Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 10/2024

Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)

Normativa regionaleL.R. Marche 10/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge statutaria della Regione Marche modifica lo Statuto prevedendo la decadenza dei componenti dell’Ufficio di Presidenza e del Presidente/Vicepresidente del Consiglio regionale se cessano di appartenere al gruppo consiliare di elezione o nomina, salvo cessazione deliberata dal gruppo di provenienza, scioglimento o fusione dei gruppi. Le nuove regole si applicano dalla legislatura successiva all’entrata in vigore.

Decadenza degli organi di presidenza in caso di cambio gruppo consiliare

Modifiche allo Statuto della Regione Marche in materia di decadenza dagli incarichi consiliari

La legge statutaria interviene sullo Statuto della Regione Marche per rafforzare il legame tra alcuni incarichi di vertice del Consiglio regionale e il gruppo consiliare di appartenenza al momento dell’elezione o della nomina. La disciplina riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale marchigiano.

Decadenza dei componenti dell’Ufficio di Presidenza

Per i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale viene stabilito che la cessazione dall’appartenenza al gruppo consiliare al quale aderivano al momento dell’elezione comporta la decadenza dall’incarico.

La decadenza non opera in due ipotesi:

  • quando la cessazione dal gruppo sia stata deliberata dal gruppo di provenienza;
  • in caso di scioglimento del gruppo consiliare originario;
  • in caso di fusione con altri gruppi consiliari.

Decadenza del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio regionale

La stessa regola viene estesa al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio regionale, che decadono dall’incarico se cessano di far parte del gruppo consiliare al quale appartenevano al momento della nomina.

Anche in questo caso la decadenza non si verifica:

  • se la cessazione è stata deliberata dal gruppo di provenienza;
  • se il gruppo si scioglie;
  • se il gruppo si fonde con altri gruppi consiliari.

Regime finanziario

L’atto è dichiarato privo di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Non introduce quindi spese aggiuntive né coperture finanziarie specifiche.

Decorrenza

Le nuove disposizioni non si applicano immediatamente alla legislatura in corso al momento dell’entrata in vigore, ma soltanto dalla legislatura regionale successiva. Fino ad allora resta fermo il previgente assetto statutario per i profili modificati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.