da solo a definire la controversia.
- La recente formazione dell’orientamento di legittimità sulla questione può giustificare la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
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