Cassazione Penale, Sentenza n. 16557/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento (che prevedeva espressamente la conversione della pena detentiva nella sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 20-bis c.p. e della legge n. 689/1981) e la sentenza del GIP che, pur avendo il PM prestato il consenso alla richiesta e ritenuto la pena congrua, ha applicato la pena detentiva (anni 3 e mesi 8) e la multa senza pronunciare la conversione nella sanzione sostitutiva richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la richiesta di sostituzione della pena prevista dalla legge n. 689/1981 è parte integrante e "unitaria" del patto di applicazione della pena e che il giudice deve verificare la sua ammissibilità e, se non applicabile, rigettarla senza scinderla dall'istanza di applicazione della pena. Per il vizio di difetto di correlazione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al GIP del Tribunale di Palermo per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
Norma che disciplina il patteggiamento; contestualizza la decisione di merito ma la questione centrale riguarda la correlazione tra la richiesta concordata ed il contenuto della sentenza
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
richiesta dell'imputato con il consenso del Pubblico Ministero e la sentenza
Richiede che la sentenza sia conforme alla richiesta congiunta; la Corte ha ritenuto che la mancanza di correlazione tra patto (inclusa la richiesta di sostituzione) e la pronuncia costituisce vizio annullabile
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata nella sentenza di merito
Delimita il reato per cui è stato applicato il patteggiamento (il giudizio sulla punibilità rimane riferito a questo capo di imputazione)
art. 20-bis c.p.
conversione della pena detentiva nella sanzione sostitutiva
Prevede la possibilità di conversione in sanzione sostitutiva; la richiesta di conversione è stata considerata parte integrante del patto e non separabile dall'accordo sull'applicazione della pena
legge n. 689 del 1981
sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689/1981
Le sanzioni sostitutive previste da tale legge, se richieste nel patto, costituiscono elemento unitario della richiesta di patteggiamento e il giudice deve pronunciarsi sulla loro ammissibilità; non è permesso scindere l'accordo tra applicazione della pena e sua sostituzione
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva (ex legge n. 689/1981) formulata nel patteggiamento è parte integrante e congiunta dell'accordo: il giudice non può applicare solo una parte del patto senza motivare e senza valutare l'ammissibilità della sostituzione
- Se il Pubblico Ministero presta il consenso alla richiesta congiunta di patteggiamento che include la conversione in sanzione sostitutiva, la mancata corrispondenza della sentenza rispetto a tale richiesta costituisce vizio di "difetto di correlazione" suscettibile di annullamento in Cassazione
- Il giudice deve esprimersi espressamente sull'ammissibilità della sostituzione richiesta; in caso di diniego la decisione deve risultare motivata e non può essere semplicemente omessa o elusa mantenendo la parte relativa all'applicazione della pena
- In caso di omissione o difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al GIP per il prosieguo, con possibilità per la difesa di ottenere la rinnovazione del giudizio sul punto
- Per il difensore è pratica prudente formulare in modo chiaro e documentato la richiesta di sostituzione nel verbale di patteggiamento e chiedere al giudice di pronunciarsi espressamente sulla sua ammissibilità per evitare vizi formali impugnabili
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