Salta al contenuto
decreto_dirigenziale

Decreto dirigenziale n. 627 del 19/12/2024

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva, ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, il dispositivo "RLS - Red Light System" prodotto da World Security System s.r.l. per l’accertamento automatico delle infrazioni al semaforo con luce rossa. L’atto ne definisce caratteristiche tecniche, limiti prestazionali, condizioni di installazione ed esercizio, nonché le regole per produzione e commercializzazione. È inoltre riconosciuta, entro limiti specifici, la funzione di riconoscimento targhe secondo la norma UNI 10772:2016 e la possibilità di utilizzo anche per la violazione dell’art. 146, comma 3, CdS, nei casi e alle condizioni richiamate dall’art. 201 CdS.

Approvazione del dispositivo "RLS - Red Light System" per il rilevamento automatico delle violazioni semaforiche con luce rossa

Approvazione del dispositivo "RLS - Red Light System"

Il decreto dirigenziale approva il dispositivo "RLS - Red Light System" della società World Security System s.r.l. per l’accertamento automatico delle infrazioni al semaforo con luce rossa. L’atto è adottato in attuazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992 e delle regole dell’art. 201 del Codice della Strada, come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.

Base istruttoria e presupposti amministrativi

L’approvazione consegue alla richiesta presentata dalla società interessata, alla deposizione del prototipo del 29 luglio 2022, ai successivi invii di documentazione tecnica, al parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 66/2024 del 25 settembre 2024 e alle integrazioni trasmesse nei mesi di ottobre e novembre 2024, tra cui il manuale di installazione e utilizzo versione 1.7 del 5 novembre 2024.

Ambito dell’approvazione

Il dispositivo è approvato per il rilevamento delle violazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa. Inoltre, il sistema è riconosciuto idoneo al riconoscimento delle targhe dei veicoli in infrazione, ai sensi della norma UNI 10772:2016, ma solo alle condizioni e nei limiti fissati dal decreto.

È inoltre previsto che, qualora il sistema sia utilizzato con lanterne veicolari normali o di corsia, esso possa essere impiegato anche per il rilevamento della violazione di cui all’art. 146, comma 3, CdS, nella direzione impedita dalla fase semaforica, fermo il rispetto delle condizioni richiamate dall’art. 201, commi 1-ter e 1-quater, del Codice della Strada.

Caratteristiche tecniche del dispositivo

Il decreto descrive il sistema come composto da:

  • fotocamera monocromatica con riconoscimento automatico della targa;
  • telecamera a colori per l’acquisizione del contesto/violazione;
  • container hardware e software con SSD da almeno 128 GB;
  • illuminatore a infrarossi;
  • interfaccia Ethernet;
  • sistema GPS.

Funzioni aggiuntive dichiarate ma non approvate

La documentazione del produttore indica ulteriori funzionalità, che il decreto esclude espressamente dall’approvazione e quindi dall’uso ai fini dell’accertamento delle violazioni al Codice della Strada. Tali funzioni non autorizzate includono:

  • classificazione di tutti i veicoli in transito;
  • rilevamento ottico della velocità;
  • controllo fiscale e assicurativo;
  • tracciamento del veicolo;
  • monitoraggio del traffico;
  • transito targhe speciali;
  • statistiche varie.

L’utilizzo di tali funzioni resta subordinato, in ogni caso, al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e cybersecurity.

Prestazioni di riconoscimento targhe

Sulla base delle prove di laboratorio eseguite secondo UNI 10772:2016, il sistema è dichiarato capace di riconoscere le targhe alle velocità di movimentazione di 50, 70 e 100 km/h, in traffico canalizzato e non canalizzato, di giorno e di notte, con classe di accuratezza A per:

  • targhe posteriori di autoveicoli, in traffico canalizzato;
  • targhe posteriori di autoveicoli, in traffico non canalizzato;
  • targhe di motoveicoli e ciclomotori.

Il dispositivo ha inoltre superato prove funzionali su strada, in condizioni diurne e notturne, finalizzate a validare la modalità di funzionamento free-run.

Limiti geometrici e operativi della funzione targa

Per l’uso della funzione di riconoscimento targhe il decreto fissa limiti geometrici specifici nel caso di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:

  • distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 16,00 m;
  • altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 6,00 m;
  • disassamento laterale massimo tra sistema di ripresa e mezzeria della corsia/carreggiata: 5,00 m;
  • angolo massimo di deformazione prospettica: 19,6°;
  • larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m;
  • profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 2,00 m.

Condizioni di installazione ed esercizio

L’installazione deve avvenire in conformità al manuale del dispositivo e, per la funzione di riconoscimento targhe, nei limiti geometrici indicati dal decreto, così da non alterare la configurazione approvata. In ogni caso, l’installazione in sede stradale deve rispettare il Codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione, senza creare pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni e nel rispetto delle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree accessibili al pubblico.

Il sistema può monitorare al massimo due corsie; per strade con un numero superiore di corsie è necessario installare più dispositivi. L’accertamento delle infrazioni al semaforo rosso è consentito solo se la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento è conforme al Codice della Strada e correttamente mantenuta.

Produzione, identificazione degli esemplari e commercializzazione

I dispositivi prodotti e commercializzati sulla base dell’approvazione devono essere conformi al prototipo depositato il 29 luglio 2022 e alla documentazione tecnica depositata. Ogni esemplare deve riportare in modo indelebile gli estremi del decreto e il nome del produttore.

È vietato apportare modifiche al dispositivo o ai suoi componenti senza una specifica modifica del decreto di approvazione. La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale del dispositivo, che si applica solo nei limiti e alle condizioni non contrastanti con il decreto stesso.

Punti principali

Base normativa e oggetto dell'approvazione

Il decreto si fonda sull’art. 45 del Codice della Strada, sull’art. 192 del regolamento di esecuzione e sull’art. 201 CdS, come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024. L’oggetto è l’approvazione del dispositivo "RLS - Red Light System" della società World Security System s.r.l. per l’accertamento automatico delle violazioni al semaforo rosso.

Funzioni riconosciute e limiti di utilizzo

Il dispositivo è approvato per il rilevamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa. È anche in grado di riconoscere le targhe dei veicoli in infrazione secondo UNI 10772:2016, ma solo entro i limiti indicati nel decreto. Se utilizzato con lanterne veicolari normali o di corsia, può essere impiegato anche per l’accertamento della violazione di cui all’art. 146, comma 3, CdS, nel rispetto dell’art. 201, commi 1-ter e 1-quater.

Caratteristiche tecniche e funzioni non approvate

Il dispositivo è composto da fotocamera monocromatica con riconoscimento targa, telecamera a colori di contesto, container hardware e software con SSD almeno da 128 GB, illuminatore a infrarossi, interfaccia Ethernet e sistema GPS. Sono indicate varie funzioni ulteriori dichiarate dal produttore, ma non approvate e quindi non utilizzabili ai fini dell’accertamento delle violazioni, tra cui classificazione dei veicoli, rilevamento ottico della velocità, controllo fiscale e assicurativo, tracciamento del veicolo, monitoraggio del traffico, transito targhe speciali e statistiche varie.

Prestazioni di riconoscimento targhe e limiti geometrici

Sulla base di prove di laboratorio e prove su strada, il dispositivo è stato validato per il riconoscimento delle targhe posteriori di autoveicoli e delle targhe di motoveicoli e ciclomotori in classe A, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, di giorno e di notte, alle velocità di movimentazione di 50, 70 e 100 km/h. I limiti geometrici indicati sono: distanza massima targa-sistema 16,00 m, altezza massima 6,00 m, disassamento laterale massimo 5,00 m, angolo massimo di deformazione prospettica 19,6°, larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx 7,00 m e profondità 2,00 m.

Installazione, esercizio e commercializzazione

L’installazione deve rispettare il manuale del dispositivo e il Codice della Strada, evitando rischi per veicoli e pedoni e nel rispetto delle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in luoghi accessibili al pubblico. Il dispositivo può monitorare al massimo due corsie; se le corsie sono superiori, occorre installare più dispositivi. L’accertamento è subordinato alla corretta segnaletica orizzontale nella zona di attestamento. I dispositivi prodotti dovranno essere conformi al prototipo depositato il 29 luglio 2022 e alla documentazione tecnica, riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore, e non potranno essere modificati senza nuova modifica del decreto. La commercializzazione deve avvenire insieme al manuale di installazione e utilizzo, nei limiti di compatibilità con il decreto.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneautovelox e dispositivi di accertamentotecnologie per il controllo del trafficoprivacy e cybersecurity

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.