Sentenza del 16/06/2017 n. 15033 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Piemonte che aveva confermato il recupero a tassazione, ai fini Irpef, Iva e Irap per l'anno 2003, di ricavi derivanti dalla vendita di unità immobiliari per Euro 907.996,00 e di acconti per Euro 156.186,00 non inclusi nelle rimanenze finali. Con i primi due motivi ha sostenuto che alcune statuizioni della C.T.P. fossero ormai coperte da giudicato interno, poiché l'Agenzia non le avrebbe contestate adeguatamente in appello. Con il terzo motivo ha invocato il principio di non contestazione, sostenendo che gli acconti dovessero essere qualificati come acconti sulle vendite di alloggi e non come acconti relativi a contratti di appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le affermazioni della C.T.P. sulla correlazione tra costi e ricavi fossero mere argomentazioni logiche, prive di autonoma efficacia decisoria e quindi non suscettibili di giudicato interno. Ha inoltre rilevato che l'appello dell'Agenzia contestava proprio il fondamento della decisione di primo grado relativo alla mancata contestazione degli acconti. Infine, ha chiarito che nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano della prova, ma il silenzio dell'Ufficio sulle singole argomentazioni difensive non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti allegati dal contribuente. B.G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 9.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
Il giudicato interno riguarda soltanto capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni controverse dotate di propria individualità e autonomia; non si estende alle mere premesse logiche o argomentative della decisione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Individua il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto deducibile con ricorso per cassazione.
Artt. 167, 416 e 88 c.p.c.
Sono richiamati come fondamento del principio di non contestazione e dei doveri di lealtà, probità e tempestiva delimitazione dei fatti controversi.
Art. 115 c.p.c.
I fatti non specificamente contestati possono essere ritenuti non bisognevoli di prova, ma tale regola deve essere coordinata con la disciplina e la struttura proprie del processo tributario.
Art. 111 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di giusto processo, economia processuale e struttura dialettica del giudizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1
Rende applicabili al processo tributario, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo su statuizioni autonome e decisorie, non su affermazioni utilizzate dal giudice come semplici argomenti o premesse logiche.
- Nel processo tributario la mancata contestazione specifica di una tesi difensiva non comporta automaticamente l'ammissione dei fatti allegati dal contribuente, soprattutto quando l'Ufficio abbia chiesto il rigetto complessivo del ricorso.
- Il principio di non contestazione riguarda principalmente il piano probatorio e non impedisce all'Amministrazione di sviluppare, nei successivi gradi di giudizio, argomentazioni difensive alternative o di contestare la ratio effettiva della decisione impugnata.
- Chi invoca un giudicato interno deve individuare con precisione un capo autonomo della sentenza, specificando il suo contenuto decisorio e l'effetto preclusivo; non è sufficiente richiamare una generica motivazione favorevole.
- Nel contenzioso tributario è opportuno contestare tempestivamente e documentare in modo puntuale la natura delle operazioni e degli importi, poiché la qualificazione di ricavi, acconti, vendite o appalti non si consolida necessariamente per il solo silenzio processuale dell'Ufficio.
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