Cassazione Civile, Sentenza n. 14893/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale lamentando l'omessa o irregolare notifica della cartella/estratto di ruolo e eccependo la prescrizione del credito risultante dall'estratto di ruolo acquisito il 4 giugno 2019. In particolare ha contestato la rilevanza probatoria della relata di notifica, sostenendo che non risultava provato l'effettivo invio della raccomandata informativa e che non sarebbe stata compiuta la ricerca delle persone prevista dall'art. 139 c.p.c.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina che rende inimpugnabile l'estratto di ruolo salvo specifici casi tassativi (introdotti dal d.l. n. 146/2021 conv. con L. 215/2021 e successivamente modificati), e ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato di trovarsi in una delle condizioni che consentono l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo né ha depositato documentazione idonea a provarlo. La Corte ha inoltre ricordato che il difetto di interesse può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado e che la sentenza di merito (Tribunale) aveva deciso la controversia sul punto di merito senza fondare esplicitamente il giudizio sulla sussistenza dell'interesse ad agire. Non sono state disposte statuizioni sulle spese di lite; è stato dato atto della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Norma richiamata in relazione all'opposizione all'esecuzione proposta davanti al Giudice di Pace; contesto procedurale dell'opposizione alla esecuzione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo, né il mero travisamento della prova documentale denunciato, bastassero a superare il difetto di interesse ad agire.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dal ricorrente nel quadro delle contestazioni relative agli atti di riscossione; la decisione non modifica il principio secondo cui la regolarità della notifica può essere valutata nel merito solo se è esperibile l'azione contro l'estratto di ruolo.
art. 139 c.p.c.
Richiesta dal ricorrente in relazione agli obblighi di ricerca delle persone per la notifica. La Corte osserva che il mancato allegato di prove concrete in ordine alla violazione di dette formalità non consente di superare il difetto di interesse.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. L. n. 215/2021)
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici ... o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disposizione limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo a situazioni tassative in cui l'iscrizione a ruolo determina un specifico pregiudizio. La Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina anche ai processi pendenti e ha chiuso la via di impugnazione del ricorrente per assenza della prova del requisito dell'interesse.
testo vigente successivo (elenco casi di impugnabilità dell'estratto di ruolo)
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi ... a) per effetto del codice dei contratti pubblici ... b) per la riscossione di somme ... c) per la perdita di un beneficio ... d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa ... e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda ...
Aggiornamento normativo che conferma il carattere eccezionale dell'impugnazione dell'estratto di ruolo; la Corte lo applica per valutare l'interesse concreto del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per la determinazione del pagamento di un ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo, se dovuto.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è generalmente preclusa: il debitore può agire direttamente contro l'estratto solo se dimostra un pregiudizio rientrante nei casi tassativi previsti dalla norma.
- Il difetto di interesse ad agire può essere rilevato d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo e, se sussistente, determina l'inammissibilità del ricorso.
- Nei giudizi pendenti in cui intervengano modifiche normative che incidono sull'interesse ad agire, la parte deve tempestivamente documentare l'esistenza dell'interesse (anche con rimessione in termini o con deposito di documenti ex art. 372 c.p.c.), altrimenti il giudice può dichiarare l'inammissibilità.
- La relata di notifica costituisce elemento probatorio rilevante, ma la sua efficacia può essere messa in discussione solo nell'ambito di un'azione esperibile: se l'estratto di ruolo è inimpugnabile per mancanza di interesse, le contestazioni sulla notifica non portano all'accoglimento dell'opposizione.
- Chi intende contestare la notifica o la prescrizione di crediti iscritti a ruolo deve anticipare e documentare chiaramente il danno o la specifica situazione che rientra nelle ipotesi di impugnabilità (es. pregiudizio per partecipazione a gare, riscossioni da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici, procedure concorsuali, operazioni di finanziamento, cessione d'azienda).
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