Ordinanza n. 158/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale di Savoca n. 02 del 26 gennaio 2026 (pubblicata il 29.1.2025, - della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 26 gennaio 2026 Approvazione Regolamento Edilizio Comunale pubblicata il 29.1.2025), del Piano Regolatore Generale del Comune di Savoca e di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni del Consiglio Comunale di Savoca n. 2 e n. 3 del 26 gennaio 2026, relative alla disciplina urbanistica e all’approvazione del regolamento edilizio comunale, nonché il Piano Regolatore Generale e gli atti presupposti, connessi o consequenziali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di annullamento delle deliberazioni consiliari comunali concernenti la disciplina urbanistica e l’approvazione del regolamento edilizio comunale, nonché del Piano Regolatore Generale e degli atti collegati. L’ordinanza non espone né esamina i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; rileva invece che le amministrazioni intimate devono depositare, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sui quali esso si fonda, quelli richiamati nel provvedimento e quelli ritenuti utili alla decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico delle amministrazioni intimate, ordinando il deposito degli atti e dei documenti indicati dall’art. 46, comma 2, c.p.a., in vista dell’udienza di merito fissata per il 10 settembre 2026. Il Collegio ha richiamato l’art. 65, comma 3, c.p.a., quale base del potere di ordinare l’esibizione della documentazione non depositata dall’amministrazione. Ha inoltre precisato che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto suscettibile di influire sulla decisione della controversia, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. L’ordinanza non decide la domanda di annullamento né i motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio
Impone all’amministrazione di depositare, entro il termine per la costituzione in giudizio, il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per la decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti
Attribuisce al giudice il potere di ordinare all’amministrazione l’esibizione degli atti che avrebbe dovuto depositare e che non risultano prodotti.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
È richiamato per precisare che tra gli atti utili al giudizio rientrano anche quelli suscettibili di incidere sulla verifica dell’eventuale non invalidità del provvedimento per vizi formali o procedimentali.
Massime di principio
- L’amministrazione, nel costituirsi in giudizio, deve depositare non solo il provvedimento impugnato, ma anche tutti gli atti e documenti sui quali esso si fonda, quelli richiamati e quelli utili alla decisione.
- Quando l’amministrazione non adempie all’obbligo di produzione documentale previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a., il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione degli atti ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
- La nozione di documentazione utile al giudizio comprende ogni atto potenzialmente incidente sulla decisione della controversia, inclusa la verifica dei presupposti per l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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