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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35974/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censurava la decisione della Corte d'appello di Milano che, in sede di rinvio disposta da Cassazione, aveva disatteso l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. c) e d) della L. n. 183/2010 e aveva accolto le domande delle lavoratrici volte all'accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto con il cessionario (ex art. 2112 c.c.) a far data dal 19/08/2013, nonché la riammissione in servizio e il risarcimento del danno. La società ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 32 L. n. 183/2010 (in particolare lett. c) e d)) sostenendo che le domande delle lavoratrici fossero decadute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, fosse vincolata al principio di diritto enunciato dalla precedente ordinanza n. 36725/2021 e che non fosse ammesso riesaminare il principio di diritto già stabilito (art. 384 c.p.c.). Ha inoltre rilevato l'insufficiente specificazione del vizio di motivazione nel ricorso (formulato genericamente ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) come ulteriore motivo di inammissibilità. Di conseguenza resta confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto delle lavoratrici alla prosecuzione del rapporto ex art. 2112 c.c., con ordine di riammissione e liquidazione dei danni, e la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, legge 4 novembre 2010 n. 183

    La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la lettera c) (termine decadenziale per impugnazione di provvedimenti datoriali) non si applica all'azione volta ad ottenere l'accertamento del rapporto con il cessionario ex art. 2112 c.c.; la lett. d) è norma di chiusura eccezionale e non può essere estesa per ricadere su fattispecie già disciplinate dall'art. 2112 c.c.

  • art. 2112 c.c.

    Riconosciuto il diritto delle lavoratrici alla prosecuzione del rapporto con il cessionario a partire dalla data indicata (19/08/2013); l'azione ex art. 2112 non è soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) L. n. 183/2010

  • art. 384 c.p.c.

    Imperativa vincolatività del principio di diritto enunciato dalla precedente pronuncia della Corte di cassazione: il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio stabilito e non può modificarlo

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso era proposto unicamente su questa base (vizio di motivazione/violazione di norme di diritto); la Corte ha sottolineato i limiti della censura generica e l'irrigidimento della forma di tutela quando il motivo non è adeguatamente specificato

  • art. 143 disp. att. c.p.c.

    Richiamata in relazione al regime del giudice di rinvio e all'obbligo di uniformità alla pronuncia precedente

Massime di principio

  • L'azione del lavoratore volta ad ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro con il cessionario ex art. 2112 c.c. non è soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 32, comma 4, lett. c) L. n. 183/2010: la decadenza riguarda i provvedimenti datorali impugnabili, non la domanda di riconoscimento dello stato giuridico del rapporto con il cessionario.
  • La lett. d) dell'art. 32 L. n. 183/2010 è una norma 'di chiusura' eccezionale: non va interpretata estensivamente per estendere la decadenza a fattispecie già regolamentate (es. art. 2112 c.c.).
  • Se la Corte di cassazione ha enunciato un principio di diritto con annullamento e rinvio, il giudice di rinvio è vincolato a quel principio (art. 384 c.p.c.) e non può riformulare la questione di diritto contrariamente a quanto stabilito, salvo sopravvenienze normative o costituzionali.
  • In cassazione va specificato con chiarezza il vizio dedotto: una generica doglianza di 'vizio di motivazione' unita a un richiamo alle norme non dettagliato può portare all'inammissibilità per difetto di specificità della censura (limiti dell'art. 360 c.p.c.).
  • La differenza pratica da tener presente: contestare un singolo atto o provvedimento datoriale (impugnabile e potenzialmente soggetto a decadenza) è diverso dal promuovere un'azione per il riconoscimento del rapporto con il cessionario; strategia processuale e termini devono essere calibrati in funzione della natura della domanda.
  • L'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale o fallimentare di una parte non sospende automaticamente il giudizio di cassazione: ciò non impedisce la decisione di legittimità salvo eccezioni specifiche previste dalla legge.

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