Sentenza n. 1375/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del giudice ordinario che aveva ordinato l’accredito di euro 2.500,00 sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero, aveva condannato l’Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero non si è costituito. Il ricorrente ha inoltre prodotto la dichiarazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza e la documentazione relativa alla notificazione della pronuncia e al decorso del termine dilatorio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l’Amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento o accredito della somma dovuta; la mera predisposizione della procedura informatica per l’accredito non è stata ritenuta prova dell’esatto adempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato ad accreditare euro 2.500,00 sul portafoglio Carta docente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, da attivare su istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’azione di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impongano alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale non può essere intrapresa l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza nel caso deciso.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Individua la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Disciplinano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, richiamate dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alle statuizioni rese nel caso deciso.
- Costituiscono presupposti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La predisposizione di una procedura amministrativa o informatica finalizzata all’adempimento non dimostra, di per sé, l’esatto adempimento del giudicato se l’amministrazione non prova che la prestazione dovuta sia stata effettivamente eseguita.
- In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell’interessato in caso di persistente inottemperanza.
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