Sentenza n. 5284/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio dalla Prefettura di Napoli in ordine all’ adozione del provvedimento di definizione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto giusta istanza presentata dall’odierno ricorrente in data 9 Settembre 2025; e per la condanna della Prefettura di Napoli a provvedere, entro un termine ragionevole, in merito al predetto procedimento incardinato ad istanza di parte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'attività amministrativa sopravvenuta avesse definito il procedimento oggetto del ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'accordo delle parti, con salvezza della restituzione, da parte dell'amministrazione, del contributo unificato nella misura effettivamente versata dal ricorrente. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguirla.
Atto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sulla domanda di rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ricorso avverso il silenzio della Prefettura di Napoli sulla domanda presentata il 9 settembre 2025 per la definizione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità del silenzio e che l'amministrazione fosse condannata a provvedere entro un termine ragionevole. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha documentato di avere acquisito il parere favorevole dell'ITL, convocato il ricorrente e il datore di lavoro per il rilascio del modello 209 e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia il rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
con il presente ricorso, notificato e depositato il data 26 maggio 2026, il ricorrente agisce ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli in ordine all’adozione del provvedimento di definizione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Le disposizioni disciplinano l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione e il relativo rito; nel caso concreto il ricorso è stato proposto per ottenere la definizione del procedimento amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
La disposizione è applicata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo oggetto di un ricorso contro il silenzio determina la cessazione della materia del contendere, quando viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda giudiziale.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono essere compensate sulla base dell'accordo delle parti, fermo restando il rimborso del contributo unificato effettivamente versato quando disposto dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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