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Sentenza

Sentenza n. 3875/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto la domanda di risarcimento per la protrazione del distacco d’autorità oltre 240 giorni e la domanda di ulteriore indennità di missione per 125 giorni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Campania deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 10, d.P.R. n. 164/2002 e dell’art. 1 l. n. 836/1973, nonché difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Ha sostenuto che il distacco presso il Nucleo di polizia tributaria di Napoli fosse articolato in una fase addestrativa preliminare e in una successiva fase operativa, con conseguente applicabilità dell’elevazione da 240 a 365 giorni del limite della missione continuativa. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto della domanda risarcitoria, sostenendo che la precedente sentenza del TAR Sicilia avesse già accertato l’illiceità della protrazione del distacco oltre 240 giorni, che la colpa dell’Amministrazione dovesse presumersi e che il danno-conseguenza fosse costituito dalle ripercussioni economiche, personali e familiari derivanti dal servizio protratto presso Napoli.

La decisione

L’appello è stato respinto. Quanto alla domanda di ulteriore indennità di missione, il Consiglio di Stato ha rilevato che il TAR aveva fondato il rigetto su due autonome rationes decidendi: la preclusione derivante dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Sicilia e, in ogni caso, la mancata prova dei presupposti dell’art. 46, comma 10, d.P.R. n. 164/2002. Il motivo d’appello era inammissibile perché si confrontava soltanto con la seconda ratio e non censurava quella fondata sul giudicato, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione. Esso era comunque infondato nel merito, poiché l’elevazione del limite a 365 giorni presuppone la frequenza di specifici corsi addestrativi o formativi; il mero impiego operativo, anche se complesso o preceduto da preparazione sul campo, non è sufficiente. Nel caso concreto non erano stati indicati né provati corsi frequentati, né tale circostanza risultava dal fascicolo matricolare. Quanto alla domanda risarcitoria, il danno dedotto non derivava dal diniego dell’indennità di missione, ma dall’ordine originario di distacco e dalle successive proroghe. Tali atti, non tempestivamente impugnati e divenuti definitivi, non potevano essere utilizzati a distanza di anni come fonte di danno ingiusto. Inoltre, l’azione risarcitoria autonoma per lesione di interesse legittimo era soggetta al termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 30, comma 3, c.p.a., ampiamente decorso. La precedente sentenza del TAR Sicilia non aveva accertato il diritto al risarcimento, ma aveva rimesso espressamente la pretesa alla verifica dei relativi presupposti. L’appellante non aveva provato il danno-conseguenza, avendo allegato pregiudizi generici senza quantificarli né documentarli. La prospettazione del danno risultava inoltre contraddetta dal fatto che Napoli era la sede richiesta dall’interessato come sede definitiva, coincideva con il luogo di residenza della famiglia e con il domicilio fiscale. Neppure la colpa dell’Amministrazione poteva presumersi dall’illegittimità del diniego dell’indennità, che riguardava il solo trattamento economico; la protrazione del distacco si era svolta in un quadro normativo che non prevedeva un limite temporale alla durata del distacco e, in assenza di declaratoria di illegittimità degli atti di impiego, non integrava di per sé una violazione manifesta e inescusabile dei canoni di imparzialità e buon andamento. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 10, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164

    a decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni

    L’elevazione del limite della missione continuativa da 240 a 365 giorni richiede la frequenza di specifici corsi addestrativi o formativi; non è sufficiente il mero svolgimento di attività operative, anche se tecnicamente complesse o precedute da preparazione sul campo.

  • art. 1, comma 3, l. 26 luglio 1978, n. 417

    Prevede il limite ordinario di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, cui l’art. 46, comma 10, d.P.R. n. 164/2002 deroga per il personale impegnato in corsi addestrativi e formativi.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    L’azione risarcitoria autonoma per lesione di interessi legittimi deve essere proposta entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo; inoltre, il giudice non può accordare il risarcimento per danni che il titolare avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche mediante l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato nel riferimento ai canoni di correttezza dell’azione amministrativa, senza che il giudice ne faccia una specifica applicazione autonoma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado è sorretta da più rationes decidendi autonome, l’appello è inammissibile se non censura specificamente ciascuna ratio idonea da sola a sostenere il dispositivo.
  • L’elevazione del limite massimo della missione continuativa da 240 a 365 giorni per il personale di polizia ad ordinamento militare presuppone la frequenza di corsi addestrativi o formativi specifici; il mero svolgimento di attività operative, anche complesse o accompagnate da preparazione pratica, non integra tale presupposto.
  • La precedente qualificazione incidentale di una condotta amministrativa come fatto potenzialmente ingiusto, accompagnata dalla clausola "ove ne ricorrano i presupposti", non accerta automaticamente il diritto al risarcimento e non esonera il ricorrente dall’onere di provare condotta illecita, colpa, danno-conseguenza e nesso causale.
  • Gli atti di impiego non tempestivamente impugnati e divenuti definitivi non possono essere fatti valere, a distanza di anni, come fonte di danno ingiusto; inoltre, il danno evitabile mediante l’impugnazione degli atti lesivi non è risarcibile ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a.
  • La mera illegittimità di un provvedimento relativo al trattamento economico non dimostra automaticamente la colpa dell’Amministrazione rispetto a distinti atti di organizzazione o di impiego, soprattutto quando la condotta amministrativa si collochi in un quadro normativo non manifestamente univoco.
  • La prova del danno risarcibile richiede allegazioni specifiche, quantificazione e documentazione coerente; generiche deduzioni di pregiudizi patrimoniali, personali o familiari non sono sufficienti, specie quando gli atti di causa evidenzino elementi incompatibili con la prospettazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoDanno da provvedimento illegittimoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaLegittimo affidamento

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