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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18617/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri (27/02/2024) che aveva dichiarato la Pennacchi responsabile del delitto previsto dall'art. 646 c.p., con condanna e risarcimento alla parte civile. La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché l'impugnazione contro la sentenza resa in assenza dell'imputata non riportava la dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni né richiamava atti anteriori dai quali desumere il luogo delle notificazioni. In Cassazione il difensore deduceva l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., ma successivamente, con atto trasmesso via PEC il 22/04, ha formalmente rinunciato all'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per via della rituale rinunzia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; ha disposto le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Non è stata esaminata nel merito la doglianza riferita all'art. 581 c.p.p. per effetto della rinunzia.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di cui la ricorrente è stata ritenuta responsabile dal Tribunale; nella sentenza di Cassazione è richiamata come riferimento dell'accusa sottostante, ma la Corte non ha esaminato il merito per effetto della rinunzia.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Norma relativa ai presupposti formali dell'impugnazione di sentenze pronunciate in assenza dell'imputato (es. dichiarazione/elezione di domicilio). Il difensore aveva censurato la sua applicazione, ma la questione è rimasta irrilevante dopo la rinunzia.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente abbia rinunciato all'impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di questa disposizione in presenza di rinunzia formale trasmessa via PEC.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità (tra cui condanna alle spese e altre statuizioni); la Corte ha applicato tali conseguenze, condannando la ricorrente alle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023 (Belviso, Rv. 285462-02)

    Precedente che conferma l'insussistenza di ragioni d'esonero dalle conseguenze della rinunzia formale; la Corte lo cita a supporto dell'applicazione delle statuizioni conseguenziali.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in sua assenza, l'impugnazione deve contenere la dichiarazione o l'elezione di domicilio per le notificazioni, o un richiamo specifico ad atti precedenti dai quali desumerne il luogo; l'omissione può far dichiarare l'impugnazione inammissibile dal giudice di appello.
  • La rinunzia all'impugnazione, se espressa in forma rituale (anche tramite PEC se funzionalmente idonea), è efficace e determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Una volta intervenuta la rinunzia formale, le questioni substantive sollevate nel ricorso (es. presunta errata applicazione di norme di procedura) non vengono esaminate nel merito dalla Corte di Cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta generalmente le statuizioni conseguenziali: condanna alle spese processuali e, se previsto, pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per evitare inammissibilità tecniche, il difensore dovrebbe: a) verificare e indicare sempre domicilio/eletto o richiamare atti precedenti per le notificazioni quando si impugna sentenze in assenza; b) essere consapevole che la rinuncia è irrevocabile e ha effetti immediati sul prosieguo del gravame.

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