Cassazione Penale, Sentenza n. 18617/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri (27/02/2024) che aveva dichiarato la Pennacchi responsabile del delitto previsto dall'art. 646 c.p., con condanna e risarcimento alla parte civile. La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché l'impugnazione contro la sentenza resa in assenza dell'imputata non riportava la dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni né richiamava atti anteriori dai quali desumere il luogo delle notificazioni. In Cassazione il difensore deduceva l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., ma successivamente, con atto trasmesso via PEC il 22/04, ha formalmente rinunciato all'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per via della rituale rinunzia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; ha disposto le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Non è stata esaminata nel merito la doglianza riferita all'art. 581 c.p.p. per effetto della rinunzia.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di cui la ricorrente è stata ritenuta responsabile dal Tribunale; nella sentenza di Cassazione è richiamata come riferimento dell'accusa sottostante, ma la Corte non ha esaminato il merito per effetto della rinunzia.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Norma relativa ai presupposti formali dell'impugnazione di sentenze pronunciate in assenza dell'imputato (es. dichiarazione/elezione di domicilio). Il difensore aveva censurato la sua applicazione, ma la questione è rimasta irrilevante dopo la rinunzia.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente abbia rinunciato all'impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di questa disposizione in presenza di rinunzia formale trasmessa via PEC.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità (tra cui condanna alle spese e altre statuizioni); la Corte ha applicato tali conseguenze, condannando la ricorrente alle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023 (Belviso, Rv. 285462-02)
Precedente che conferma l'insussistenza di ragioni d'esonero dalle conseguenze della rinunzia formale; la Corte lo cita a supporto dell'applicazione delle statuizioni conseguenziali.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in sua assenza, l'impugnazione deve contenere la dichiarazione o l'elezione di domicilio per le notificazioni, o un richiamo specifico ad atti precedenti dai quali desumerne il luogo; l'omissione può far dichiarare l'impugnazione inammissibile dal giudice di appello.
- La rinunzia all'impugnazione, se espressa in forma rituale (anche tramite PEC se funzionalmente idonea), è efficace e determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Una volta intervenuta la rinunzia formale, le questioni substantive sollevate nel ricorso (es. presunta errata applicazione di norme di procedura) non vengono esaminate nel merito dalla Corte di Cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta generalmente le statuizioni conseguenziali: condanna alle spese processuali e, se previsto, pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per evitare inammissibilità tecniche, il difensore dovrebbe: a) verificare e indicare sempre domicilio/eletto o richiamare atti precedenti per le notificazioni quando si impugna sentenze in assenza; b) essere consapevole che la rinuncia è irrevocabile e ha effetti immediati sul prosieguo del gravame.
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