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Sentenza

Sentenza n. 2410/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del 24.12.2025 con la quale il Responsabile dell’Area Educativa e Ricreativa nonché Responsabile Unico del Progetto ha aggiudicato la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Zelo Buon Persico per gli anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028, alla Manieri Lines s.r.l.; - del verbale della Commissione Giudicatrice in data 16.7.2025 con il quale sono state esaminate le offerte tecniche dei tre operatori economici e sono stati assegnati i punteggi ivi indicati; - del verbale in data 16.7.2025 con il quale la Commissione Giudicatrice ha esaminato le offerte economiche dei tre operatori, ha attribuito il punteggio relativo ad ogni offerta, ha determinato il punteggio totale ed ha richiesto alla Manieri Lines s.r.l. chiarimenti, ai sensi dell’art. 101, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023; - del verbale n. -OMISSIS- in data 29.7.2025 con il quale la Centrale Unica di Committenza ha approvato la graduatoria provvisoria per il lotto 1, dando atto della richiesta di chiarimenti formulata nei confronti della Manieri Lines s.r.l.; - del verbale della Commissione Giudicatrice in data 22.10.2025 con il quale sono stati ritenuti soddisfacenti i chiarimenti forniti dalla Manieri Lines s.r.l.; - della proposta di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza in data 27.10.2025; - della comunicazione del RUP in data 29.12.2025 che la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Codogno -OMISSIS- è stata aggiudicata all’operatore economico Manieri Lines s.r.l. con determinazione n. 75/DSC del 24.12.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; nonché per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e patiendi da Egepu s.r.l. per effetto della mancata aggiudicazione in suo favore della anzidetta procedura ad evidenza pubblica.

Giustizia amministrativa202600475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta multilotto per il servizio di trasporto scolastico, con i verbali di valutazione delle offerte e gli atti relativi ai chiarimenti resi dall’aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 69,44 punti contro i 77,60 dell’aggiudicataria, ha dedotto cinque censure. In primo luogo, ha contestato la valutazione dei chiarimenti trasmessi dall’aggiudicataria oltre il termine inizialmente assegnato. In secondo luogo, ha sostenuto che la richiesta di chiarimenti avesse consentito una modifica postuma dell’offerta tecnica, poiché il mezzo indicato originariamente come principale era immatricolato nel 2012 e classificato Euro 5, mentre il capitolato richiedeva un mezzo immatricolato non prima del 1° settembre 2015 e almeno Euro 6. In terzo luogo, ha contestato l’attribuzione di punteggi migliorativi per il sistema di localizzazione satellitare e per la dotazione di carico e alloggiamento delle carrozzine. Ha inoltre dedotto l’omessa verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, ritenuta non remunerativa, e l’indeterminatezza dell’offerta economica per l’indicazione di due diversi importi relativi al costo della manodopera. Ha chiesto anche l’aggiudicazione in proprio favore e il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha qualificato il requisito relativo alle caratteristiche del mezzo destinato al servizio come requisito di esecuzione, non come requisito di partecipazione, valorizzando il tenore dell’art. 8 del capitolato, riferito allo svolgimento del servizio e all’obbligo dell’appaltatore, nonché l’art. 9 del disciplinare, che individuava nell’aggiudicatario il soggetto tenuto al possesso del mezzo. Pertanto, la richiesta all’aggiudicataria di confermare la disponibilità a impiegare uno dei mezzi sostitutivi già indicati nell’offerta, dotato dei requisiti richiesti, costituiva chiarimento ammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023 e non modifica sostanziale dell’offerta. Il Collegio ha distinto il soccorso integrativo e sanante, per i quali l’inosservanza del termine può comportare l’esclusione, dal soccorso procedimentale in senso stretto, diretto a chiarire il contenuto dell’offerta: per quest’ultimo, in assenza di una specifica sanzione normativa, il superamento di un termine assegnato inferiore al massimo legale di dieci giorni non determina l’esclusione. Quanto al costo della manodopera, la divergenza tra gli importi indicati nello stesso documento di offerta è stata ritenuta errore materiale immediatamente riconoscibile e rettificabile senza alterazione dell’offerta. Anche le richieste sull’equivalenza delle tutele del CCNL riguardavano puntualizzazioni su elementi già presenti. Il punteggio per il sistema satellitare e per la dotazione destinata alle carrozzine è stato ritenuto correttamente attribuito, poiché tali caratteristiche erano possedute da tutti i mezzi indicati dall’aggiudicataria, compreso quello inizialmente indicato come principale. La mancata verifica facoltativa di anomalia è stata ritenuta legittima, non essendosi superate le soglie previste dall’art. 22 del disciplinare e non emergendo manifesta illogicità o irragionevolezza. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di prova dell’an del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna amministrazione resistente, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Disciplina della procedura aperta utilizzata per l’affidamento del servizio.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. [...] I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

    Consente il soccorso procedimentale diretto a chiarire l’effettiva volontà dell’offerente e a superare ambiguità, ma vieta integrazioni sostanziali o modifiche dell’offerta.

  • art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Il regime sanzionatorio dell’esclusione per inosservanza del termine riguarda il soccorso integrativo e sanante, non il soccorso procedimentale in senso stretto disciplinato dal comma 3.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le disposizioni applicabili alla procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla contestazione dell’omessa verifica di anomalia dell’offerta.

  • art. 6 l. 241/1990

    Ritenuto applicabile quale base del potere di regolarizzazione e chiarimento dell’offerta in presenza di un errore materiale riconoscibile.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato concorre a escludere effetti invalidanti per il superamento di un termine assegnato per chiarimenti, quando il termine resta entro il limite massimo legale e non vi è alterazione dell’offerta.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia è richiamato, insieme al principio del risultato, per interpretare il regime del termine previsto per il soccorso procedimentale.

  • art. 22 del disciplinare di gara

    Sono considerate anormalmente basse le offerte che nella valutazione, tecnica ed economica, ottengano per entrambe un punteggio superiore ai 4/5

    La verifica di anomalia era automatica solo al superamento delle soglie previste; non essendo tali soglie superate, la scelta di non attivare una verifica facoltativa non era manifestamente illogica.

  • art. 8 del capitolato speciale d’appalto

    Ai fini dello svolgimento del servizio l’appaltatore è tenuto ad impiegare n. 1 mezzo [...] avere anno di prima immatricolazione non antecedente il 1° settembre 2015 e comunque con classe emissiva non inferiore a EURO 6

    La disposizione configura le caratteristiche del mezzo come condizioni di esecuzione del servizio, da possedere dall’aggiudicatario, salvo diversa previsione della lex specialis.

  • art. 9 del disciplinare di gara

    La riferibilità all’aggiudicatario dell’obbligo relativo al mezzo conferma la qualificazione del requisito come condizione di esecuzione.

Massime di principio

  • La qualificazione di una caratteristica tecnica come requisito di partecipazione o requisito di esecuzione dipende dalla lex specialis: se la clausola la riferisce allo svolgimento del servizio e all’obbligo dell’aggiudicatario, essa costituisce, di regola, una condizione di esecuzione e non deve necessariamente sussistere al momento della presentazione dell’offerta.
  • Quando i mezzi o le dotazioni sono richiesti come condizioni di esecuzione, la stazione appaltante può chiedere chiarimenti sull’impegno dell’operatore a impiegare, al momento dell’esecuzione, beni conformi ai requisiti prescritti, purché la richiesta non introduca elementi estranei all’offerta né consenta una modifica sostanziale dell’impegno negoziale.
  • Il soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023 consente di chiarire l’effettiva portata dell’offerta e superare ambiguità interpretative, ma non permette di sanare carenze sostanziali, introdurre requisiti mancanti o modificare l’offerta tecnica o economica.
  • Per i chiarimenti sul contenuto dell’offerta disciplinati dall’art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023, il superamento del termine assegnato, se inferiore al termine massimo legale di dieci giorni, non comporta automaticamente l’esclusione in assenza di una specifica previsione normativa o della lex specialis, purché non siano compromessi la par condicio e il contenuto dell’offerta.
  • Un errore nell’offerta economica è materiale e può essere chiarito o rettificato quando risulta immediatamente riconoscibile dalla lettura dello stesso documento di offerta, senza ricorrere a elementi esterni e senza ricostruzioni logico-deduttive o manipolative della volontà negoziale.
  • Quando non ricorrono le soglie normative o previste dalla lex specialis per la verifica obbligatoria dell’anomalia, la decisione della stazione appaltante di non attivare una verifica facoltativa è espressione di discrezionalità e può essere censurata solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o decisivo errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialisCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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