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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10208/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’annualità d’imposta 2010, con il quale veniva contestato a un contribuente operante nel commercio al dettaglio di carni un maggior imponibile. In primo grado, a seguito di ricorso del contribuente e della presentazione di un’istanza di definizione agevolata (cd. rottamazione-ter), la Commissione tributaria aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, ma la decisione di secondo grado dichiarava l’impugnazione inammissibile per difetto di interesse ad agire, ritenendo che l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata implicasse la rinuncia al ricorso e rendesse non più contestabile l’avviso anche per l’eventuale residuo di imposta, interessi e sanzioni. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 100 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 44 del d.lgs. n. 546/1992 e con l’art. 3 del d.l. n. 119/2018, sostenendo che la domanda di rottamazione aveva riguardato soltanto la cartella di riscossione provvisoria e che la richiesta di estinzione del giudizio era stata limitata alla medesima cartella, senza alcuna rinuncia al ricorso pendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha richiamato l’orientamento secondo cui, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119/2018, la fattispecie estintiva del processo si perfeziona solo se la procedura amministrativa di rottamazione sia effettivamente completata, con dichiarazione del contribuente di adesione e rinuncia ai giudizi pendenti, comunicazione dell’Agenzia con indicazione di numero, ammontare e scadenze delle rate, nonché prova in giudizio dei pagamenti già effettuati. Poiché nel caso concreto non risultava verificato l’avvenuto pagamento e non poteva quindi dirsi perfezionata la procedura, l’appello dell’Agenzia non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È stata invocata come base del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall’Agenzia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte d’appello aveva ritenuto l’appello inammissibile per difetto di interesse ad agire; la Cassazione ha escluso tale difetto nel caso concreto.

  • art. 44 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in collegamento con la disciplina dell’estinzione del processo tributario.

  • art. 3 d.l. n. 119/2018

    La Corte lo interpreta nel senso che la definizione agevolata/rottamazione-ter determina l’estinzione del processo solo quando la procedura sia perfezionata con rinuncia ai giudizi e dimostrazione dei pagamenti dovuti.

  • l. n. 136/2018

    Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata quale fonte della disciplina della rottamazione-ter.

Massime di principio

  • In tema di rottamazione-ter, l’estinzione del processo non discende automaticamente dalla mera domanda di definizione agevolata, ma richiede il perfezionamento dell’intera procedura amministrativa prevista dalla legge.
  • La rinuncia al giudizio e l’estinzione del processo presuppongono che la definizione agevolata sia effettivamente consolidata, con comunicazione dell’ente della riscossione e prova dei pagamenti eseguiti secondo il piano rateale.
  • In assenza di prova del perfezionamento della procedura di definizione agevolata, l’impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria non può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
  • La portata estintiva della definizione agevolata va riferita all’oggetto effettivamente compreso nella procedura e non può essere estesa in via automatica oltre quanto risulti dalle dichiarazioni e dagli atti di adesione del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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