Sentenza n. 15493/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera dell'A.G.C.M. n. 30422, notificata in data 28 dicembre 2022, di irrogazione delle sanzioni pecuniarie per 2.000.000,00 di Euro; - nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCM del 13 dicembre 2022 che ha irrogato sanzioni per complessivi 2.000.000 di euro per tre pratiche commerciali scorrette relative alla fornitura di energia elettrica e gas
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sanzione complessiva di 2.000.000 di euro, articolata in 1.200.000 euro per la pratica A, 700.000 euro per la pratica B e 100.000 euro per la pratica C. In via preliminare ha dedotto la nullità strutturale del provvedimento perché i certificati connessi alla firma digitale risultavano scaduti. Sulla pratica B ha contestato l’addebito degli oneri di sistema, sostenendo di non averli effettivamente percepiti e che gli importi indicati come tali fossero, per errore, costi di altra natura comunque dovuti; ha inoltre negato l’ingannevolezza e l’aggressività delle informazioni e delle risposte ai reclami, denunciando violazione delle regole procedimentali e del contraddittorio, difetto di istruttoria e di prova, illogicità e irragionevolezza. Ha contestato l’utilizzo del parere ARERA, la mancata interlocuzione su tale parere e la pretesa difformità tra la condotta contestata in avvio e quella sanzionata. Quanto alla pratica C, relativa alle modalità di conclusione dei contratti a distanza, ha dedotto analoghi vizi procedimentali e partecipativi, nonché l’insufficiente contestazione della condotta. Infine ha censurato la quantificazione delle sanzioni per mancata indicazione dei criteri di base, durata e gravità, mancata valorizzazione della collaborazione e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e congruità.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità per la firma digitale, chiarendo che l’atto originale era stato validamente sottoscritto e che l’alterazione dei certificati nella copia protocollata dipendeva dalla successiva apposizione del protocollo. Ha respinto le censure sulla pratica B: dagli atti risultava che la società aveva addebitato gli oneri di sistema, azzerati per gli utenti domestici sino al 30 giugno 2022, nelle fatture da novembre 2021 ad agosto 2022 e aveva respinto le richieste di rimborso fornendo spiegazioni fuorvianti. Non è stata provata la tesi secondo cui gli importi corrispondessero a costi contrattuali comunque dovuti; anche se lo fossero stati, l’errata indicazione e l’insufficiente informazione non avrebbero neutralizzato la scorrettezza. Il quadro istruttorio, comprendente circa 500 denunce e riscontri documentali, era sufficiente: non sussisteva un obbligo di disporre ulteriori perizie o analisi statistiche. La fatturazione di somme non dovute integrava aggressività per l’indebito condizionamento dei consumatori e ingannevolezza per le risposte confusorie ai reclami. Il parere ARERA, acquisito dopo la chiusura dell’istruttoria, era endoprocedimentale e non vincolante; non occorreva uno specifico contraddittorio su di esso, anche perché la società aveva partecipato ampiamente al procedimento. È stata respinta anche la censura di difformità tra contestazione iniziale e decisione: l’avvio deve consentire di identificare gli elementi essenziali della pratica, mentre l’istruttoria può precisarne i dettagli purché resti invariata l’identità sostanziale della condotta. Le contestazioni relative alla pratica C sono state respinte per le medesime ragioni quanto al contraddittorio e alla sufficienza della contestazione. Sulla quantificazione, il TAR ha ritenuto individuati i periodi delle condotte e congruamente valutati gravità, diffusione, durata e dimensioni economiche della società; il fatturato complessivo, la platea di clienti, la diffusione nazionale e l’asimmetria informativa giustificavano la valutazione dell’AGCM, la cui discrezionalità era sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o sproporzione, non ravvisate. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore dell’AGCM per 3.000 euro oltre accessori; compensate con le altre parti.
Norme richiamate
artt. 20, 21, 22, 24 e 25 d.lgs. 206/2005
Sono sussistenti sia il carattere di aggressività sia quello di ingannevolezza come previsti rispettivamente degli articoli 24,25, 21 e 22 del Codice del Consumo.
L’addebito in fattura di somme non dovute può integrare una pratica aggressiva per l’indebito condizionamento del consumatore; le informazioni fuorvianti rese nei reclami possono integrare una pratica ingannevole.
art. 27, comma 1-bis, d.lgs. 206/2005
Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento sulle procedure istruttorie nonché dell'articolo 27 comma 1 bis del Codice del Consumo, l'acquisizione del parere richiesto alle autorità di settore avviene ad opera del responsabile del procedimento solo una volta che si è chiusa l'istruttoria davanti all'Antitrust e prima di rimettere gli atti al collegio per l'adozione del provvedimento finale.
Il parere dell’autorità di settore è acquisito dopo la chiusura dell’istruttoria dell’AGCM e prima della decisione collegiale; la sua acquisizione in questa fase non comporta un autonomo obbligo di contraddittorio.
art. 27, comma 9, d.lgs. 206/2005
L'articolo 27 comma 9 del Codice del Consumo prevede, per le sanzioni in materia di pratica commerciali scorrette, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 5 milioni e pertanto già a livello primario è stato definito il parametro entro cui deve essere esercitato il potere discrezionale dell'amministrazione.
Per le pratiche commerciali scorrette la legge stabilisce una cornice sanzionatoria da 5.000 a 5 milioni di euro entro la quale l’AGCM esercita il proprio potere discrezionale.
art. 11 l. 689/1981
Nella determinazione della sanzione, l’amministrazione si è strettamente attenuta ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 689 del 1981, valutando la gravità della condotta, la sua diffusione e durata e le dimensioni economiche del professionista.
La commisurazione della sanzione deve considerare gravità, diffusione e durata della violazione e condizioni economiche del responsabile.
Massime di principio
- La validità della sottoscrizione digitale va valutata sull’originale dell’atto: la successiva apposizione del protocollo su una copia, che alteri i certificati associati alla firma, non determina la nullità del provvedimento se l’originale è stato validamente sottoscritto.
- La fatturazione di importi non dovuti può costituire pratica commerciale aggressiva quando sfrutta la posizione del professionista e induce il consumatore a pagare; la comunicazione di spiegazioni ingannevoli o confusorie per respingere i reclami può integrare anche una pratica ingannevole. L’eventuale pretesa che gli importi fossero dovuti in base ad altre voci contrattuali non sana la scorrettezza derivante dall’addebito e dalla mancata informazione chiara e completa.
- L’AGCM può fondare l’accertamento su un quadro probatorio documentale completo e concordante senza disporre ulteriori perizie o analisi statistiche, che non sono necessarie quando gli elementi acquisiti sono già sufficienti.
- Il parere dell’autorità di settore acquisito dopo la chiusura dell’istruttoria è un atto endoprocedimentale non vincolante e non richiede uno specifico contraddittorio, quando il destinatario abbia potuto partecipare pienamente all’istruttoria dell’autorità procedente.
- Nei procedimenti per pratiche commerciali scorrette, l’avvio deve indicare gli elementi fattuali e normativi essenziali per individuare la condotta contestata; la successiva precisazione degli addebiti è compatibile con il contraddittorio se permane l’identità sostanziale della pratica.
- Nel determinare la sanzione per una pratica commerciale scorretta, l’autorità valuta gravità, diffusione, durata e dimensioni economiche del professionista entro la cornice legale; il sindacato giurisdizionale sulla quantificazione discrezionale riguarda il superamento dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità.
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